PRESCRIZIONE: LETTERA dei PRESIDENTI DELLE CORTI d’APPELLO al MINISTRO

Di seguito la lettera dei presidenti delle corti d’appello e inviata il 22 novembre 2023 al Ministro della Giustizia e ai Presidenti delle commissioni giustizia della Camera e del Senato, nonché, per conoscenza, al Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia. 

Sig. Ministro, Signori Presidenti,

come Presidenti di Corti di appello siamo stati testimoni, in tempi anche recentissimi, di esperienze gravemente negative dovute all’assenza di una tempestiva ed esauriente disciplina transitoria, coeva all’entrata in vigore della nuova disciplina del giudizio penale di appello. La conseguente, inevitabile e perdurante incertezza interpretativa ha avuto conseguenze paralizzanti sul piano organizzativo, perché le questioni procedurali che siano collegabili a possibili cause di nullità degli atti processuali incidono inevitabilmente su tempi e qualità della ‘giustizia giusta’. Quella che tutti auspichiamo e per la quale ci impegniamo. Proprio tali esperienze, devastanti soprattutto per la gestione dei ruoli gravosi delle Corti distrettuali (che sono Uffici già sofferenti per pesanti e mai risolte carenze di organico del personale amministrativo a tempo indeterminato e dei magistrati, Uffici notoriamente considerati i ‘colli della bottiglia’ della sorte dei singoli procedimenti), ci impongono di rivolgerci alle Signorie Loro perché, nell’esercizio delle Loro rispettive competenze, possano efficacemente operare per ottenere il prezioso, e indispensabile, risultato che eventuali nuove discipline in materia di prescrizione e improcedibilità siano comunque accompagnate da esaurienti e coeve disposizioni transitorie. Si tenga conto infatti che ogni eventuale modifica imporrà, necessariamente, altra rivisitazione di parte molto consistente della pendenza di ciascun Ufficio. Essendo, per  precedenti scelte del Legislatore e dell’Esecutivo, il giudizio penale di appello tuttora governato dalla carta, questa rivisitazione imporrà il materiale accesso a decine di migliaia di fascicoli cartacei pendenti. E non ‘a costo zero’, perché sarà ancora tempo, tanto, di magistrati e personale amministrativo che fronteggiano scoperture di organico rilevantissime, sottratto alla trattazione delle udienze, i cui tempi inevitabilmente si allungheranno. In questo contesto, l’assenza di una tempestiva, chiara, esauriente disciplina transitoria renderebbe tale gravosissimo lavoro ingovernabile e in definitiva inutile: ciò, in periodo di PNRR e pertinenti obiettivi da raggiungere. Va infatti evidenziato che questo ennesimo ravvicinato intervento sul tema dell’influenza del passaggio del tempo sulla sorte del procedimento penale, e quindi sulla stessa possibilità di deliberare nel merito delle imputazioni è, questa volta, caratterizzato da problemi di diritto transitorio assolutamente nuovi e peculiari (sicchè apparirebbe del tutto infondata la pretesa di non provvedere con coeva normativa transitoria perché le precedenti giurisprudenze già fornirebbero indicazioni univoche per la soluzione dei problemi di diritto intertemporale). La eventuale nuova disciplina infatti, nel testo allo stato noto, non costituisce affatto un ritorno alla legge 103/2017, perché non si limita a prevedere nuovi tempi di prescrizione ma: – prevede che la sospensione aggiuntiva di 24 mesi ‘salti’ con effetto retroattivo se i processi di appello non si concludono entro quel tempo: tale tempo tuttavia decorre dalla scadenza del termine per il deposito di primo grado, sicché inizia a ‘consumarsi’ ben prima che il fascicolo giunga in corte di appello e si risolve in una sorta di assorbimento della disciplina della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima (già oggetto dell’art. 344-bis c.p.p.). Ciò perché tutte le prescrizioni che giungono in appello con termini residui inferiori ai due anni imporranno la dichiarazione di estinzione per prescrizione se il processo non viene celebrato in tale nuovo termineStabilire se tale disciplina sia o meno più favorevole delle precedenti della legge 103/2017 e della legge 251/2005 è apprezzamento tipico del legislatore e non può essere lasciato all’incertezza delle interpretazioni difformi, perché vi sono seri argomenti a favore di più soluzioni diverse; – pone il problema enorme di quale normativa applicare ai reati consumati dal 01/01/2020 alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, cui si applica oggi la disciplina dell’improcedibilità ex art. 344-bis (istituto del tutto nuovo e introdotto dalla legge n. 134 del 2021); infatti, anche il mero possibile calcolo aritmetico della durata finale non è immediatamente confrontabile, per le numerose variabili connesse alle possibili proroghe e sospensioni, diverse per i due istituti: la risposta al quesito se a questi reati si applichi l’improcedibilità o la ‘nuova prescrizione’ è quindi anch’essa scelta che compete propriamente alla responsabilità discrezionale del Legislatore della (ennesima) modifica.  La nostra rispettosa e convinta sollecitazione nasce dalla consapevolezza che già i soli problemi indicati, ove mancasse una responsabile, chiara, sistematicamente coerente scelta del Legislatore di una disciplina transitoria che accompagni temporalmente la promulgazione della nuova disciplina, determinerebbero il rischio intensissimo di lavorare più volte a vuoto. Ciò, in un contesto di ben note attuali carenze pesantissime, di risorse umane e di sistemi informatici efficaci, potrebbe condurre alla paralisi dell’intera attività delle corti di appello ed alla moltiplicazione di definizioni per prescrizione dei reati: contro le giuste aspettative della collettività.  Siamo certi della Loro attenzione e ci confermiamo disponibili ad ogni eventuale contributo potesse apparire utile esserci richiesto, in spirito di leale collaborazione. Ci muove a questa interlocuzione esclusivamente la passione e la preoccupazione per quanto potrebbe accadere nelle Corti di cui siamo pro-tempore responsabili istituzionali.

PRESIDENTI FIRMATARI: Ancona, L. Catelli – Bari, F. Cassano – Bologna, O. Drigani – Brescia, A. Matano vicario – Cagliari, G.M.A. Cucca – Caltanissetta, M.G. Vagliasindi – Campobasso, V. Pupilella – Catania, F. Pennisi – Catanzaro, G. Reillo vicario – Firenze, A. Nencini – Genova, E. Vidali – L’Aquila, F. Francabandera – Lecce, Daniela Cavuoto vicario – Messina, L.G. Lombardo – Milano, G. Ondei – Napoli, E. Forgillo vicario – Palermo, M. Frasca – Perugia, C. Matteini vicario – Potenza, A. Iannuzzi vicario – Reggio Calabria, O. Tarzia vicario – Roma, G. Meliadò – Salerno, O. Crespi vicario – Torino, E. Barelli Innocenti – Trento, A. Creazzo – Trieste, S. Gorjan – Venezia, C. Citterio

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