PILLOLE di GIURISPRUDENZA

L’ESPULSIONE come MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE e PERMESSO DI SOGGIORNO. Cass. Pen., Sez. 1, n. 21906 del 2024: È legittima l’espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena la cui domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia stata rigettata, poiché l’art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 equipara detta condizione personale dello straniero a quelle, legittimanti l’espulsione a norma degli artt. 16, comma 5, e 13, comma 2, lett. b), del medesimo decreto, di chi si sia visto revocare, annullare o rifiutare il permesso di soggiorno e non abbia impugnato il provvedimento sfavorevole. (In motivazione la Corte ha chiarito che la proposta ricostruzione interpretativa non viola il divieto di applicazione analogica “in malam partem” delle norme incriminatrici, poiché l’espulsione in oggetto, e le norme che la disciplinano, hanno natura giuridica sostanzialmente amministrativa).

Le MISURE ALTERNATIVE alla detenzione e la condizione dell’ESPIAZIONE DI PARTE DELLA PENA. Cass. Pen. Sez. 1, n. 27136 del 2024: In tema di misure alternative alla detenzione, l’avvenuta espiazione di una parte della pena è condizione di ammissibilità della domanda, e deve, pertanto, sussistere all’atto della sua presentazione, non assumendo efficacia sanante “ex post” la maturazione del prescritto limite nelle more tra il deposito dell’istanza e il momento della decisione.

La PENA SOSTITUTIVA e la VALUTAZIONE PROGNOSTICA. Cass. Pen. Sez. 5, n. 17959 del 2024: In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, i “fondati motivi” che, ai sensi della dell’art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un’adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena.

IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ SOSTITUTIVO e la GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. Cass. Pen. sez. 4, n. 17561 del 2024: In tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all’art. 20-bis, cod. pen., regolamentato dagli artt. 56-bis e 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall’art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché dà luogo a pena illegale l’imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive, inerenti all’indicata pena sostitutiva di pene detentive brevi.

AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI (ART. 47 Ord. Pen.) Cass. Pen. n. 14003 del 2023: In tema di affidamento in prova al servizio sociale, l’impossibilità per il condannato di svolgere attività lavorativa per ragioni di età o di salute non osta alla concessione della misura, in presenza di altri elementi idonei a fondare il giudizio prognostico favorevole al suo reinserimento sociale.

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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