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Il turismo nautico รจ il turismo legato alle localitร  marittime e ha caratteristiche particolari e specifiche. In genere viene rilevato il dato dellโ€™acquisto dellโ€™imbarcazione, dando per scontato che la pratica successiva della navigazione sia un fatto del tutto personale e che quindi si tratti di una sorta di โ€œturismo fai da teโ€. Non per caso, il turismo nautico รจ, spesso, considerato un indotto della nautica da diporto. Per la commissione UE, il turismo costiero comprende il turismo e le attivitร  ricreative balneari (nuoto, tavola a vela, ecc.) e le altre attivitร  ricreative che caratterizzano la fascia costiera (acquari, ecc.). Il turismo marittimo comprende le attivitร  in acqua (navigazione da diporto, crociere, sport nautici), con le collegate strutture di terra (noleggio di natanti e imbarcazioni, produzione di attrezzature nautiche, servizi). In termini geografici, rientrano nella fascia costiera le zone sul mare o il cui territorio si trova per metร  nel raggio di 10 km dalla costa1. La strategia dell’UE per la crescita blu ha individuato nel turismo costiero e marittimo uno dei settori a elevato potenziale di crescita e di occupazione. Di turismo nautico se ne palrlerร  in occasione di un convegno a Trieste il 12 luglio 2024. Un’occasione  da non perdere per approfondire le tematiche di maggiore attualitร  in materia di diporto nautico. Nel corso del convegno  verranno affrontate questioni legate alla sicurezza, gli aspetti giuridici di maggior rilievo dei contratti di ormeggio e di noleggio , nonchรฉ le evoluzioni giurisprudenziali nellโ€™applicazione del reato dicontrabbando  alle imbarcazioni da diporto battenti bandiera extra-UE.

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๐Ÿ“ Universitร  degli Studi di Trieste, Aula Bachelet, ed. โ€œAโ€, 1ยฐ p., P.le Europa, 1

๐Ÿ—ฃ Introduce e coordina i lavori il Prof. Massimo Campailla, Senior Partner dello Studio e conclude il Prof. Stefano Zunarelli, Founding Partner. Uno degli interventi, inoltre, รจ affidato a Federica Fantuzzi, Senior Partner. โœ’ Segreteria organizzativa ed #iscrizioni: dott.ssa Alessia sbroiavacca[email protected] ๐ŸŽค Saluti di apertura e ulteriori interventi: gian paolo dolso, Direttore del Dipartimento IUSLIT | Roberto Perocchio, Presidente di Assomarinas | LUCIANO DEL PRETE, Direttore Marittimo del FVG e Comandante del Porto di Trieste | Alessio Claroni, Professore di diritto della navigazione presso l’Universitร  di Trento | Anna Montesano, Professore di diritto della navigazione presso l’Universitร  degli Studi di Ferrara

ORMEGGIO: Il contratto di ormeggio non risulta normato nรฉ da alcuna legge speciale, nรฉ dal codice civile, nรฉ โ€“ tantomeno โ€“ dal codice della navigazione. ( CASSAZIONE SU: Il contratto di ormeggio, di per sรฉ, presenta una struttura minima essenziale costituita dalla messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali mediante l’assegnazione di un delimitato spazio acqueo con possibilitร  di estensione ad altre prestazioni collegate sinallagmaticamente al corrispettivo, quali la custodia dell’imbarcazione e delle cose in essa contenute e financo il ricovero, nei mesi invernali, dellโ€™imbarcazione in apposita struttura ( Cass. Civ., SS.UU. 3. 4. 2007 โ€” ud. 20.2.2007, n. 8224). NOLEGGIO: รˆ ilย contrattoย con il quale una delle parti (noleggiante), si obbliga, dietro corrispettivo, a mettere a disposizione dell’altra (noleggiatore) un’unitร  da diporto per un determinato periodo a scopo ricreativo in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dalย contratto. ACCISE: In tema di esenzione dโ€™accisa per lโ€™utilizzazione di carburante per la navigazione, ilย D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 2,ย comma 1, lett. a), limitandosi a prevedere che โ€œlโ€™unitร  da diporto รจ utilizzata a fini commerciali: a) quando รจ oggetto di contratti di locazione e di noleggioโ€, va disapplicato perchรจ in contrasto con lโ€™art. 14, n. 1, lett. c), della Direttiva del Consiglio n. 2003/96/CE, dovendosi invece accertare, con onere della prova in capo al soggetto che invoca lโ€™esenzione, che la navigazione da parte dellโ€™utilizzatore implichi una prestazione di servizi a titolo onerosoโ€ (Cassazione civile sez. trib., 27.10.2020 n. 23512 , (ud. 28.01.2020).

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