Cass. pen., 20 marzo 2024 n. 11582: In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’articolo 218, comma 2, del codice della strada.
Cass. pen., 18 marzo 2024 n. 11108: Per aversi remissione tacita di querela è necessaria la manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l’istanza di punizione, in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata ed i fatti rivelatori di una volontà opposta, fatti che debbono rispondere ai requisiti di inequivocità, obiettività e concludenza. Pertanto, la revoca della costituzione di parte civile effettuata dalla persona offesa non costituisce una remissione tacita di querela ai sensi dell’articolo 152 c.p., comma 2.
Cass. pen., 15 marzo 2024 n. 11093: In tema di bancarotta fraudolenta documentale la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale prevista dalla prima parte della norma può avere natura tanto materiale che ideologica, ma consiste comunque in un intervento manipolativo su una realtà contabile “già” definitivamente formata. Invece, la condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale “generica” prevista dalla seconda parte della norma si realizza sempre, invece, con un falso ideologico, che si caratterizza per la contestualità alla tenuta della contabilità, nel senso che la condotta è integrata dall’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, ossia risulti tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Cass. pen., 14 marzo 2024 n. 10653: Correttamente viene ravvisata la colpa dello sciatore che abbia provocato un incidente con conseguente decesso di altro sciatore contravvenendo alle regole cautelari che gli prescrivevano: di dare la precedenza, negli incroci con altri sciatori, a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica [articolo 12 della legge 24 dicembre 2003 n. 363; cfr. ora articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 40]; di mantenere, provenendo da monte, una direzione in grado di consentire di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle (articolo 10 della legge n. 363 del 2003; ora articolo 19 del decreto legislativo n. 40 del 2021); di assicurarsi di avere spazio sufficiente allo scopo in caso di sorpasso di altro sciatore (articolo 11 della legge n. 363 del 2003; ora articolo 20 del decreto legislativo n. 40 del 2021); di dare la precedenza, nell’immettersi in una pista, a chi già la percorre (articolo 32 della legge regionale Piemonte n. 2 del 2009; cfr. anche ora il citato articolo 21 del decreto legislativo n. 40 del 2021).
Cass. pen., 7 marzo 2024 n. 9696: Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 600 ter, comma 1, c.p., si ha “utilizzazione” del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, che viene manovrato, adoperato, strumentalizzato o sfruttato nel proprio interesse. L’utilizzazione del minore può ricorrere non solo quando l’agente produca autonomamente il materiale pornografico, ma anche quando induca o istighi a tali azioni il minore stesso, non potendosi parlare, in queste ipotesi, di “autoproduzione” in senso proprio, nessuna valenza – esimente o scriminante – potendo essere riconosciuta al consenso del minore, che non può essere ritenuto libero e si presume determinato proprio dall’abusività della condotta dell’adulto.
Cass. pen., 3 marzo 2024 n. 8993: Il trasferire somme di denaro ricavate da reato in una polizza assicurativa costituisce condotta idonea ad ostacolare l’individuazione del provento delittuoso, e, quindi, ad integrare il reato di autoriciclaggio.
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