CONTRADDITTORIO E DIRITTO ALLA DIFESA di Gianluca CASCELLA

Con recentissima decisione (n. 23380 del 30.8.2024) la S.C. è ritornata sul tema di fondamentale importanza e scottante attualità, della tutela del contraddittorio processuale e del diritto alla difesa delle parti. La questione riguardava la doglianza, correttamente sollevata da una impresa assicuratrice, circa il fatto che la corte di appello, assegnata la causa in decisione e concessi – oltre che scaduti – i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, stante la sostituzione del relatore, aveva rimesso la causa a nuovo ruolo, con udienza da celebrarsi a trattazione scritta ma senza concedere nuovamente i termini per il deposito degli atti difensivi finali, nonostante espressa richiesta di rimessione in termini a tal fine, formulata dall’assicuratore (appellato nello specifico) sul presupposto che, nelle more, era intervenuta una decisione delle Sezioni Unite che aveva mutato l’orientamento precedente, rendendo indispensabile prendere posizione al riguardo, al fine di tutelare il proprio diritto alla difesa e la propria posizione processuale. Invece, disattendendo la richiesta, la corte di appello aveva assegnato nuovamente la causa in decisione dopo l’udienza cartolare, senza concedere nuovamente i termini in questione, termini che avrebbe dovuto comunque concedere a prescindere dalla suddetta richiesta di rimessione in termini, visto che ai termini 190 cpc le parti non avevano rinunciato. Allora, atteso che il diritto alla difesa ed il rispetto del contraddittorio processuale devono essere tutelati nel corso di tutto il processo, fino agli atti difensivi finali, la parte a cui tanto non sia stato consentito dal giudice di merito fondatamente si duole della nullità della sentenza, in quanto ha subito una ingiustificata limitazione del proprio diritto alla difesa, e senza che sia necessario che la stessi espliciti quali siano le argomentazioni difensive che la mancata concessione dei termini a difesa gli ha impedito di valorizzare per tutelare la propria posizione processuale – come del resto osservato dalle Sezioni Unite in una nota decisione (36596/2021), logica (oltre che corretta e condivisibile) conseguenza del predetto rilievo è stata la declaratoria di nullità della decisione di appello, nel doveroso riconoscimento della necessità di tutelare il diritto alla difesa ed il rispetto del contraddittorio processuale, che il giudice di appello aveva erroneamente misconosciuto. Una decisione, invero, che appare a maggiore ragione doverosa, vista la riforma dell’art. 101, comma 2 c.c., ex lege Cartabia, che ha riconosciuto dignità e valenza di ius positum al ruolo attributo al giudice quale garante del rispetto del contraddittorio (oltre che del diritto alla difesa), al quale, purtroppo, non di rado i giudici di merito si sottraggono, come si riscontra dall’esame dei repertori di giurisprudenza, e la decisione annullata dalla Cassazione nella pronuncia qui richiamata non è certo una monade isolata, purtroppo …

NOTE REDAZIONE: … OMISSSIS … Corte d’Appello, dopo aver rimesso la causa sul ruolo e fissato nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, nonavrebbe erroneamente concesso ulteriori termini per il deposito dinuove comparse conclusionali e repliche ai sensi dell’art. 190 c.p.c..,in violazione del diritto di difesa. In particolare, la Corte non avrebbe tenuto conto della espressarichiesta di termini da parte della difesa della ricorrente inconsiderazione del l’intervento medio tempore della sentenza delleSezioni Unite n. 9769/2020 in tema di corresponsabilità per utilizzodel sistema di posta ordinaria per la trasmissione di assegni nontrasferibili, con violazione del principio del contraddittorio, nonessendo stato concesso alle parti di dedurre e sviluppare difese aseguito di tale novità giurisprudenziale. Ritiene la Corte il primo motivo di ricorso fondato, atteso che ladifesa della ricorrente non ha potuto pienamente esercitare il propriodiritto di difesa con l’assegnazione dei termini per il deposito delleconclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.. Pertanto, la Corte Territoriale, a fronte della mancata rinuncia ai termini, avrebbedovuto necessariamente concederli al fine di consentire alle parti di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, non rilevando,peraltro, la circostanza dedotta dalla ricorrente circa l’intervento medio tempore della sentenza delle Sezioni Unite della Corte diCassazione (Sent. n. 9769/20; 9770/20; 10079/20) … OMISSIS … (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 30 agosto 2024, n. 23380)

CASSAZIONE SU n. 36596 del 25 novembre 2021: In tema di deliberazione della sentenza anteriore alla scadenza degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.: La parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”.

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