CREDITI CARTELLIZZATI E NON RISCOSSI DEGLI ENTI LOCALI

Gli Enti Locali, in Italia, hanno sempre affidato a terzi la riscossione dei tributi locali. Con la nascita e creazione della Gest-Line e delle sue successive trasformazioni lo Stato italiano ha soddisfatto l’esigenza del recupero del credito strutturando e creando una società ad hoc. Altresì ha creato e modificato norme per permettere alla stessa di operare sempre in maniera più efficace ed efficiente. Purtroppo, forse per l’inesperienza, forse per la disorganizzazione, forse per mancanza di personale e forse per espressa volontà politica la società di recupero creato dallo Stato non ha funzionato a dovere, in alcuni casi Creando gravi difficoltà di bilancio degli Enti Locali. Nel 1973 viene pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n° 602, con il quale viene creato, per la prima volta, un complesso di norme che regola sia l’operato dei Comuni che quello dell’ente esattore. Infatti la norma, poi nel tempo modificata ma ancora vigente, prevede che il Comune dopo 60 giorni dalla notifica della richiesta di pagamento al contribuente deve iscrivere a ruolo del concessionario le somme non riscosse indicando il tipo di tributo e l’importo dovuto, nonché fornire i dati della contribuente debitore. Il concessionario deve porre in essere tutte le attività possibili per il recupero delle somme iscritte. La società esattoriale negli anni ha dimostrato di riuscire a riscuotere una minima parte delle somme affidate. Negli anni il totale riscosso è pari al 7% di quanto iscritto a ruolo. Così, di anno in anno, le somme non riscosse si vanno a sommare a quelle degli anni precedenti. Dal 2020 sono intervenute alcune Sentenze della Cassazione e della Corte dei Conti che hanno sanzionato questo comportamento dell’attuale Agenzia delle Entrate- Riscossione. Infatti la magistratura di merito e di legittimità ha stabilito che l’ADER è responsabile del mancato incasso delle somme di denaro iscritte a ruolo e non riscosse. Gli Enti Locali dall’anno 2000 hanno affidato la riscossione dei tributi e delle sanzioni amministrative a quella che ora, dopo varie trasformazioni, è denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ogni anno l’ente della riscossione invia un documento denominato: Conto di Gestione, nel quale sono riportati gli importi da riscuotere nel dettaglio. Per ben comprendere la reale situazione dei crediti iscritti a ruolo bisogna analizzare i crediti iscritti a ruolo per ogni provincia. Nella quasi totalità di casi constano in una ingente somma di denaro, non riscosso, derivante dal mancato pagamento di sanzioni amministrative, addizionale comunale sull’Irpef, Tari, Tarsu, canone occupazione spazi pubblici ed Imu. Del mancato incasso di questi soldi è responsabile l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Bisogna esaminare con attenzione, ed anche attraverso una due-diligence il predetto conto di gestione. Di questa somma l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Oggetto del contratto tra il mandatario (Comune) e l’Agenzia delle Entrate- Riscossione vi è una pretesa a contenuto patrimoniale, di materia che rientra direttamente nell’alveo dell’art. 103, secondo comma Cost. ma che, più specificatamente, attiene al rapporto di riscossione sussistente, sia in base al D. Lgs. n. 112/1999, tra Ente e soggetto mandatario. L’Ente di Riscossione, in caso di mancata riscossione, deve comunicare entro tre anni dalla trasmissione dei ruoli, le quote inesigibili termine questo prorogato fino al 2028 per le poste iscritte a ruolo dal 2000 al 2005. Il Comune ha la facoltà di richiedere la documentazione a campione, onde procedere alla verifica. Dopo un anno dalla comunicazione, senza contestazione, le somme si intendono discaricate. Per l’Ente Locale il dies a quo della prescrizione coinciderebbe con il momento in cui il Comune avrebbe avuto consapevolezza dell’impossibilità di esazione dei tributi, provvedendo conseguentemente a comunicare il diniego di discarico dei tributi medesimi (Corte dei Conti sez. Toscana sent. n. 321/2019 pag. 10). L’Ente Locale per poter ottenere il pagamento della descritta somma poteva proporre ricorso ex art. 172 co.1 lett.d c.g.c. (ex art. 58 del R.D. n. 1038/33), dopo vari orientamenti giurisprudenziali, dapprima a favore degli Enti Locali poi sempre più sfavorevoli agli stessi, solo dopo aver ricevuto la comunicazione di inesigibilità della partita di ruolo. Da qui è chiara la volontà dello Stato centrale di non porre rimedio alla difficoltà degli Enti locali, ma di procrastinare nel tempo la risoluzione del problema. La tematica del recupero delle tasse delle imposte da parte dello Stato centrale è il tema principale di ogni relazione che la Corte dei Conti invia annualmente al Governo. La mancata riscossione per gli Enti Locali non permette la gestione in maniera efficace ed efficiente degli stessi. Vista l’impossibilità, nell’immediato, di richiedere un rimborso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, vista l’inattività dello stesso agente della riscossione si prospetta l’opportunità di cedere tali crediti ad altro soggetto di diritto privato. Tale cessione comporterà alcuni obblighi da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Infatti, dal momento della cessione tutte le somme di denaro successivamente incassate dall’ADER dovranno essere versate alla parte cessionaria. Il credito, già dichiarato di dubbia e difficile esazione, ha tutti i requisiti per essere compensato con altre poste esattoriali, pertanto la cessione potrà avvenire anche con questo scopo.

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REDAZIONE

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