RUBRICA: IL NOTAIO RISPONDE

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โ“๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ข๐ญ๐จ: Tizio e Tizia si recano dal Notaio dichiarando di essere gli unici due soci, in parti uguali, della societร  โ€œTizio & C. S.N.C.โ€, sciolta con messa in liquidazione nel 2022, e poi cancellata dal Registro delle Imprese allโ€™esito del procedimento di liquidazione. I detti signori precisano che si รจ da poco concluso, con sentenza favorevole per la societร , un procedimento giudiziario avviato contro un Istituto di Credito, con condanna della Banca al pagamento in favore della detta societร  estinta di una somma di euro 50.000,00. Chiedono al Notaio lumi su come incassare lโ€™assegno emesso in favore della societร  non piรน esistente.

๐Ÿ‘‰ ๐‘๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐š: La fattispecie in esame configura una ipotesi di sopravvenienza attiva a favore di societร  estinta. A riguardo, si puรฒ osservare โ€“ in linea con lโ€™orientamento ormai consolidato espresso dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite โ€“ che qualora allโ€™estinzione della societร  (di persone o di capitali) conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societร  estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtรน del quale si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolaritร  o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societร  estinta, con l’effetto che la titolaritร  dei beni e dei diritti sociali residui o sopravvenuti, torna ad essere direttamente imputabile a coloro che ne costituivano il substrato personale, quindi in capo ai soci (cosรฌ Cass. Sez. Un. 12 marzo 2013, sentenze nn. 6070, 6071 e 6072; e da ultimo vedi anche Cassazione ordinanza del 29 aprile 2024, n. 11411, Sez. III, la quale richiama la decisione delle Sezioni Unite della Corte 12 marzo 2013, n. 6070) . Per lโ€™effetto, Tizio e Tizia, giร  unici soci della societร  estinta, devono considerarsi contitolari della somma portata dallโ€™assegno circolare emesso in favore di un soggetto giuridicamente non piรน esistente. E nella loro qualitร  di unici soci della disciolta societร  al momento della sua cancellazione e conseguente estinzione, si dichiarano e si riconoscono vicendevolmente titolari, ciascuno per una quota corrispondente a quella di partecipazione alla disciolta societร , delle sopravvenienze attive relative alla societร  estinta, e quindi contitolari in parti uguali tra di loro, della somma portata dallโ€™assegno circolare. Essi provvederanno con un atto ricognitivo al reciproco riconoscimento di quanto sopra esposto ai fini dellโ€™incasso dellโ€™assegno (ma vedi anche Cass. 13 ottobre 2022, n. 30011; Cass. 20 gennaio 2022, n. 1689; Cass. 23 luglio 2012, n. 12796; Cass. 06 giugno 2012, n. 9110).

Con le tre sentenze nn. 6070, 6071 e 6072, tutte del 12 marzo 2013, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Civile hanno affrontato il tema degli effetti della cancellazione della societร  dal registro delle imprese, enunciando i seguenti principi di diritto.

Qualora allโ€™estinzione della societร , conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societร  estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtรน del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolaritร  o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societร  estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchรฉ azionate o azionabili in giudizio, nรฉ i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto unโ€™attivitร  ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societร  vi abbia rinunciato.

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una societร , a partire dal momento in cui si verifica lโ€™estinzione della societร  medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se lโ€™estinzione della societร  cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la societร  รจ parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece lโ€™evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe piรน stato possibile, lโ€™impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della societร  deve provenire o essere indirizzata, a pena dโ€™inammissibilitร , dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla societร  estinta. (Cfr. www.dirittobancario.it)

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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