Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza n. 14488 del 23 maggio 2024
È ius receptum che la violazione dell’art. 115 c.p.c. sia configurabile nella sola ipotesi in cui il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale norma, abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, e non invece quando il medesimo, nel valutare le prove offerte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo quest’attività consentita dall’art. 116 del codice di rito (cfr., Cass. n. 10623/2023, Cass. n. 5249/2023, Cass. n. 37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass. n. 10463/2022, Cass. Sez. Un. n. 20867/2020).
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 14482 del 23 maggio 2024
L’efficacia delle sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma di legge, quali quelle che qui vengono in considerazione, non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l’ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, mentre tale efficacia si dispiega pienamente in tutte le altre ipotesi (così, nella motivazione, Cass., sez. lav., 2.12.2022, n. 35496 ed ivi il richiamo ai precedenti in senso conforme).
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 14479 del 23 maggio 2024
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 14471 del 23 maggio 2024
Il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e se ne può predicare in concreto la violazione qualora venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove e diverse rispetto a quelle contestate, in modo da menomare il diritto di difesa dell’incolpato, e non certo se il datore proceda a un nuovo apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto (Cass. 14.12.2022, n. 36666; Cass. 15.6.2020, n. 11540).
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 14469 del 23 maggio 2024
Con la contrattualizzazione dell’impiego pubblico, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti, ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2011, continuava a produrre effetti per il solo personale dello Stato, nei suoi diversi comparti.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza n. 14435 del 23 maggio 2024
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari, infatti, si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sul correlato onere preventivo del contribuente di indicare il proprio domicilio all’Ufficio tributario, e di tenere detto ufficio costantemente informato delle sue eventuali variazioni, per cui, come la Corte di Cassazione ha avuto occasione di affermare, «il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell’art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973.» (Cass. n. 27129/2016, n. 1206/2011).
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 14412 del 23 maggio 2024
Nel caso di proposizione di plurimi ricorsi per cassazione avverso la stessa sentenza, il provvedimento della Corte che incorra nella totale pretermissione di uno dei ricorsi successivi proposti e riuniti non è affetto da errore materiale, suscettibile di emenda, senza limiti decadenziali, mediante il procedimento di correzione, bensì da errore revocatorio, soggetto al termine previsto dall’art. 391-bis c.p.c., con conseguente ammissibilità del ricorso per revocazione se tempestivo e se il giudice del rinvio non abbia, in base al vizio che in concreto è stato causa della cassazione, il potere di recuperare le domande non esaminate dalla Corte di cassazione (da ultimo Cass. 2263/2023).