CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME: L’ENTE PUO’ NON DARE SEGUITO ALL’ISTANZA DEL PRIVATO PER IL RILASCIO DEL BENE PUBBLICO

Consiglio di Stato, sì alla pubblicazione delle generalità ...MASSIMA: “Il principio cardine in materia di concessioni demaniali è che la decisione spettante all’ente locale in ordine al rilascio di tali titoli ha natura ampiamente discrezionale, competendo quindi solo al Comune di stabilire se attribuire il bene in uso al privato richiedente, ovvero lasciarlo alla libera fruizione collettiva. Ne consegue che, a seguito di istanza di concessione demaniale marittima, all’Amministrazione è riconosciuta ampia discrezionalità in ordine all’individuazione dell’utilizzo del bene il quale risponda al più rilevante interesse pubblico, anche nell’ottica della sua più proficua utilizzazione. In relazione alla scelta di costituire un diritto d’uso del bene demaniale mediante nuova concessione, entro determinati limiti di spazio e di tempo, nonché per determinate opere o facoltà, è rimessa all’amministrazione marittima la valutazione tra quale dei possibili usi del bene demaniale sia più proficuo e conforme agli interessi della collettività, secondo una valutazione non sindacabile in sede giurisdizionale se non in caso di scelta irrazionale o contraddittoria o basata su erronei o travisati presupposti di fatto (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 17 gennaio 2020, n. 431)”. Cons. Stato, Sez. VII, 4.6.2024 n. 5023

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente SENTENZA
, sul ricorso numero di registro generale 6494 del 2023, proposto da Villa Eden S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto De Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 57/2023; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ugento; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 il Cons. Rosaria Maria Castorina; Viste le conclusioni delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO: In data 13 marzo 2001 veniva presentata, presso la Capitaneria di Porto di Gallipoli, all’epoca competente per le pratiche di rilascio concessione demaniale marittima, un’istanza per il rilascio di un’area demaniale in concessione, in località Torre San Giovanni di Ugento (Le), al fine di realizzare una struttura balneare con ombrelloni, sdraio e relativi servizi minimi essenziali da asservire all’Hotel “Villa Eden” di proprietà della odierna appellante. L’amministrazione, a distanza di anni, riscontrava l’istanza formalizzata dall’odierna ricorrente con un diniego (nota prot. n. 14849 del 12 luglio 2011) al rilascio della concessione demaniale marittima, che veniva ritualmente impugnato dinanzi al Tar di Lecce. I Giudici amministrativi di primo grado rigettavano il ricorso introduttivo con sentenza n. 1559/2012, avverso cui veniva proposto appello innanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4013/2018, accoglieva l’appello, annullava il diniego dell’Amministrazione resistente, disponendo che “il Comune dovrà riesaminare la pratica e, attraverso una corretta e completa istruttoria, da un lato eseguire il monitoraggio della spiaggia per verificare se essa sia o no a rischio di erosione; dall’altro verificare se la collocazione della struttura così come progettata sia in concreto compatibile con una accessorietà rispetto all’albergo, anche quanto alla fruibilità dei parcheggi esistenti presso quest’ultimo”. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4013/2018, divenuta irrevocabile, veniva notificata con pec al Comune di Ugento in data 27 novembre 2019. In data 5 dicembre 2019 perveniva preavviso di diniego (prot. n. 0026898) da parte dell’ufficio comunale in cui si rilevava l’assenza di documentazione, che la nuova concessione doveva essere rilasciata con procedura ad evidenza pubblica e che l’eventuale attivazione di una gara “è rimessa alla libera discrezionalità dell’Amministrazione”. In data 8 febbraio 2021, veniva notificato il diniego dopo che l’odierna appellante aveva notificato ricorso per ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato (definito con sentenza n. 2002/2021 del 9 marzo 2021). Impugnati gli atti anche con motivi aggiunti del 28 aprile 2022, in data 16 gennaio 2023 veniva pubblicata la sentenza del Tar Puglia – Sez. di Lecce n. 57/2023, oggetto dell’odierno gravame, con cui il ricorso introduttivo proposto dall’odierno appellante veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento, dal momento che l’atto originariamente impugnato era stato superato dal nuovo provvedimento di diniego del 28 febbraio 2022; il Tar ha inoltre rigettato i motivi aggiunti proposti dalla Società Villa Eden ritenendoli infondati. Appellata ritualmente la sentenza resisteva il Comune di Ugento. All’udienza del 21 maggio 2024 la causa passava in decisione. DIRITTO: Con l’unico motivo di appello l’appellante deduce violazione di legge (in relazione alla l. reg. Puglia n. 17/2015 e alla l. n. 241/1990) – difetto e contraddittorietà nella motivazione. Espone che a seguito del diniego annullato dal Consiglio di Stato l’amministrazione comunale non aveva ritenuto di porre in istruttoria la richiesta ed il progetto, già agli atti del Comune sia per motivi ostativi in tesi inerenti alla carenza di documentazione, sia sul rilievo che sarebbe stato necessario attivare un bando pubblico e una gara la cui attivazione era “rimessa alla libera discrezionalità dell’Amministrazione” che nella specie non riteneva di esercitare. Lamenta che l’ufficio comunale non rilevava alcuna ragione ostativa al rilascio dell’area in concessione, ma attestava in maniera inequivoca che non intendeva procedere all’attivazione di un bando e di una gara per l’assegnazione dell’area e per la definizione del relativo iter procedimentale iniziato con una istanza risalente nel tempo. Tale motivazione non poteva assurgere a legittima ragione di diniego dell’area in concessione sostanziandosi piuttosto in una illegittima ed ingiustificata inazione, a fronte di una legittima richiesta di parte. Il motivo non è fondato. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4013/2018, in sede di riedizione del potere, il Comune ha adottato i provvedimenti di diniego sulle istanze di concessione demaniale, richiamando in particolare, l’art. 8, l.r. n. 17/2015, secondo cui la concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza. L’art. 8, l.r. n. 17 del 2015, prevede che per l’affidamento di concessioni demaniali comunali non può prescindersi dalla previa pubblicazione di un bando di gara ad evidenza pubblica, come prescritto comunque dalla prevalente normativa comunitaria, oltre che dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2017 e dalla giurisprudenza amministrativa. Nel caso di specie, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4013/2018 ha imposto al Comune di riesaminare la pratica attraverso una istruttoria, senza pronunciarsi sulla spettanza del bene della vita, sicché correttamente l’Amministrazione comunale ha applicato la normativa regionale sopravventa rispetto all’originaria istanza del marzo 2001, ovvero l’art. 8, l.r. n.17/2015. Con il provvedimento del 28 Febbraio 2022, il Comune di Ugento ha correttamente evidenziato le ragioni che impediscono l’accoglimento dell’istanza di concessione demaniale e ha opposto all’appellante, che domandava l’affidamento diretto del bene demaniale in base a uno specifico progetto, l’impossibilità di rilasciare nuove concessioni in assenza di procedura di evidenza pubblica: così assumendo per riferimento il corretto quadro normativo che disciplina il potere concessorio. Il Tar ha condivisibilmente osservato che “il provvedimento impugnato ha correttamente negato il rilascio della richiesta concessione demaniale in via diretta, in quanto, in conformità alla normativa regionale ed ai noti principi comunitari in subiecta materia, la stessa è assoggettata obbligatoriamente alla procedura ad evidenza pubblica prescritta dall’art. 8 della ridetta L.R. 17/2015. Tale motivazione, da sola, è sufficiente a reggere la legittimità del provvedimento”. L’appellante lamenta l’inazione dell’Amministrazione che nonostante la sentenza del Consiglio di Stato n. 4013/2018, la quale aveva accertato la concedibilità dell’area rispetto alle pregresse asserite ragioni ostative all’assenso, assumeva come fosse scelta discrezionale quella di attivare la gara, così determinando un illegittimo stallo della richiesta formalizzata dall’odierna appellante. Tuttavia, non risponde al vero che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4013/2018 abbia accertato la concedibilità dell’area, in quanto l’appello è stato accolto per difetto di istruttoria disponendo che il Comune riesaminasse la pratica e attraverso una completa istruttoria eseguisse il monitoraggio della spiaggia per verificare se essa fosse o meno a rischio di erosione, e se la collocazione della struttura così come progettata fosse in concreto compatibile con una sua accessorietà rispetto all’albergo. Il principio cardine in materia di concessioni demaniali è che la decisione spettante all’ente locale in ordine al rilascio di tali titoli ha natura ampiamente discrezionale, competendo quindi solo al Comune di stabilire se attribuire il bene in uso al privato richiedente, ovvero lasciarlo alla libera fruizione collettiva. Ne consegue che, a seguito di istanza di concessione demaniale marittima, all’Amministrazione è riconosciuta ampia discrezionalità in ordine all’individuazione dell’utilizzo del bene il quale risponda al più rilevante interesse pubblico, anche nell’ottica della sua più proficua utilizzazione. In relazione alla scelta di costituire un diritto d’uso del bene demaniale mediante nuova concessione, entro determinati limiti di spazio e di tempo, nonché per determinate opere o facoltà, è rimessa all’amministrazione marittima la valutazione tra quale dei possibili usi del bene demaniale sia più proficuo e conforme agli interessi della collettività, secondo una valutazione non sindacabile in sede giurisdizionale se non in caso di scelta irrazionale o contraddittoria o basata su erronei o travisati presupposti di fatto (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 17 gennaio 2020, n. 431). Sicché non è censurabile la decisione dell’amministrazione locale che non ha dato seguito all’istanza dell’appellante e ha deciso di non mettere a concessione il tratto di spiaggia oggetto della richiesta. L’appello deve essere, pertanto, respinto, Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €3. 000,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024

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