Cass. civ., 16 aprile 2024 n. 10250: Il giudice, nel disporre il mantenimento del diritto degli ascendenti a intrattenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, dovrà valutare sia che tale rapporto non arrechi pregiudizio ai minori, ma anche il concreto beneficio che deriverà ai nipoti dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda. Il giudice non potrà imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti ultra-dodicenni o di quelli che risultino capaci di giudizio, piuttosto dovrà individuare strumenti in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.
Cass. civ., 27 marzo 2024 n. 8240: In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, è il richiedente che deve fornire prova del ricorrere delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento. Se il figlio è maggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Al contrario, per il figlio adulto, in virtù del principio dell’autoresponsabilità, la prova a suo carico sarà più esigente, in quanto dovrà motivare attraverso circostanze oggettive ed esterne il motivo del mancato conseguimento di una autonoma posizione lavorativa.
Cass. civ., 18 marzo 2024 n. 7171: La nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all’interno del nucleo familiare, compiute da un membro nei confronti di uno o più parti della medesima compagine. Gli obblighi genitoriali si fondano sullo status di genitore, che sorge al momento della nascita del figlio, tant’è che è attribuito effetto retroattivo al riconoscimento o all’accertamento giudiziale della paternità o della maternità. La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l’art. 30 Cost.. Alla luce di ciò, si dà luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, proprio perché in capo al figlio sorge, sin dalla nascita, il diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.
Cass. civ., 8 marzo 2024 n. 6339: Nell’attività di accertamento dello stato di adottabilità, il giudice di merito deve esprimere una previsione sull’effettiva e attuale possibilità di recupero della capacità genitoriale, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento in primo luogo alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.
Cass. civ., 7 marzo 2024 n. 6111: In tema di diritto all’assegno di divorzio, lo stesso permane in assenza di un nuovo matrimonio nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche qualora il coniuge assegnatario instauri una convivenza “more uxorio” con altra persona, salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell’assegno, ossia che venga provato da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza abbia determinato un mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente. L’incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.
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