ADOZIONE della MAMMA di INTENZIONE in CASO di CONTRASTO con MADRE BIOLOGICA di Lucia VARLIERO

SEPARAZIONE COPPIA OMOSESSUALE: ADOZIONE DELLA MAMMA DI INTENZIONE IN CASO DI CONTRASTO CON LA MADRE BIOLOGICA

Laddove in una coppia omoaffettiva sussista la revoca del consenso all’adozione ex art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983 da parte del genitore biologico, per questioni connesse al venir meno della convivenza e del vincolo affettivo nella coppia, la validità della stessa deve essere valutata sotto il profilo della conformità all’interesse del minore. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva confermato la decisione del giudice di prime cure, respingendo la domanda di adozione di un minore nato con procreazione medicalmente assistita, compiuta all’estero da una coppia omosessuale composta dalla madre biologica e da quella d’intenzione. La decisione dei giudici di merito si fondava sulla revoca del consenso all’adozione da parte della madre naturale in ragione della rottura del vincolo affettivo tra le due. La madre d’intenzione quindi proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l’erronea interpretazione condotta dell’art. 46 l. n. 184/1983, laddove aveva ritenuto che l’assenza dell’assenso all’adozione da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale fosse preclusivo, senza valutare se, nel caso concreto, quel rifiuto fosse ingiustificato o contrario all’interesse del minore. La donna eccepiva anche una violazione dell’art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983 in quanto la sentenza impugnata aveva ritenuto che l’adozione in casi particolari da parte del genitore intenzionale potesse aversi solo in un “contesto affettivo unito” e di “convivenza del nucleo affettivo” alla data della sentenza di adozione. Il ricorso risultava fondato e veniva accolto. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 38162/2022, la Suprema Corte sottolineava l’importanza che per il minore assume il rapporto affettivo con il genitore d’intenzione, rapporto questo che viene appunto tutelato attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari, strumento che consente sia al figlio che al genitore di assumere legalmente il giusto status di genitore e figlio anche davanti alla legge. Per le Sezioni Unite n. 38162/2022: “in tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall’art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983, l’effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all’adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all’interesse del minore, sicché il genitore biologico può validamente negare l’assenso all’adozione del “partner” solo nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato ‘partner’ e minore’” ed ancora: “l’effetto ostativo del dissenso dell’unico genitore biologico all’adozione del genitore sociale, allora, può e deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all’interesse del minore, secondo il modello del dissenso al riconoscimento. In altri termini, è possibile superare la rilevanza ostativa del dissenso all’adozione in casi particolari ai sensi della lett. d), tenendo conto che il contrasto rischia, non di vanificare l’acquisto di un legame ulteriore rispetto a quello che il minore ha con la famiglia di origine, ma proprio di sacrificare uno dei rapporti sorti all’interno della famiglia nella quale il bambino è cresciuto, privandolo di un apporto che potrebbe invece essere fondamentale per la sua crescita e il suo sviluppo. Al contrario, nella vicenda sottoposta all’attenzione degli ermellini, era risultato che i giudici di merito avessero valutato solamente la sussistenza della revoca dell’assenso da parte del genitore biologico, senza prendere in considerazione l’interesse affettivo del minore. Dunque la pronuncia impugnata veniva cassata con rinvio alla Corte territoriale per una nuova valutazione della controversia, alla luce dei principi richiamati.

GENITORE di INTENZIONE: si intende colui il quale non ha contribuito con il proprio patrimonio genetico (gamete) a concepire il minore, ma che con esso ha intenzione di instaurare un rapporto familiare.

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