Con l’espressione tecnica “Patrocinio a spese dello Stato” si intende il diritto della persona non abbiente di essere assistita e rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, da un avvocato a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. 🔸Il limite di reddito per accedere al detto beneficio è stato recentemente innalzato da € 11.734,93 a € 12.838,01. Il gratuito patrocinio è assicurato in tutti gli ambiti giurisdizionali: civile, penale, amministrativo, contabile, tributario e volontaria giurisdizione. La Riforma Cartabia inoltre, al fine di incentivare il ricorso alla mediazione e alla negoziazione assistita, ha con certezza riconosciuto il diritto della parte di avvalersi del gratuito patrocinio anche in riferimento ai detti istituti e questo a prescindere dal fatto che la procedura stragiudiziale sia seguita o meno dall’introduzione di un giudizio. La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al: 👉luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo; luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso; luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti. La domanda di ammissione al patrocinio gratuito in ambito penale, si presenta invece all’ufficio del giudice dinanzi al quale si è instaurato il processo. Non tutti gli avvocati possono offrire questo servizio ma soltanto coloro che risultano in possesso dei requisiti necessari e che sono iscritti in un apposito elenco che ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati predispone e conserva. Tali elenchi sono liberamente consultabili dall’utenza. Riferimenti normativi: D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141. Riconosciuto dall’articolo 24 della Costituzione italiana a tutti i cittadini non abbienti, al fine di rendere effettivo il diritto di difesa, disciplinato al medesimo articolo, è stato istituito con la legge 30 luglio 1990, n. 217.”Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti”. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 06 Giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto 10 Maggio 2023 del Ministero della Giustizia con il quale è stato aggiornato il limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Francesca Pia de VITO: Nasce a Foggia il 6 luglio 1989. Dopo la laurea a Campobasso con una tesi dal titolo “Il sistema endo-organizzativo della società a responsabilità limitata”, consegue l’abilitazione alla professione di avvocato, iscrivendosi all’Ordine degli Avvocati di Larino. Attualmente esercita la professione di avvocato tra Puglia e Molise, occupandosi principalmente di diritto di famiglia, diritto penale e diritto penale minorile.