L’art. 33 comma 3° della legge 247 del 31.12. 2012, pubblicata sulla GU del 18.01.2013, stabilisce: ” In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per le elezioni in sostituzione”.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA: Gli avvocati Luigi Manzi, Caterina Areniello e Salvatore Travaglino ricorrono al TAR Napoli contro la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola che con propria delibera stabiliva ““la non convocazione dell’assemblea, per le elezioni C.O.A., art.28 legge 247 del 2012 e art.5 e 6 della legge 12 luglio 2017 n°113 e la decisione che la presente consiliatura abbia durata per tutto il quadriennio successivo al mese di maggio 2022, così come previsto dall’art.28, comma 7, legge 247 del 2012, espressamente richiamato dall’art. 17, comma 3, Legge 113 del 2017”. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola era stato eletto nel mese di marzo 2019 ed era decaduto anzitempo, ex art. 28, co. 8, legge 247 del 2012, in seguito alle dimissioni dalla carica della maggioranza dei consiglieri, presentate l’1.2.2022. A seguito delle predette dimissioni il Ministero Giustizia del 16.3.2022, disponeva, ex art. 33, co. 3, legge 247 del 2012, lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine e la conseguente nomina del Commissario Straordinario, l’avvocato Biancamaria D’agostino, a cui veniva conferito espresso incarico di provvedere alla gestione ordinaria ed al disbrigo delle pratiche urgenti, nonché di convocare, improrogabilmente, entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, l’assemblea per le elezioni in sostituzione del Consiglio. Il commissario straordinario, con avviso del 21.4.2022, prot.n. 1602, al fine di restituire ad una gestione ordinaria l’Ordine, convocava, per i giorni 26 – 27 – 28 maggio 2022, l’assemblea degli avvocati iscritti all’Ordine di Nola per le elezioni in sostituzione dei 21 componenti del Consiglio dell’Ordine, i quali, per legge, dovevano restare in carica sino all’indizione delle nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. Indizione che sarebbe dovuta avvenire, per legge, entro il 31.12.2022.