AVVOCATI: OBBLIGO DI FORMAZIONE

CNF: SENTENZA R.G. N. 94/23 RD n. 110/24
Nel procedimento RG n. 94/2023, introdotto con ricorso presentato dall’ Avv. [RICORRENTE], nato ad [OMISSIS] il [OMISSIS], C.F.: [OMISSIS], del Foro di [OMISSIS], PEC: [OMISSIS], con Studio in [OMISSIS], difeso da se stesso – avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino del 7.10.2022, notificata il 19.10.2022 a mezzo PEC, con la quale – a definizione del procedimento disciplinare prot. n. 8/2018 – veniva comminata la sanzione disciplinare dell’avvertimento. Il ricorrente Avv. [RICORRENTE] non è comparso. Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria, regolarmente citato, nessuno è presente; Il Consigliere relatore avv. Biancamaria D’Agostino svolge la relazione, evidenziando che in data 22.11.23 il ricorrente comunicava, a mezzo pec inviata alla segreteria giurisdizionale del CNF, di non poter presenziare all’udienza, riportandosi al ricorso chiedendone l’accoglimento. Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO: L’ Avv. [RICORRENTE] veniva sottoposto al procedimento disciplinare n. 8/2018 per rispondere della violazione degli artt. 15 e 70 comma 6 del Codice Deontologico Forense in relazione all’art 12 comma 4 del regolamento per la formazione continua approvata dal CNF il 16.07.2014 e modificato con delibera del 16.12.2016, non avendo conseguito alcun credito formativo nel triennio 2014/2016. La vicenda traeva origine dalla segnalazione pervenuta al CDD di Torino, con la quale il COA di Alessandria segnalava il mancato assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 da parte dell’incolpato. All’esito del procedimento disciplinare, il CDD di Torino accertava la responsabilità dell’incolpato in relazione all’ illecito disciplinare contestato, comminando la sanzione disciplinare dell’avvertimento. Il ricorrente propone tempestiva impugnazione avverso la decisione suddetta, assumendo nei motivi di gravame l’eccessività della sanzione disciplinare comminata dal CDD, che non avrebbe tenuto – ai fini della dosimetria della sanzione – in debita considerazione l’ammissione di responsabilità dell’incolpato, l’’assenza di procedimenti disciplinari, il conseguimento di tutti i crediti formativi nel triennio successivo a quello oggetto del presente procedimento, nonché nel triennio in corso. Conclude il ricorrente chiedendo la riforma dell’impugnato provvedimento con l’irrogazione del richiamo verbale in luogo dell’avvertimento. MOTIVI DELLA DECISIONE: L’obbligo degli Avvocati di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale viene disciplinato dalla legge n. 247/2012, che all’ art. 11 lo qualifica come finalizzato ad «assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia». Il Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6 (Regolamento per la formazione continua) nell’art. 12 comma 1 ha previsto – ai fini del rispetto dell’obbligo formativo sancito dall’art. 11 L.247/2012 – la partecipazione effettiva e documentata alle attività di aggiornamento e formazione, prevedendo un periodo di valutazione dell’obbligo di durata triennale e che «L’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale». Il Codice Deontologico Forense dispone nell’Art. 15 che “L’Avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente” e prevede nell’art. 70, comma 6, la sanzione edittale dell’avvertimento nei confronti dell’Avvocato che non abbia rispettato i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi. “L’obbligo formativo non può essere surrogato dallo svolgimento dell’attività autoformativa dell’avvocato né attenuato dagli impegni professionali svolti dall’avvocato stesso” (Cassazione a SSUU n. 9547/2021). La giurisprudenza domestica è univoca nel ritenere che l’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale (“L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo” (CNF, sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204) e che la violazione dell’obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità (Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell’obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014” (CNF, sentenza del 3 maggio 2016, n. 117). La violazione del dovere di formazione, contemplata dall’ art. 70, comma 6 CDF (Rapporti con il Consiglio dell’Ordine), che dispone: «L’avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi», prevede quale sanzione espressa, in via edittale, l’avvertimento che, secondo il disposto dell’art. 22 NCDF sub a) può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni: nel caso in esame, il comportamento successivo dell’incolpato attraverso il conseguimento dei crediti formativi nel periodo successivo a quello oggetto del procedimento in corso induce in concreto a ritenere che l’incolpato in futuro si asterrà da condotte recidivanti, così come l’assenza di procedimenti disciplinari indice alla medesima considerazione in relazione al compimento di diversi illeciti disciplinari. Le suesposte circostanze – che il ricorrente invoca quali attenuanti, tali da giustificare l’affievolimento della sanzione irrogata – sono invece giustificative della già lieve sanzione edittale prevista dal codice deontologico forense nell’ art. 70, comma 6 CDF. Atteso che, per i suesposti motivi, non si rinvengono nella specie circostanze tali da attenuare la sanzione disciplinare adottata in relazione alla condotta contestata, appare congrua la sanzione edittale dell’avvertimento comminata dal CDD di Torino, con motivazione corretta ed immune da vizi. P.Q.M. visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37, il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2023. Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 27 marzo 2024.

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