LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

TRIBUNALE di PAVIA – ORDINE degli AVVOVATI e CAMERA PENALE. Nel contesto di un più ampio disegno volto all’efficienza del sistema penale e al raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., il Parlamento ha delegato il Governo a rivitalizzare e rivalorizzare le sanzioni sostitutive delle pene detentive, che vengono oggi concepite, sin dal nomen iuris, come vere e proprie pene sostitutive: ciò per sottolineare come si tratti di vere e proprie pene, per quanto non edittali. La riforma operata con il d.lgs. 150 del 2022, dopo aver introdotto l’art. 20 bis c.p., nel tentativo culturale di ampliare, anche in senso figurativo, il catalogo delle pene, seppur non edittali, ha operato una completa riscrittura degli artt. 53 ss. della legge n. 689 del 1981, ridisegnando il quadro delle sanzioni sostitutive. A fondamento del giudizio della riforma, accanto al dichiarato intento deflattivo e/o di rapida definizione dei procedimenti, sussiste un’esigenza di individualizzazione della pena, perno per una proposta rieducativa incentrata sulla personalità del reo, da combinarsi ad una funzione dissuasiva che la concreta inflizione della pena sostitutiva esercita sul condannato rispetto alla commissione di ulteriori reati. In questo difficile bilanciamento, opera come fattore di stabilizzazione l’esigenza di scongiurare gli effetti desocializzanti della carcerazione. Per questa ragione l’istituto deve inserirsi nel quadro armonico della teleologia della pena. L’insieme dei principi costituzionali che consentono di conferire al nostro ordinamento la qualificazione di Stato sociale di diritto, che nel loro insieme garantiscono l’autonomia e la dignità dell’individuo e lo sviluppo della sua personalità all’interno di una prospettiva solidaristica, legittimano, come è noto, l’accezione del concetto di rieducazione nel significato di recupero sociale o meglio di integrazione sociale. Proprio il rispetto dell’autonomia morale dell’individuo, che esclude qualsiasi connotazione etica al significato della rieducazione, impone l’adesione del soggetto all’opera di rieducazione: attraverso la sanzione penale l’ordinamento deve offrire al condannato gli strumenti per la sua reintegrazione nel tessuto sociale a partire dalla riappropriazione dei valori elementari della convivenza. Nello Stato Sociale moderno non esistono reali alternative all’ipotesi di un trattamento del reo che si ispiri all’idea del suo recupero mediante proposte di interventi di sostegno alla sua autodeterminazione, nel senso dei valori di cui l’ordinamento giuridico- costituzionale è portatore e, perciò, nel senso del rispetto dei beni da esso tutelati. In questa cornice valoriale e costituzionale, l’introduzione delle pene sostitutive, così come concretamente delineate dal legislatore del 2022, consente di dare nuova linfa all’idea dell’integrazione sociale per quanto concerne le pene detentive di breve durata, concetto normativo che il legislatore ha quantificato oggi nelle pene inferiori o uguali ai quattro anni di reclusione, visto anche l’attuale assetto delle misure alternative alla detenzione. In quest’ottica è necessario predisporre schemi operativi e strumenti applicativi che consentano a tutti i protagonisti del nuovo istituto, in uno spirito di leale collaborazione, di attuare la riforma nella più ampia latitudine possibile. Le presenti linee guida si innestano, pertanto, sullo schema operativo per l’applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi già predisposto per la Corte di Appello di Milano, ai fine di consentire una armonia applicativa nel territorio lombardo, seppur con alcune limitate modifiche scaturenti dall’osservazione dei primi otto mesi di applicazione dell’istituto. Di conseguenza, le stesse hanno il solo obiettivo di predisporre un vademecum per tutti gli attori protagonisti del nuovo istituto (imputati – difensori – UEPE – magistrati), al fine di ottimizzare le risorse a disposizione e salvaguardare allo stesso tempo l’essenza dell’istituto.  ADEMPIMENTI E FUNZIONI DEL GIUDICE (GIP – GUP – TRIBUNALE) Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore ai quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale della pena, il Giudice dà lettura degli avvisi previsti dall’art. 545 bis c.p.p. soltanto ove ricorrano le condizioni formali e sostanziali previste dagli arti. 53 Ss. 1. 689/1981 ed in presenza dell’imputato o del suo procuratore speciale. In assenza delle condizioni per la sostituzione, il Giudice in motivazione espliciterà le ragioni per le quali non sono stati forniti gli avvisi. In assenza dell’imputato o di un suo procuratore speciale, sarà il Giudice a valutare caso per caso l’eventuale richiesta di rinvio del difensore. Nel caso in cui sussistono le condizioni per la sostituzione e vi sia richiesta dell’imputato o del suo procuratore speciale in tal senso, il Giudice, sentito il Pubblico Ministero e, ove presente, la parte civile: • nel caso di pena pecuniaria sostitutiva, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero e in caso affermativo può operare la sostituzione e pronunciare immediatamente il secondo dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l’eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza; • nel caso di lavoro di pubblica autorità sostitutivo, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell’ente e un programma orario approvabile, può pronunciare, a seconda dei casi, immediatamente il secondo dispositivo; • nel caso di detenzione domiciliare sostitutiva, se la documentazione prodotta è sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il secondo dispositivo con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal magistrato di sorveglianza, che potrà chiedere successivamente il programma specifico all’UEPE, a cui il giudice può rinviare in termini generici; 2 Il Giudice, invece, dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, fisserà udienza non oltre il termine di 60 giorni, con sospensione del processo, nei casi in cui: • In caso di pena pecuniaria sostitutiva, in assenza delle informazioni necessarie per operare la sostituzione, il giudice rinvia per acquisire le stesse, anche per il tramite della difesa o della polizia giudiziaria territorialmente competente; • In caso di lavori di pubblica utilità sostitutivi o di detenzione domiciliare sostitutiva, ove il Giudice ritenga necessario, in correlazione alla tipologia di reato contestato o alla condizione personale dell’imputato, per come emerse nel corso del procedimento o rappresentate dalla difesa, ovvero al fine di tutelare la persona offesa, acquisire dall’UEPE o dalla polizia giudiziaria informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato, ovvero acquisire dall’UEPE un programma di trattamento; • In caso di semilibertà sostitutiva, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili e rinvia all’udienza, in attesa del necessario programma dell’UEPE, che provvederà anche a individuare l’istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell’articolo 55 comma 1.689/1981; • In ogni caso, il Giudice può rinviare al fine di acquisire la documentazione necessaria ai fini della sostituzione, come, a titolo di mero esempio, le certificazioni di dipendenza da uso di sostanze o di alcol o gioco d’azzardo, il programma in corso al quale il condannato è sottoposto ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive, ovvero laddove ritenga necessario disporre, ad esempio, un sopralluogo presso il domicilio o il luogo di lavoro. Le richieste sono inviate tramite la cancelleria all’UEPE e/o alle Forze dell’Ordine competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta. Nel caso in cui sia necessario rinviare all’UEPE, il difensore e l’assistito prenderanno contatti con lo stesso entro 10 giorni dall’udienza in cui è sospeso il processo, riservandosi la produzione della documentazione entro i successivi 20 giorni (per un complesso non superiore ai 30 giorni). In caso di soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari o dell’obbligo o del divieto di dimora, il giudice, se ritiene che ricorrano le condizioni, autorizzerà immediatamente lo stesso a recarsi senza scorta presso l’UEPE che si impegna a trattare con priorità assoluta i procedimenti relativi ad imputati sottoposti a misura cautelare. In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata, il giudice può pronunciare un solo dispositivo. Il medesimo principio si applica anche per la pena pecuniaria sostitutiva, anche in assenza di richiesta, trattandosi di pena sostituibile d’ufficio dal giudice. In caso di richiesta di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., è onere delle parti, ove possibile, presentare almeno il giorno prima dell’udienza (deposito via pec) l’istanza corredata di tutta la documentazione necessaria ai fini della sostituzione. In ogni caso, con il consenso dell’imputato o del suo procuratore speciale espressamente autorizzato, il Giudice, anche su eventuale proposta dell’UEPE, può stabilire prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 56 ter 1. 689/1981, che rispondano, tenuto conto della personalità del condannato e delle condizioni di vita, allo scopo di favorire la risocializzazione e ad impedire la consumazione di ulteriori reati. In caso di applicazione di lavori di pubblica utilità sostitutivi, la sentenza contiene una esposizione riassuntiva dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, oltre agli ulteriori requisiti previsti dall’art. 546 c.p.p. Il Giudice si impegna a depositare la motivazione 3 della sentenza nel minor tempo possibile, in considerazione delle esigenze del ruolo, della complessità dell’istruttoria e del titolo di reato contestato, al fine di consentire una pronta esecuzione dei lavori di pubblica utilità. Ai sensi dell’art. 63 1. 689/1981 la cancelleria del giudice provvede a trasmettere la sentenza o il decreto penale solo allorché siano divenuti rispettivamente irrevocabili ed esecutivo, specificando che si tratta di provvedimento da eseguirsi immediatamente. Qualora il condannato non prenda contatto entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento per la presa in carico di cui all’art. 63 comma 11. 689/1981, 1’UEPE provvede a notiziare il giudice per le valutazioni di competenza. L’UEPE, preso in carico il condannato, verifica l’andamento della sanzione sostitutiva e provvede a inoltrare le istanze di modifica delle prescrizioni presentate dal condannato. Nel caso di lavori di pubblica utilità sostitutivi di lunga durata, l’UEPE predispone una breve relazione di aggiornamento annuale per il giudice. Nell’ipotesi in cui si tratti di modifiche non sostanziali, come la variazione della fascia oraria o dei giorni, l’UEPE, acquisito il consenso dell’ente e del condannato, recepisce e comunica la variazione al giudice. ADEMPIMENTI PER LA CANCELLERIA DEL GIUDICE. La cancelleria del giudice invia le richieste all’UEPE territorialmente competente specificando: • generalità complete dell’imputato e domicilio effettivo noto agli atti, con numero di telefono e indirizzo di posta elettronica se disponibile; • difensore nominato e recapiti di studio; • il capo di imputazione per il titolo di reato ed il primo dispositivo emanato dal giudice; • eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell’interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo; • tipologia di richiesta effettuata dal giudice; • data di rinvio dell’udienza per l’eventuale decisione ex art. 545 bis c.p.p. Ai sensi dell’art. 63 1. 689/1981 la cancelleria del Giudice notifica la sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità per estratto all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell’Arma dei Carabinieri competenti in relazione al Comune in cui il condannato risiede o è domiciliato, nonché all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna che deve prendere in carico il condannato e all’ente ove dovranno svolgersi i lavori. ADEMPIMENTI PER IL DIFENSORE – predisposizione di procura speciale ad hoc in caso di assenza dell’imputato; – possibilità di domandare l’applicazione di una o più pene sostitutive, anche in via subordinata, preferibilmente in forma scritta in sede di conclusioni; – in caso di applicazione pena su richiesta delle parti, predisposizione istanza da depositare almeno il giorno antecedente l’udienza unitamente alla documentazione necessaria avendo cura di ottenere il consenso del PM anche in relazione alla pena sostitutiva e alle condizioni della stessa; – deposito di documentazione 4 a titolo esemplificativo: a) disponibilità abitazione; b) consenso conviventi; e) contratto di lavoro e ultime tre buste paga; d) situazione patrimoniale; f) iscrizione a corsi di studio/formazione; g) certificazioni mediche; h) dichiarazione di disponibilità dell’ente; i) programma di lavoro con mansioni e orari rilasciato dall’Ente disponibile; 1) esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, studio e/o personali; m) eventuali attività di volontariato compatibili con la richiesta formulanda) in via telematica almeno 3 giorni prima dell’udienza alla casella pec indicata (al Tribunale, al PM e all’UEPE – nel caso di necessario o disposto intervento dell’UEPE nell’istruttoria) anche come allegati a memoria integrativa, avendo cura di indicare sempre: 1) NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA DELL’IMPUTATO, RESIDENZA E DOMICILIO; 2) PENA SOSTITUTIVA RICHIESTA; 3) RIFERIMENTI (TELEFONO E PEC – o casella di posta elettronica – sia del difensore che della parte) – documentazione necessaria in caso di pena pecuniaria sostitutiva: c), d) elenco di cui sopra; – documentazione necessaria in caso di LPU sostitutivo: a), c), f), g), h), i) elenco di cui sopra; – documentazione necessaria in caso di detenzione domiciliare sostitutiva: a); b); c); f); g); 1) elenco di cui sopra; – documentazione necessaria in caso di semilibertà sostitutiva: m) elenco di cui sopra. ADEMPIMENTI UEPE Nell’ottica deflativa e di rapida definizione cui è informata la normativa si stabilisce che 1’UEPE sarà interessato con richiesta di istruttoria (sommaria, preventiva o successiva) solo in casi espressamente previsti: 1) necessariamente e ab origine solo in caso di semilibertà sostitutiva (programma di trattamento personalizzato che interessa anche l’amministrazione penitenziaria); 2) in caso di Lavoro di pubblica utilità sostitutivo dovendo in ogni caso intendersi richiamato l’art. 56 ter L. 689/1981, unicamente nel caso in cui il Giudice, valutata la tipologia del reato, le condizioni personali e la pena comminanda, riterrà di investire l’UEPE di una istruttoria relativa alle condizioni di vita personale, familiare e sociale, nonché per eventuali integrazioni delle prescrizioni; 3) in caso di detenzione domiciliare sostitutiva (salva la richiesta di informazioni alla PG. circa l’idoneità del domicilio indicato dalla difesa) unicamente nel caso in cui il Giudice riterrà necessaria una valutazione circa le condizioni di vita personale, familiare e sociale, nonché per eventuali integrazioni delle prescrizioni. L’UEPE, ricevuta la richiesta da parte della cancelleria: • apre il relativo fascicolo con la documentazione ricevuta; • acquisisce la documentazione inviata dalla difesa (è previsto l’invio anche di quella già depositata al Giudice); • effettua le verifiche necessarie; • redige il programma di trattamento ove richiesto per le pene sostitutive come indicato dal Giudice; • riceve le sentenze o i decreti penali di condanna per LPU e verifica l’andamento della sanzione sostitutiva del LPU ai sensi dell’art. 63 1. 689/1981; • nel caso di LPU di lunga durata, 1’UEPE redige una relazione annuale di aggiornamento per il giudice che procede; 5 restituisce le informazioni o la relazione al giudice procedente e all’avvocato per eventuali integrazioni con memoria ex art. 545 comma 2 c.p.p.; garantisce una trattazione prioritaria alle richieste concernenti pene sostitutive; garantisce un canale di risposta più veloce nel caso in cui il giudice segnala che il processo è a carico anche di imputati soggetti a misura cautelare personale, pur se l’interessato è libero. I firmatari della presente intesa convengono che saranno predisposti dei modelli orientativi relativamente alle richieste di applicazione di sanzioni sostitutive ed ai provvedimenti conseguenti, da pubblicare sui rispettivi siti istituzionali. Si dispone l’istituzione di un Osservatorio Permanente sulle presenti linee guida, formato da un rappresentante ciascuno del Tribunale di Pavia, dell’Ufficio di Sorveglianza di Pavia, della Procura della Repubblica di Pavia, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia, della Camera Penale di Pavia, dal direttore dell’UEPE di Pavia che annualmente predisponga una relazione sull’andamento delle pene sostitutive delle pene detentive breve e, ove necessario, proponga modifiche o aggiornamenti delle presenti linee guida. Pavia, 27 settembre 2023

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