RUBRICA: IL NOTAIO RISPONDE

๐•๐ž๐ง๐๐ข๐ญ๐š ๐œ๐š๐ฌ๐š ๐Ÿ๐š๐ฆ๐ข๐ฅ๐ข๐š๐ซ๐ž ๐ž ๐ฆ๐š๐ง๐œ๐š๐ญ๐š ๐ญ๐ซ๐š๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ฏ๐ž๐๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข ๐š๐ฌ๐ฌ๐ž๐ ๐ง๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž

โ“๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ข๐ญ๐จ: Tizio si reca dal Notaio per vendere lโ€™immobile di sua proprietร  assegnato in sede di separazione personale al coniuge. Tizio chiede al Notaio se puรฒ ricevere tale atto, precisando che il coniuge assegnatario non ha trascritto il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare.

๐Ÿ‘‰ ๐‘๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐š: Tizio puรฒ vendere lโ€™immobile di che trattasi. La circostanza che il coniuge assegnatario non abbia trascritto il provvedimento di assegnazione, e quindi non abbia reso definitivo il provvedimento verso i terzi (tra cui i potenziali acquirenti dellโ€™immobile) rende inopponibile il provvedimento di assegnazione al terzo acquirente. Lโ€™art. 337-sexies c.c., infatti, nelย prevedere lโ€™attribuzione del godimento della casa giร  coniugale a uno dei genitori, nellโ€™interesse dei figli (e solo in presenza di essi) stabilisce che il provvedimento รจ trascrivibile e diviene opponibile ai terziย ai sensi degliย artt. 2643 e 2644 c.c. Ciรฒ significa che nel conflitto tra coniuge assegnatario e terzo acquirente del bene, prevale chi per primo abbia trascritto il proprio titolo, restando irrilevanti gli atti di disposizione successivi alla trascrizione. Con lโ€™effetto che colui che acquista il bene potrebbe liberarlo dal coniuge ivi presente. Fino al 2006, il provvedimento di assegnazione era opponibile, anche in assenza di trascrizione, nel limite del novennio (v. lโ€™art. 1599ย c.c. dettato per le locazioni, ma espressamente richiamato dallโ€™art. 6, comma 6, l. n. 74/1987). La legge 08.02. 2006, n. 54, ha abolito il riferimento allโ€™art. 1599ย c.c. e quindi ogni collegamento dellโ€™assegnazione della casa coniugale (in sede di separazione o divorzio) con le locazioni, con conseguente applicazione, senza deroghe, della disciplina dettata per le trascrizioni: lโ€™assegnazione della casa coniugale รจ trascrivibile come tale e non piรน agli effetti dellโ€™art. 1599ย c.c. Per lโ€™effetto lโ€™assegnazione della casa familiare รจ opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sullโ€™immobile, e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta. (In argomento v. Cass. 26.09.2022, n. 27996: lโ€™inerzia del coniuge assegnatario rispetto al suo onere di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare anche se non pregiudica il diritto regolarmente acquisito su di essa da un terzo, legittima il coniuge a fare valere le proprie ragioni, con lโ€™azione di simulazione assoluta della vendita dellโ€™immobile, ciรฒ a prescindere dal fatto che egli si sia reso diligente per la trascrizione del provvedimento di assegnazione ex art. 1415, comma 2, c.c.)

Cass. Civ., Sez. II, Ord. 26 settembre 2022, n. 27996: PRINCIPIO DI DIRITTO: โ€œIl difetto di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare legittima lโ€™assegnatario/a ad agire in giudizio ex art. 1415 c.c., comma 2, per far valere la simulazione di atti di alienazione relativi alla casa familiare, indipendentemente dalla circostanza che allโ€™assegnatario/a non debba essere rimproverato un atteggiamento di inerzia nella trascrizione del provvedimento di assegnazioneโ€.

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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