CONTRIBUTO UNIFICATO MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA.  

CONTRIBUTO UNIFICATO PER PROCEDURE ESECUTIVE E FALLIMENTARI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA. Requisiti per l’esenzione dal contributo unificato per cause di lavoro e previdenza. 

Per le cause in materia di lavoro e previdenza è stabilita l’esenzione dal pagamento del contributo unificato se la parte ha un reddito irpef inferiore al triplo del reddito previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio (art.76 dPR n.115/2002), reddito annuale fissato in € 12.838,01 dal dm 10.5.2023 (in GU n.130 del 6.6.2023). Ne consegue che possono usufruire dell’esenzione contributo unificato i soggetti che hanno un reddito inferiore ad € 38.514,03 (il triplo di 12.838,01), reddito che viene aumentato di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente a carico (tale importo viene annualmente rivalutato). Calcolo del reddito imponibile. Occorre evidenziare che il reddito di cui tenere conto per l’ammissione ai benefici in parola previsti dal dPR n. 115/2002 è, secondo la testuale espressione degli artt. 9 e 76, il “reddito imponibile” risultante dall’ultima dichiarazione, ossia l’ultimo periodo dichiarabile. L’ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (Cass. n.15694/2020); per ultima dichiarazione, quindi, non si intende l’ultima presentata ma quella relativamente alla quale è sorto l’obbligo di presentazione, anche se ancora materialmente non presentata. Esenzione per le procedure esecutive e fallimentari. Con circolare 9 gennaio 2023, Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia, Direzione generale affari interni, Ufficio I Reparto I,  Servizi relativi alla Giustizia Civile, discostandosi da precedente orientamento, ha “precisato”  che anche per le procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza, vi è l’esenzione dal contributo unificato solo per chi ha un reddito non superiore a tre volte il limite per l’accesso al gratuito patrocinio.  Alle procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, relative ai provvedimenti emessi nelle cause di lavoro, e alle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa, laddove riguardino crediti di lavoro, deve ritenersi applicabile il regime di esenzione, fatti salvi, per quanto riguarda il contributo unificato, i limiti reddituali di cui all’art.9, comma 1-bis, del dPR n.115/2002. Pertanto: – le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi indicati al 1 comma dell’articolo unico della l. n.319/1958, sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’art.76 del dPR n.115/2022; – le istanze volte alla dichiarazione di fallimento fondate su crediti per prestazioni di lavoro sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’art.76 dPR n.115/2002. (Fonte: CFNEWS.IT, Leonardo CARBONE).

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