CORTE DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Responsabilità civile – circolazione stradale. Ad.23/04/2024CC Cron. R.G.N.15188/2022.
FATTO: … OMISSIS … convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Teramo Consap Spa, nonché UnipolSai s.p.a., quale società designata dal Fondo Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto ignoto e nel corso del quale l’attore era a bordo di motociclo. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 38.419,70 oltre accessori. Avverso detta sentenza proposero appello l’attore, relativamente al quantum, ed appello incidentale UnipolaSai, in ordine all’an della responsabilità. Con sentenza di data 4 aprile 2022 la Corte d’appello di L’Aquila accolse l’appello incidentale, rigettando la domanda, e dispose la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio. Premesso che doveva essere prioritariamente esaminato l’appello incidentale, in quanto avente ad oggetto i fatti costitutivi della domanda, osservò la corte territoriale quanto segue: «posto che l’auto si sarebbe immessa nella circolazione nella stessa direzione di marcia del motociclo, non risulta comprensibile quale specifica dinamica avrebbe potuto innescare e produrre, come dichiarato dal teste, l’urto dello scooter contro lo sportello di tale auto. A tale fondamentale perplessità, non altrimenti risolvibile sulla base delle allegazioni di fatto nel processo, si aggiunge un ulteriore e rilevante elemento di inattendibilità della prova che, in linea generale, va a minare la stessa credibilità della tesi attorea. Come infatti posto in luce dall’appellante incidentale, tutta la difesa dell’attore (fino anche alle memorie ex art. 183 c.p.c. e alla stessa formulazione del capitolo di prova) è basata su una ricostruzione per cui la caduta dello scooter (la cui velocità ad esempio neppure è dichiarata) sarebbe dipesa dalla repentinità della manovra di immissione da parte dell’auto, in assenza di collisione tra i mezzi (anzi, proprio «per evitare la collisione»). Viceversa, il teste ha dichiarato invece di aver visto lo scooter andare a collidere con lo sportello dell’auto. […] Sempre in ordine alla dinamica, si noti come l’attore non abbia neppure menzionato il punto esatto dell’impatto in modo da consentirne un riscontro e di confrontarlo magari con foto prodotte in giudizio, così impedendo del tutto qualunque verifica dotata di seria attendibilità ed aggiungendo alla ricostruzione un ulteriore elemento di genericità e di inattendibilità, sul piano dell’allegazione, prima ancora che su quello della prova». Aggiunse la corte territoriale che, occorrendo valutare l’appello principale incidentalmente ai soli fini dell’apprezzamento dell’eventuale revoca del gratuito patrocinio, la censura principale appariva «sia pure ad una incidentale valutazione – non ammissibile né fondata». Ha proposto ricorso per cassazione Italo Guarnieri sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni s.p.a.. Il consigliere delegato dal Presidente della sezione ha formulato la seguente proposta di definizione del giudizio: «-) sia dichiarata la manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso, alla luce dei princìpi stabiliti dalle SS.UU. di questa corte, in virtù dei quali l’appello incidentale tardivo è sempre consentito nei confronti dell’appellante principale, anche se rivolto contro capi della sentenza diversi da quelli oggetto dell’appello principale (Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007, Rv. 600589 – 01 e Sez. U, Sentenza n. 4640 del 07/11/1989, Rv. 464074 – 01); -) sia dichiarata la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, dal momento che la sentenza impugnata non ha affatto dichiarato “inammissibile” l’appello principale, ma non lo ha esaminato in quanto assorbito, ex art. 276, comma secondo, c.p.c., avendo ben cura – correttamente – di precisare che il giudizio nel merito del gravame principale avveniva solo “virtualmente”, ai fini della valutazione del diritto a godere del patrocinio a spese dello Stato». Essendo stata richiesta la decisione, è stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria dal ricorrente. … OMISSIS… “Il ricorrente si è limitato a denunciare il vizio di omessa pronuncia, ma non ha proposto, con il motivo in esame, una specifica censura relativamente alla questione processuale su cui secondo il ricorrente vi sarebbe stata l’omissione di pronuncia, ma su cui deve invece ritenersi abbia avuto luogo una statuizione implicita di rigetto”. … “Si denuncia l’illogicità della motivazione nella parte in cui non è stato ritenuto credibile il teste Bianconi, trattandosi di mera congettura, rispetto invece alla dinamica dei fatti svoltasi come rappresentato nell’atto di citazione”. … OMISSIS ...
LUIGI DI PRISCO: La sottile distinzione tra omessa pronunzia o carenza di motivazione su una domanda o eccezione di merito e su quella di inammissibilità processuale, nell’eccessivo formalismo del ricorso per Cassazione. La pronunzia in commento (Cass. Civ. Sez. 3 – Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024) pone all’attenzione dell’operatore del diritto il complesso tecnicismo di cui è permeata l’esatta individuazione e articolazione dei motivi di ricorso in Cassazione, con particolare riferimento alla distinzione tra vizi di merito e procedurali. Nella fattispecie è stato ritenuto che l‘omessa pronunzia da parte del giudice di merito sull’eccezione sollevata dalla parte di inammissibilità dell’appello per tardività non può essere denunziata con il vizio di omessa pronunzia o carenza di motivazione, ma quale nullità processuale, e specificatamente allegata, a pena di inammissibilità. Tanto in quanto l’inammissibilità si pone nel sistema come nullità processuale e consistente nella mancanza dei presupposti delle domande o delle eccezioni delle parti, per essere validamente acquisite al tema del dibattito processuale (nel caso tempestività appello incidentale), e come tale deve essere denunziata, ma non in correlazione all’art. 112 c.p.c.. Viceversa, il vizio di omessa o carente motivazione è riferibile solo alle domande ed eccezioni di merito, per violazione dell’art. 112 c.p.c. Nell’applicare il principio la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con cui il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 161 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. perché la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di tardività dell’appello incidentale, per essere stato proposto oltre il termine di mesi sei, formulata nella memoria conclusionale… e perché in tal modo il ricorrente si è limitato a denunciare il vizio di omessa pronuncia, ma non ha proposto, con il motivo in esame, una specifica censura relativamente alla questione processuale su cui secondo il ricorrente vi sarebbe stata l’omissione di pronuncia, ma su cui deve invece ritenersi abbia avuto luogo una statuizione implicita di rigetto. Pertanto, massima attenzione nella formulazione e allegazione dei motivi dei ricorsi, non bastando la mera manifestazione di deduzione del vizio, necessitando corretta e specifica qualificazione.