DANNO DA VACANZA ROVINATA

L’articolo 46 del Codice del Turismo definisce il danno da vacanza rovinata come un “risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irrepetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento non sia di scarsa importanza. Pertanto, non è possibile richiedere il risarcimento per il semplice disagio o fastidio che possano essere superati o a cui si possa rimediare facilmente. Il danno da vacanza rovinata è, quindi, un danno di natura non patrimoniale, che va distinto dal danno patrimoniale vero e proprio, che consiste in una perdita economica per la quale un turista ha diritto al rimborso, come ad esempio, a causa del ritardo del volo aereo, un turista potrebbe aver perso la coincidenza e conseguentemente essere stato costretto a comprare un altro biglietto aereo e a passare una notte in albergo. Il calcolo del danno da vacanza rovinata, invece, è compiuto dal Giudice in via equitativa, ovvero in base alla sua discrezionalità, basandosi sull’irripetibilità del viaggio, sul valore soggettivo che il viaggiatore attribuisce alla vacanza, sullo stress psicofisico subito, sull’eventuale esborso economico di rimedio pagato nel corso del viaggio. Del danno da vacanza rovinata ne rispondono sia l’agenzia di viaggi che il tour operator ma ognuno secondo le rispettive responsabilità. E infatti, mentre l’agenzia di viaggi è una sorta di venditore-intermediario che risponde del fatto di essersi affidata al tour operator, quest’ultimo, invece, è responsabile della non corrispondenza dei servizi promessi e pubblicizzati rispetto a quelli offerti; del che, l’agenzia è tenuta al risarcimento del danno, unitamente al tour operator, solamente nel caso sia possibile provare che la stessa conoscesse la non affidabilità dell’organizzatore prescelto. Per ottenere il risarcimento, occorre, in primis, presentare tempestivamente reclamo, contenente la descrizione dettagliata dei motivi lamentati, della difformità dei servizi offerti rispetto a quelli prospettati al momento della prenotazione, eventuali fotografie a sostegno della situazione. E’ bene presentare il reclamo già durante il soggiorno, così che l’organizzatore possa, eventualmente, porre rimedio e, comunque, fino a 10 giorni dopo il proprio rientro. In ogni caso, è onere del viaggiatore dimostrare che l’inadempimento del tour operator è stato tale da poter essere definito “di non scarsa importanza” e di grave pregiudizio per il sereno godimento della vacanza. A titolo esemplificativo, si riportano alcuni casi specifici, che, nel corso del tempo, la Suprema Corte di Cassazione ha ricompreso nel novero dei danni da vacanza rovinata: la perdita del bagaglio (Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza 6 luglio 2018, n. 17724); rapina e aggressione subita nella struttura (Corte di Cassazione Civile, sezione VI, ordinanza 16 marzo 2017, n. 683); foto ingannevoli e non corrispondenti alla realtà del depliant della struttura (Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza 4 marzo 2010, n. 5189); offerta di prestazioni nel pacchetto di viaggio che nella realtà invece sono vietate (Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza 20 marzo 2012, n. 4372); servizi promessi non corrispondenti a quelli offerti (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24044/2009). Infine, si consiglia di non perdere tempo nel caso si volesse agire giudizialmente, la prescrizione è, di norma, stabilita in tre anni,  che vanno conteggiati dal momento in cui il viaggiatore rientra nel luogo di partenza.

RIFERIMENTO NORMATIVO: Codice del Turismo. (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 – Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

Art. 46 : 1. Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. 2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.

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Redazione

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