Sanatoria edilizia: la Cassazione sull’ordine di demolizione.
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall’autorità giudiziaria non può passare in giudicato, essendo sempre possibile procedere con la sua revoca, fermo restando che questa è possibile qualora l’ordinanza risulti totalmente incompatibile con i provvedimenti della PA che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività. Sospensione o revoca demolizione per sanatoria: quali verifiche. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza del 7 maggio 2024, n. 17825, che ha rigettato il ricorso contro l’ordinanza – disposta dalla Corte di Appello in funzione di giudice dell’esecuzione – di diniego della richiesta di sospensione o revoca dell’ordine di demolizione relativo ad abusi edilizi commessi in violazione delle norme antisismiche e sul cemento armato. Gli ermellini hanno precisato che, in sede di esecuzione di un’ordinanza di demolizione disposta con sentenza di condanna – ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) – il giudice che debba pronunciarsi sulla sospensione della procedura di esecuzione per avvenuta presentazione di istanza di sanatoria, è tenuto a verificarne i presupposti per l’accoglimento, con particolare riguardo a: – la presentazione dell’istanza da parte di un soggetto legittimato; – la procedibilità e proponibilità della domanda; – l’inesistenza di cause ostative al rilascio della sanatoria; – l’eventuale adozione, da parte della PA, di provvedimenti che contrastino con l’ordine di demolizione; – l’eventuale avvenuto rilascio di un permesso di costruire che sia legittimo ed efficace. A quel punto, se per l’opera viene disposto il rilascio della sanatoria, il giudice dell’esecuzione deve procedere con le dovute verifiche in merito alla legittimità dello stesso titolo. Si chiarisce comunque che – quando un soggetto avvia il procedimento amministrativo per ottenere la sanatoria di un abuso oggetto di sanzione ripristinatoria – l’ordine di demolizione non perde la sua validità, ma viene solo sospeso al fine di compiere le valutazioni necessarie, per poi riacquistare a pieno la sua efficacia se la sanatoria dovesse essere rigettata. Accertamento di conformità: obbligatori i criteri antisismici. In particolare, si rileva che, in seguito alla sospensione del provvedimento di esecuzione per intervenuta richiesta di sanatoria, il giudice di esecuzione abbia accertato, mediante adeguate esaminazioni, il mancato rispetto dei criteri di doppia conformità sia al momento della realizzazione dell’abuso che al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria. Risulta pertanto legittimo il successivo provvedimento disposto per la revoca della sospensione dell’ordine di demolizione, che ha riacquistato a tutti gli effetti la sua efficacia.
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