LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”.
In base all’art. 80 comma 1 della legge 184 del 83 e successive modifiche. Art.80: “ 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell’affidamento, puo’ disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente. 3. Le regioni determinano le condizioni e modalita’ di sostegno alle famiglie, persone e comunita’ di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinche’ tale affidamento si possa fondare sulla disponibilita’ e l’idoneita’ all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Messaggio 9 novembre 2023, n. 3951. Durata del congedo di maternità in presenza di decreto di collocamento provvisorio che riconosca ai genitori collocatari i benefici di cui all’art. 80, della Legge n. 184 del 1983.
Oggetto: Durata del congedo di maternità in presenza di decreto di collocamento provvisorio che riconosca ai genitori collocatari i benefici di cui all’art. 80, della Legge n. 184/1983. Pervengono quesiti dalle strutture territoriali riguardo la possibilità di riconoscere 5 mesi di congedo di maternità in caso di “collocamento a scopo adottivo” di minori presso famiglie collocatarie. Nei provvedimenti dei Tribunali per i minorenni viene spesso utilizzata in premessa la locuzione “ritenuto che occorre disporre il collocamento a scopo adottivo del minore”, e contestualmente il giudice dispone, “visto l’art.10 della legge 184/1983 e ss.mm.”, il collocamento provvisorio del minore, riconoscendo ai coniugi i benefici di cui all’art.80 della medesima legge n.184/1983. Sulla base di tali provvedimenti, gli utenti ritengono di aver diritto ad un periodo di congedo di maternità pari a 5 mesi e non a soli 3 mesi come riconosciuto dall’Istituto con circolare n.16/2008. Il comma 3 del menzionato art.80, come modificato dall’art.38 della legge 149/2001, dispone che “alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici”. Tuttavia, giova precisare che l’art.26 del d.lgs. 151/2001, modificato dalla legge 244/2007, ha previsto una successiva specifica disciplina delle tutele spettanti ai genitori adottivi o affidatari, differenziando la durata del congedo di maternità dei genitori adottivi (pari a 5 mesi) da quella dei genitori affidatari (pari a 3 mesi). Alla luce di tale quadro normativo, l’Istituto, con circolare n.16/2008, ha previsto la possibilità di riconoscere l’indennità di maternità per un periodo di 5 mesi, nel solo caso in cui il minore “si trovi in affidamento preadottivo come previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 184/1983”. Pertanto, si conferma che, la generica locuzione “collocamento a scopo adottivo”, spesso usata nei provvedimenti di collocamento provvisorio ai sensi dell’art.10 della legge 184/1983, non va intesa come provvedimento di affidamento preadottivo disposto ai sensi dell’art.22 e ss. della legge 184/1983. Resta, quindi, ferma l’applicazione dell’ultimo comma dell’art.26 del d.lgs. 151/2001. Di conseguenza, è possibile riconoscere un massimo di 3 mesi di congedo di maternità e non di 5 mesi. Al perfezionamento dell’eventuale adozione o affidamento preadottivo, sarà possibile fruire dei restanti 2 mesi.