FAMIGLIA E MINORI: Cassazione Civile, 2 novembre 2023 n. 30404: L’opposizione del primo genitore non è ostativo all’attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo ed è ammissibile l’attribuzione del cognome del secondo genitore, sulla scorta di un accertamento in concreto dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l’uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.
Cassazione Civile, 12 ottobre 2023 n. 28446: L’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore – va inteso non solo
nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l’altro è in grado di provvedervi. Dunque, per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede
espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’art. 316 bis c.c., comma 1, e, nel contempo, che l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
Cassazione Civile, 12 ottobre 2023 n. 28409: L’art. 120 c.c. prevede che il matrimonio può essere impugnato per l’incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell’impegno assunto. La disposizione dà rilievo all’incapacità di intendere o di volere di un soggetto, ossia ad un deficit psichico: sebbene non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, è, tuttavia, necessario che esse siano grandemente menomate, a tal punto da impedire in ogni caso la formazione di una volontà cosciente. Occorre, quindi, che il soggetto, al momento di compiere l’atto, versi in uno stato patologico – da intendere come alterazione del normale stato fisiologico – che, pur non tale da
eliminare in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, su di esse comunque incida in un modo decisivo, quindi superiore rispetto alla ordinaria situazione dovuta, ad esempio, alla mera immaturità o fragilità affettiva, riconducibile all’essere il soggetto, volta a volta, semplicemente giovane o, magari, anziano.
SUCCESSIONI E DONAZIONI: Cassazione Civile, 19 settembre 2023 n. 26834: Al legittimario pretermesso dall’eredità, che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal de cuius in quanto dissimulante una donazione, poiché agisce in qualità di terzo, non può opporsi con valore vincolante la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.
Cassazione Civile, 18 settembre 2023 n. 26690: Poiché l’accettazione tacita può desumersi dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato tale da presupporre la volontà di accettare l’eredità, essa ricorre nel caso in cui il chiamato ponga in essere iniziative che, comportando lo scioglimento dei rapporti contrattuali posti in essere dal de cuius, non rivestono i caratteri e le finalità degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art. 460 c.c. ma, travalicando il semplice mantenimento della stato di fatto e di diritto quale esistente al momento dell’apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non in forza dei propri diritti successori.