RETRIBUZIONE MINIMA: SUFFICIENTE e PROPORZIONATA

Retribuzione sufficiente e proporzionata ex art. 36 Cost. – Valutazione officiosa – Ammissibilità – Giusto salario minimo costituzionale – Parametri – Individuazione.

L’art. 36 della Costituzione stabilisce che la retribuzione deve sempre essere proporzionata e sufficiente e deve assicurare un’esistenza libera e dignitosa. Qualora una fonte contrattuale dovesse porsi sotto quel limite (a prescindere dalla rappresentività delle sigle sindacali firmatarie della fonte contrattuale), il Giudice può d’ufficio disapplicare la parte economica di un dato CCNL e garantire attraverso un raffronto con molteplici fonti di prova una retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro svolto dal dipendente.  Nel caso in questione – ricorso proposto dal dipendente di una cooperativa attiva nel settore dei servizi fiduciari –  la retribuzione netta minima indicata dal CCNL era addirittura inferiore alla soglia minima di povertà indicata dall’Istat. Questo è in estrema sintesi il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha confermato la difformità dell’art. 23 del CCNL Servizi Fiduciari ai parametri costituzionali di cui all’art. 36. La sentenza risulta altresì importante in quanto per la prima volta rinvia apertamente alla direttiva comunitaria sul salario minimo, n. 2022/2041 del 19 ottobre 2022 che ha stabilito nuove norme che promuovono salari minimi adeguati al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori in Europa. La Direttiva 2041 non prescrive un livello di salario minimo specifico che gli Stati membri devono raggiungere, ma vuole promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, sostenere livelli adeguati di salari minimi legali e migliorare l’accesso effettivo alla tutela garantita dal salario minimo per tutti i lavoratori. (Dall’entrata in vigore della Direttiva, gli Stati hanno due anni di tempo, cioè entro il 15 novembre 2024, per recepire la direttiva nel diritto nazionale).

⚖️ CASSAZIONE  -SEZIONE LAVORO – SENTENZA  27711  del 2023 pubblicata il 2 ottobre 2023 (Giudice Relatore: Dr. Roberto RIVERSO)  … OMISSIS … “Anzitutto va ricordato che secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 24449/2016,  l’art. 36, 1° co., Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, «nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda»: quello ad una retribuzione «proporzionata» garantisce ai lavoratori «una ragionevole commisurazione della propria ,… ricompensa alla quantità e alla qualità dell’attività prestata»; prestata»; mentre quello ad una retribuzione «sufficiente» dà diritto ad «una, o retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d’uomo»,  ovvero ad «una ricompensa complessiva che non, ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad  assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa». In altre parole, l’uno stabilisce «un criterio positivo di carattere generale», l’altro «un limite negativo, invalicabile in assoluto». “Il giudice, pertanto, non può sottrarsi a  nessuna delle due valutazioni che, seppur o integrate, costituiscono le direttrici sulla cui  base deve determinare la misura della retribuzione o minima secondo la Costituzione”… OMISSIS

⚖️ PRINCIPI di DIRITTO: ✅ 1.- Nell’attuazione dell’art.36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. ✅ 2.- Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. ✅ 3.- Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex art. 2099,2° comma c.c., può fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022.

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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