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RUBRICA “IL NOTAIO RISPONDE”.

โ“๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ข๐ญ๐จ: Tizio si reca dal Notaio ed espone che nel 2000 ha acquistato un terreno di modeste dimensioni, con atto di compravendita (comprensivo anche delle accessioni), nel quale le parti hanno dichiarato che su tale terreno non insistevano fabbricati. Tizio comunica altresรฌ che dopo qualche anno ha provveduto ad accatastare a suo nome un piccolo deposito insistente sul terreno, realizzato in tufo, di vecchia costruzione, privo di impianti ed in mediocri condizioni di conservazione, preesistente e sicuramente di costruzione iniziata anteriormente al 1ยฐ settembre 1967. Tizio intende vendere a Caio quanto allโ€™epoca acquistato.

๐Ÿ‘‰ ๐‘๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐š: Va osservato che il fatto che le parti, da un lato, hanno taciuto lโ€™insistenza del manufatto sul terreno negoziato e, dall’altro, hanno fatto riferimento anche alle accessioni sullo stesso implica che oggetto del trasferimento sia tanto il fondo quanto il manufatto. Il riferimento, infatti, alle accessioni esclude ogni intenzione del vecchio alienante del suolo di conservare la proprietร  della costruzione. In sintesi: se viene trasferito un terreno e lโ€™alienante non riserva a sรฉ la proprietร  del fabbricato che vi insiste con atto scritto, il trasferimento del terreno comporta anche il trasferimento del manufatto sovrastante.
Ciรฒ premesso, il trasferimento di un fabbricato, anche se taciuto in atto, implica sempre il rispetto delle prescrizioni di legge previste in materia urbanistica (vedi legge 28 febbraio 1985, n. 47 e/o D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni), con la conseguenza che, se le menzioni previste dalla citata normativa non sono indicate, lโ€™atto รจ formalmente nullo. La nullitร  del relativo trasferimento, tuttavia, non รจ una nullitร  insanabile, se ricorrono i presupposti della c.d. conferma urbanistica. Il contratto รจ nullo non per illiceitร  dellโ€™oggetto, ma per semplice carenza documentale di tipo formalistico, con la conseguenza che, sia pure improduttivo di effetti immediatamente a causa della nullitร , lโ€™atto, una volta intervenuta la conferma, sarร  produttivo di effetti dalla data della sua stipulazione.
In buona sostanza, prima del successivo atto di rivendita, รจ necessario confermare l’atto di vendita viziato da nullitร , cosรฌ eliminando il vizio formale, e consentendo che gli effetti reali di esso si verifichino ex tunc.
Nello specifico caso che ci occupa, la sola menzione dellโ€™anterioritร  dellโ€™inizio della costruzione al 1ยฐ settembre 1967 non รจ sufficiente, dovendo la stessa essere formulata nel rispetto del decreto legislativo 28.12.2000, n. 445, munita della c.d. autocertificazione. La dichiarazione va resa al pubblico ufficiale nella forma della dichiarazione sostitutiva dellโ€™atto notorio.

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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