LA RUBRICA IL NOTAIO RISPONDE

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โ“ ๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ข๐ญ๐จ: Tizio, dopo avere acquistato la sua prima casa con denaro fornito dal padre Caio a titolo di liberalitร , intende contrarre un mutuo a garanzia del quale concederebbe ipoteca sullโ€™immobile acquistato. Lโ€™Istituto di Credito chiede al Notaio lumi sui rischi connessi a tale operazione in ordine alla esperibilitร  dellโ€™azione di restituzione da parte dei futuri legittimari del padre Caio che ha effettuato la liberalitร  indiretta in favore del figlio Tizio.

๐Ÿ‘‰ ๐‘๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐š: Trattasi di un mutuo prima casa “in seconda battuta”, perchรฉ stipulato in via successiva rispetto allโ€™atto di compravendita (art. 15, comma 1, lett. b del TUIR). Tizio, infatti, disponendo di liquiditร  messa a disposizione dal padre Caio, non ha avuto necessitร  di accedere al finanziamento contestualmente alla compravendita. In questo caso, oggetto della liberalitร  realizzata dal padre Caio deve considerarsi il bene e non giร  il denaro, poichรฉ del bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario. Conseguentemente, ai fini della riunione fittizia (art. 556 c.c.), imputazione ex se (art. 564, comma 2, c.c.) e collazione (art. 737, comma 1, c.c.) si deve tenere conto dellโ€™immobile e non del denaro (Cass. Sez. Un. 05.08.1992, n. 9282). Ciรฒ premesso, va osservato che nellโ€™eventualitร  in cui il destinatario della c.d. donazione indiretta alieni il bene o costituisca sullo stesso diritti reali di garanzia (rectius ipoteca) sono fatti salvi i diritti dei terzi aventi causa dal donatario c.d. indiretto nella prima ipotesi, e dei creditori ipotecari nella seconda ipotesi, non ammettendo la giurisprudenza lโ€™esperibilitร  dellโ€™azione di restituzione nei loro confronti. Le eventuali azioni di riduzione o di restituzione avanzate verso il beneficiario della donazione (c.d. indiretta) non potranno mai coinvolgere i successivi acquirenti dellโ€™immobile oggetto di donazione indiretta o i creditori ipotecari. Le pretese dei legittimari lesi del donante potranno essere fatte valere solo verso chi aveva beneficiato originariamente della donazione indiretta a differenza di quanto accade nelle donazioni dirette (Cass. 12.05.2010, n. 11496; da ultimo Cass. 07.10.2022, n. 35461, secondo la quale il rimedio restitutorio non si applica alle donazioni indirette). Tale essendo lโ€™interpretazione della normativa citata e non essendovi dunque rischi connessi allโ€™operazione, non vi sono i presupposti giuridici perchรจ lโ€™Istituto di Credito possa richiedere la c.d. Polizza โ€œdonazione sicuraโ€.

Cass. Civ. Sezioni Unite, 5 agosto 1992, n. 9282: Nellโ€™ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il soggetto medesimo intende in tal modo beneficiare con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e quindi integra donazione indiretta del bene stesso e non del denaro. Pertanto in caso di collazione, secondo la previsione dellโ€™art. 737 c.c. il conferimento deve avere ad oggetto lโ€™immobile non il denaro donato per il suo acquisto.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 35461 del 2 dicembre 2022: “se il de cuius nel corso della sua vita ha fatto piรน donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino ad esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie e successivamente le donazioni. Se le disposizioni testamentarie sono piรน di una, la loro riduzione avviene in proporzione, senza distinguere fra eredi e legatari mentre le donazioni non si riducono proporzionalmente ma si considera prima lโ€™ultima per poi risalire alle anteriori. In caso di donazioni coeve, queste devono essere ridotte in proporzione al loro valore. Il suddetto ordine รจ tassativo ed inderogabile”.

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