๐๐จ๐ฉ๐ซ๐๐ฏ๐ฏ๐๐ง๐ข๐๐ง๐ณ๐ ๐๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐จ๐ฉ๐จ ๐ฅ๐ ๐๐๐ง๐๐๐ฅ๐ฅ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐๐ข ๐ฌ๐จ๐๐ข๐๐ญ๐ฬ ๐๐๐ฅ ๐๐๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐๐ฆ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐
โ๐๐ฎ๐๐ฌ๐ข๐ญ๐จ: Tizio e Tizia si recano dal Notaio dichiarando di essere gli unici due soci, in parti uguali, della societร โTizio & C. S.N.C.โ, sciolta con messa in liquidazione nel 2022, e poi cancellata dal Registro delle Imprese allโesito del procedimento di liquidazione. I detti signori precisano che si รจ da poco concluso, con sentenza favorevole per la societร , un procedimento giudiziario avviato contro un Istituto di Credito, con condanna della Banca al pagamento in favore della detta societร estinta di una somma di euro 50.000,00. Chiedono al Notaio lumi su come incassare lโassegno emesso in favore della societร non piรน esistente.
๐ ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐: La fattispecie in esame configura una ipotesi di sopravvenienza attiva a favore di societร estinta. A riguardo, si puรฒ osservare โ in linea con lโorientamento ormai consolidato espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite โ che qualora allโestinzione della societร (di persone o di capitali) conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societร estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtรน del quale si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolaritร o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societร estinta, con l’effetto che la titolaritร dei beni e dei diritti sociali residui o sopravvenuti, torna ad essere direttamente imputabile a coloro che ne costituivano il substrato personale, quindi in capo ai soci (cosรฌ Cass. Sez. Un. 12 marzo 2013, sentenze nn. 6070, 6071 e 6072; e da ultimo vedi anche Cassazione ordinanza del 29 aprile 2024, n. 11411, Sez. III, la quale richiama la decisione delle Sezioni Unite della Corte 12 marzo 2013, n. 6070) . Per lโeffetto, Tizio e Tizia, giร unici soci della societร estinta, devono considerarsi contitolari della somma portata dallโassegno circolare emesso in favore di un soggetto giuridicamente non piรน esistente. E nella loro qualitร di unici soci della disciolta societร al momento della sua cancellazione e conseguente estinzione, si dichiarano e si riconoscono vicendevolmente titolari, ciascuno per una quota corrispondente a quella di partecipazione alla disciolta societร , delle sopravvenienze attive relative alla societร estinta, e quindi contitolari in parti uguali tra di loro, della somma portata dallโassegno circolare. Essi provvederanno con un atto ricognitivo al reciproco riconoscimento di quanto sopra esposto ai fini dellโincasso dellโassegno (ma vedi anche Cass. 13 ottobre 2022, n. 30011; Cass. 20 gennaio 2022, n. 1689; Cass. 23 luglio 2012, n. 12796; Cass. 06 giugno 2012, n. 9110).
Con le tre sentenze nn. 6070, 6071 e 6072, tutte del 12 marzo 2013, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Civile hanno affrontato il tema degli effetti della cancellazione della societร dal registro delle imprese, enunciando i seguenti principi di diritto.
Qualora allโestinzione della societร , conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societร estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtรน del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolaritร o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societร estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchรฉ azionate o azionabili in giudizio, nรฉ i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto unโattivitร ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societร vi abbia rinunciato.
La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una societร , a partire dal momento in cui si verifica lโestinzione della societร medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se lโestinzione della societร cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la societร รจ parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece lโevento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe piรน stato possibile, lโimpugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della societร deve provenire o essere indirizzata, a pena dโinammissibilitร , dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla societร estinta. (Cfr. www.dirittobancario.it)