๐๐๐ง๐๐ข๐ญ๐ ๐๐๐ฌ๐ ๐๐๐ฆ๐ข๐ฅ๐ข๐๐ซ๐ ๐ ๐ฆ๐๐ง๐๐๐ญ๐ ๐ญ๐ซ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ฏ๐๐๐ข๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐ข ๐๐ฌ๐ฌ๐๐ ๐ง๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐
โ๐๐ฎ๐๐ฌ๐ข๐ญ๐จ: Tizio si reca dal Notaio per vendere lโimmobile di sua proprietร assegnato in sede di separazione personale al coniuge. Tizio chiede al Notaio se puรฒ ricevere tale atto, precisando che il coniuge assegnatario non ha trascritto il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare.
๐ ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐: Tizio puรฒ vendere lโimmobile di che trattasi. La circostanza che il coniuge assegnatario non abbia trascritto il provvedimento di assegnazione, e quindi non abbia reso definitivo il provvedimento verso i terzi (tra cui i potenziali acquirenti dellโimmobile) rende inopponibile il provvedimento di assegnazione al terzo acquirente. Lโart. 337-sexies c.c., infatti, nelย prevedere lโattribuzione del godimento della casa giร coniugale a uno dei genitori, nellโinteresse dei figli (e solo in presenza di essi) stabilisce che il provvedimento รจ trascrivibile e diviene opponibile ai terziย ai sensi degliย artt. 2643 e 2644 c.c. Ciรฒ significa che nel conflitto tra coniuge assegnatario e terzo acquirente del bene, prevale chi per primo abbia trascritto il proprio titolo, restando irrilevanti gli atti di disposizione successivi alla trascrizione. Con lโeffetto che colui che acquista il bene potrebbe liberarlo dal coniuge ivi presente. Fino al 2006, il provvedimento di assegnazione era opponibile, anche in assenza di trascrizione, nel limite del novennio (v. lโart. 1599ย c.c. dettato per le locazioni, ma espressamente richiamato dallโart. 6, comma 6, l. n. 74/1987). La legge 08.02. 2006, n. 54, ha abolito il riferimento allโart. 1599ย c.c. e quindi ogni collegamento dellโassegnazione della casa coniugale (in sede di separazione o divorzio) con le locazioni, con conseguente applicazione, senza deroghe, della disciplina dettata per le trascrizioni: lโassegnazione della casa coniugale รจ trascrivibile come tale e non piรน agli effetti dellโart. 1599ย c.c. Per lโeffetto lโassegnazione della casa familiare รจ opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sullโimmobile, e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta. (In argomento v. Cass. 26.09.2022, n. 27996: lโinerzia del coniuge assegnatario rispetto al suo onere di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare anche se non pregiudica il diritto regolarmente acquisito su di essa da un terzo, legittima il coniuge a fare valere le proprie ragioni, con lโazione di simulazione assoluta della vendita dellโimmobile, ciรฒ a prescindere dal fatto che egli si sia reso diligente per la trascrizione del provvedimento di assegnazione ex art. 1415, comma 2, c.c.)
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