In questo volumetto sono stati analizzate le principali novità della legge n. 168/23, con una lettura pratica per meglio comprendere il fenomeno della violenza di genere. In breve il c. d. rafforzamento del cosice rosso prevede :
Art. 1 ampliamento dei reati per cui è disponibile l’ammonimento del questore (oltre a 581 e 582, anche 610, 612, 612 bis, 614, 635, anche tentati); – Art. 2 le misure di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno) estese ai soggetti indiziati dei delitti più ricorrenti nella violenza contro le donne e violenza domestica, ovvero i ” reati spia”; – Artt. 3 e 4 ampliato il novero di reati per cui è assicurata una trattazione spedita dei processi e una celere decisione sulle istanze cautelari (558 bis, 572, 583 quinquies, 387 bis, 609 bis, 6089 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter, 613, 582 c.p. aggravato…); – Art. 7 termini per la valutazione delle indagini cautelari (il PM ha massimo 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle n.r.); – Art. 9 le sanzioni penali previste ex art. 387 bis c.p. per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento vengono estese anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile; – Art. 10 arresto anche in “flagranza differita” nei casi ex 387 bis, 572, 612 bis c.p. (entro 48h); – Art. 12 rafforzamento delle misure cautelari e uso del braccialetto elettronico: custodia cautelare in carcere estesa non solo per trasgressione delle prescrizioni impartite in tema di arresto ai domiciliari, ma anche per manomissione dei mezzi elettronici/strumenti; ampliati casi di misura dell’allontanamento al di là dei limiti edittali ex 280 c.p.; – Art. 14 estensione della previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne con riferimento a tutti i provvedimenti de libertate inerenti all’autore del reato; – Art. 15 subordinazione della sospensione condizionale della pena a specifici percorsi di recupero per l’autore del reato; – Art. 17 provvisionale per la vittima/danneggiati – a titolo di ristoro anticipato – in caso di omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima o deformazione, commessi da coniuge/soggetto con relazione affettiva, in caso di stato di bisogno.
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