
๐ ๐๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐๐ข๐จ ๐๐ง๐ง๐๐ฆ๐๐ซ๐ข๐ ๐ ๐๐ซ๐ซ๐ฎ๐๐๐ข ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ง๐๐
๐๐จ๐ฅ๐ข๐ณ๐ณ๐ โ๐๐จ๐ง๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐ฌ๐ข๐๐ฎ๐ซ๐โ ๐ ๐๐ฎ๐ญ๐ฎ๐จ ๐๐ ๐๐๐ช๐ฎ๐ข๐ฌ๐ญ๐จ ๐ ๐ข๐ฬ ๐๐ฏ๐ฏ๐๐ง๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐จ๐ง ๐๐๐ง๐๐ซ๐จ ๐๐จ๐ซ๐ง๐ข๐ญ๐จ ๐๐๐ฅ ๐ ๐๐ง๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ ๐๐ฅ ๐๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐ ๐ญ๐ข๐ญ๐จ๐ฅ๐จ ๐๐ข ๐ฅ๐ข๐๐๐ซ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฬ
โ ๐๐ฎ๐๐ฌ๐ข๐ญ๐จ: Tizio, dopo avere acquistato la sua prima casa con denaro fornito dal padre Caio a titolo di liberalitร , intende contrarre un mutuo a garanzia del quale concederebbe ipoteca sullโimmobile acquistato. LโIstituto di Credito chiede al Notaio lumi sui rischi connessi a tale operazione in ordine alla esperibilitร dellโazione di restituzione da parte dei futuri legittimari del padre Caio che ha effettuato la liberalitร indiretta in favore del figlio Tizio.
๐ ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐: Trattasi di un mutuo prima casa “in seconda battuta”, perchรฉ stipulato in via successiva rispetto allโatto di compravendita (art. 15, comma 1, lett. b del TUIR). Tizio, infatti, disponendo di liquiditร messa a disposizione dal padre Caio, non ha avuto necessitร di accedere al finanziamento contestualmente alla compravendita. In questo caso, oggetto della liberalitร realizzata dal padre Caio deve considerarsi il bene e non giร il denaro, poichรฉ del bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario. Conseguentemente, ai fini della riunione fittizia (art. 556 c.c.), imputazione ex se (art. 564, comma 2, c.c.) e collazione (art. 737, comma 1, c.c.) si deve tenere conto dellโimmobile e non del denaro (Cass. Sez. Un. 05.08.1992, n. 9282). Ciรฒ premesso, va osservato che nellโeventualitร in cui il destinatario della c.d. donazione indiretta alieni il bene o costituisca sullo stesso diritti reali di garanzia (rectius ipoteca) sono fatti salvi i diritti dei terzi aventi causa dal donatario c.d. indiretto nella prima ipotesi, e dei creditori ipotecari nella seconda ipotesi, non ammettendo la giurisprudenza lโesperibilitร dellโazione di restituzione nei loro confronti. Le eventuali azioni di riduzione o di restituzione avanzate verso il beneficiario della donazione (c.d. indiretta) non potranno mai coinvolgere i successivi acquirenti dellโimmobile oggetto di donazione indiretta o i creditori ipotecari. Le pretese dei legittimari lesi del donante potranno essere fatte valere solo verso chi aveva beneficiato originariamente della donazione indiretta a differenza di quanto accade nelle donazioni dirette (Cass. 12.05.2010, n. 11496; da ultimo Cass. 07.10.2022, n. 35461, secondo la quale il rimedio restitutorio non si applica alle donazioni indirette). Tale essendo lโinterpretazione della normativa citata e non essendovi dunque rischi connessi allโoperazione, non vi sono i presupposti giuridici perchรจ lโIstituto di Credito possa richiedere la c.d. Polizza โdonazione sicuraโ.
Cass. Civ. Sezioni Unite, 5 agosto 1992, n. 9282: Nellโipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il soggetto medesimo intende in tal modo beneficiare con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e quindi integra donazione indiretta del bene stesso e non del denaro. Pertanto in caso di collazione, secondo la previsione dellโart. 737 c.c. il conferimento deve avere ad oggetto lโimmobile non il denaro donato per il suo acquisto.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 35461 del 2 dicembre 2022: “se il de cuius nel corso della sua vita ha fatto piรน donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino ad esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie e successivamente le donazioni. Se le disposizioni testamentarie sono piรน di una, la loro riduzione avviene in proporzione, senza distinguere fra eredi e legatari mentre le donazioni non si riducono proporzionalmente ma si considera prima lโultima per poi risalire alle anteriori. In caso di donazioni coeve, queste devono essere ridotte in proporzione al loro valore. Il suddetto ordine รจ tassativo ed inderogabile”.