AVVISO PER LA FORMAZIONE DI LISTE DI AVVOCATI DOMICILIATARI E/O SOSTITUTI DI UDIENZA PER CONTENZIOSO INPS

Procedura per la formazione di liste di avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS 2025-2027


L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale pubblica il presente AVVISO PER LA FORMAZIONE DI LISTE DI AVVOCATI DOMICILIATARI E/O SOSTITUTI DI UDIENZA PER CONTENZIOSO INPS per acquisire la disponibilità di professionisti avvocati a svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza presso gli Uffici giudiziari del circondario di alcuni Tribunali, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 104 del 6 novembre 2024. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura raggiungibile all’indirizzo: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/AvvDomInter/ La compilazione e l’invio on line della domanda e del relativo allegato è consentita esclusivamente dalle ore 14.00 del giorno 28 novembre 2024 fino alle ore 14.00 del giorno 9 dicembre 2024. Allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda il portale non permetterà più l’invio della domanda di partecipazione. I requisiti di ammissione ed ogni altra disposizione in merito alla procedura di formazione degli elenchi sono contenuti negli AVVISI allegati, ai quali si rinvia integralmente.

DATA PUBBLICAZIONE: 26.11.2024; DATA DECORRENZA: ORE 14.00 DEL 28.11.2024; DATA SCADENZA:      ORE 14.00 DEL 09.12.2024

OGGETTO DELL’ATTIVITA’
A) Domiciliazione: All’avvocato inserito nella Lista Circondariale può essere affidata, con riferimento ad un singolo affare contenzioso, l’attività professionale di domiciliazione legale che comprende anche quella di sostituzione degli avvocati dell’INPS nelle udienze di causa. Con riferimento all’attività professionale svolta in qualità di domiciliatario, comprensiva della sostituzione in udienza, il compenso viene concordato al conferimento dell’incarico ed in ogni caso il professionista si impegna ad accettare un compenso nella misura del 20% dell’importo previsto dai parametri forensi approvati con D.M. 55/2014 per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito (oltre accessori di legge) e comunque rapportato alle prestazioni concretamente svolte (art. 8, comma 2, del DM 55/2014). L’importo compensa in via onnicomprensiva l’intera attività professionale, nonché ogni spesa sostenuta a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’incarico, quali ad esempio quelle per viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta e viene corrisposto solo ad avvenuta definizione del singolo affare affidato. La quantità massima di affari conferibili annualmente a ciascun domiciliatario è stabilita in 200. B) Attività di sola sostituzione in udienza degli avvocati INPS. All’avvocato inserito nella Lista Circondariale può essere affidata la sola attività di sostituzione in udienza degli avvocati INPS. Con riferimento alla attività svolta in qualità di mero sostituto d’udienza, senza domiciliazione, il corrispettivo, da intendersi onnicomprensivo per tutte le spese sostenute (viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta), è concordato, al conferimento dell’incarico, in base ai seguenti criteri di liquidazione dei compensi risultanti dal Tavolo interistituzionale tra il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS, l’INAIL e il Consiglio Nazionale Forense: per ogni singola udienza un compenso non inferiore al 5% dell’importo previsto per la fase di studio della relativa controversia in base ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con un minimo per la partecipazione all’udienza di euro 25,00 per le controversie dinanzi al Giudice di Pace, di euro 50,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di primo grado ed euro 100,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di secondo grado o dinanzi alle magistrature superiori; per le cause seriali di fronte allo stesso giudice, per lo stesso assistito, nelle quali sono trattate le medesime questioni giuridiche, il compenso è nella misura di euro 25,00, per ogni periodo di quindici minuti, o frazione di quindici minuti, fermo restando che il compenso corrisposto per la partecipazione ad una udienza non può comunque essere inferiore ad euro 100,00 nel suo complesso; in caso di trattazione nella medesima udienza di cause seriali in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza, per lo stesso assistito, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, il compenso è fissato nella misura di euro 25,00 per ogni periodo di venti minuti, o frazione di venti minuti, fermo restando che il compenso totale per la partecipazione alla giornata d’udienza non può essere inferiore ad euro 100,00 né superiore ad euro 250,00 nel suo complesso. Ogni avvocato può effettuare attività di sola sostituzione in udienza per un numero annuale massimo di 80 giornate/udienza.

REQUISITI RICHIESTI
a) iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; b) inesistenza di giudizi in corso contro l’Istituto ed organismi da esso partecipati, sia in proprio sia in qualità di difensore di terzi;
c) assenza di situazioni di reale conflitto di interessi personale con l’Istituto, avuto riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale di cui eventualmente si faccia parte; d) non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; e) non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE
1) La domanda di inserimento nella Lista dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta di identità elettronica 3.0), accedendo al servizio online (secondo il percorso Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione – Avvisi –procedure per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza – invia la domanda) dalle ore 14,00 del 28/11/2024 fino alle ore 14,00 del 09/12/2024. Durante tale periodo il sistema di ricezione è attivo per l’intero arco delle 24 ore. Saranno escluse le domande presentate secondo altre modalità quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi dell’Istituto.
2) La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per la lista circondariale del Tribunale presso il cui Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’istante è iscritto al momento della domanda.
3) Nel form della domanda l’interessato dovrà indicare la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) comunicata al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto.
4) Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà fornire i seguenti elementi:

  • dati anagrafici; dati relativi all’iscrizione all’albo professionale e all’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di attuale appartenenza; residenza; recapiti; votazioni riportate in sede di laurea (correttamente rapportate alla frazione, in centodecimi) e quelle relative alle materie del Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Processuale Civile; curriculum professionale. Il candidato, sempre sotto la propria responsabilità ed ai sensi delle norme sopra richiamate, dovrà inoltre rendere le seguenti dichiarazioni: di essere in possesso delle competenze in materia di diritto civile, commerciale, penale, del lavoro e processuale civile; di non avere giudizi in corso contro l’Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi; di non trovarsi in situazioni di reale conflitto di interessi personale con l’Istituto, avuto riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale di cui eventualmente faccia parte; di non aver svolto incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.; di non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; di non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
  • di assumere l’impegno a produrre in caso di iscrizione nella lista idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale con validità residua non inferiore a tre anni; di assumere l’impegno a non esercitare attività di concorrenza nei confronti dell’Istituto per tutta la durata di validità della lista e nei due anni successivi alla cessazione della eventuale collaborazione con l’INPS; di assumere l’impegno all’osservanza delle norme previste dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” adottato con determinazione del Commissario Straordinario n. 97 del 14 dicembre 2023 e di prendere atto della facoltà dell’Amministrazione di procedere a risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi predetti; di essere consapevole del fatto che l’eventuale inserimento nella Lista degli avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza non fa sorgere in capo al richiedente alcun diritto all’affidamento degli incarichi di cui trattasi, né costituisce per l’INPS o per gli avvocati della Avvocatura INPS alcun obbligo di affidare in concreto gli affari legali; di essere consapevole del carattere fiduciario dell’eventuale incarico e di accettare che l’eventuale inserimento del proprio nominativo nella Lista dei domiciliatari e/o sostituti di udienza possa essere discrezionalmente eliminato, annullato e/o revocato dall’INPS in qualsiasi momento e senza preavviso; di essere consapevole e di accettare che l’inserimento nella Lista di cui trattasi verrà a cessare il 31 dicembre 2027, ovvero anticipatamente in qualsiasi momento a seguito di espressa rinuncia del dichiarante;
  • di essere consapevole, di riconoscere e di accettare che l’eventuale inserimento nelle Liste Circondariali non costituisce giudizio di idoneità e non dà luogo a graduatorie di merito; di accettare che l’Istituto proceda a idonei controlli, anche tramite l’utilizzo di banche dati e/o procedure automatizzate, per accertare la veridicità di quanto esposto e dichiarato nella domanda. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano, oltre l’esclusione dalla selezione, le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 5) Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di irricevibilità della stessa, un curriculum vitae redatto nel formato europeo (in formato .pdf).
    6) Al termine delle attività di compilazione e di invio per via telematica della domanda, il candidato riceverà conferma dell’avvenuta acquisizione della medesima. In ogni caso copia protocollata della domanda potrà essere scaricata in qualsiasi momento tramite la stessa procedura telematica.
    7) L’interessato, solo ed esclusivamente su richiesta della competente Direzione regionale e/o della Direzione generale, inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) indicato nella domanda, dovrà far pervenire le integrazioni, nei termini richiesti, pena l’esclusione dalla procedura.
    LISTE CIRCONDARIALI – CRITERI DI VALUTAZIONE
    Dopo la verifica amministrativa della regolarità e della completezza della domanda e dell’inesistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi, apposita Commissione procederà alla valutazione delle domande sulla base dei seguenti criteri oggettivi: a) voto di laurea; b) media degli esami di Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Processuale Civile; c) anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati (valutabile fino ad un massimo di 10 anni); come da criteri di parametrazione di cui all’allegato. Le Liste Circondariali, compilate nei limiti dei fabbisogni individuati e sulla base del punteggio conseguito dal candidato, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto.
    TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 e dall’art. 9 del D.L 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, i dati personali forniti sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente selezione.
    AVVERTENZE: Si avvisa che verranno prese in esame esclusivamente le domande presentate tramite il sito istituzionale dell’Istituto con le modalità sopra descritte e complete dell’eventuale documentazione integrativa richiesta. Con la formazione delle liste di cui al presente avviso, previste dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.104 del 6 novembre 2024, non saranno più valide le liste formate a seguito dell’espletamento della precedente procedura selettiva del 2021. I professionisti inseriti in queste ultime liste, qualora tuttora interessati a partecipare alla presente procedura relativa al triennio 2025-2027 ed in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, potranno presentare apposita domanda con le modalità di cui sopra.
    INFORMAZIONI: Le informazioni relative alla presente procedura potranno essere richieste, telefonicamente e/o tramite mail, alle Direzioni regionali INPS, secondo quanto previsto nei singoli avvisi locali, anch’essi pubblicati.

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REDAZIONE

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