I LIMITI ALLA FREQUENTAZIONE DEL COMPAGNI DEL PARTNER CON I FIGLI di Lucia VARLIERO

Con il provvedimento n. 2001 del 2023 la I sezione civile della Corte di Cassazione Cassazione si è pronunciata in merito ai limiti alla frequentazione del compagni del partner con i figli. Nel caso di specie una madre ricorreva alla Magistratura per ottenere la modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori stabilite in sede di separazione, sul presupposto che il consorte aveva cominciato una nuova convivenza more uxorio, che aveva determinato nei figli un grave stato di malessere. La donna in particolare denunciava che la presenza della nuova compagna del padre dei figli, fosse stata troppo repentina, soprattutto considerato che sussistevano situazioni conflittuali che inevitabilmente coinvolgevano i bambini. Dal suo canto il padre chiedeva il rigetto delle pretese della ex moglie, eccependo che anche il suo novo compagno non era uno stinco di santo. L’uomo infatti era stato rinviato a giudizio per maltrattamenti. Non solo. Il padre negava anche di aver avviato una nuova convivenza, ma ribaltava le medesime richieste della ex moglie, chiedendo che venisse vietato al suo compagno di frequentare la prole, almeno fino all’eventuale assoluzione nel procedimento penale e che venisse disposto un ampliamenti dei tempi di frequentazione dei figli, anche con un pernottamento durante il weekend. Veniva esperita una CTU psicologica per valutare la posizione dei figli e, al termine, veniva confermato il collocamento prevalente presso la madre e deciso che la frequentazione della nuova compagna del papà da parte dei bambini, dovesse limitarsi ad un pomeriggio a settimana e sempre in presenza del genitore. Il padre quindi, incassata la sconfitta, impugnava la decisione innanzi alla Corte di Appello, ribadendo la richiesta di un ampliamento del diritto di visita, che non gli era stata accordata. La madre si costituiva anche nel processo in secondo grado e chiedeva il rigetto delle richieste. La Corte territoriale, analizzata la CTU svolta, rigettava la richiesta dell’uomo al rinnovo del mezzo istruttorio e quella all’audizione dei minori e, nell’occasione, invitava formalmente la madre a non ospitare il proprio compagno in presenza dei bambini. Il padre però non si arrendeva e ricorreva anche in Cassazione, con un ricorso che però veniva rigettato. La Suprema Corte nel dispositivo in esame, evidenziava come il rapporto tra l’uomo e la nuova compagna, si riverberava negativamente sui figli minori, che venivano spesso coinvolti dai due in vicende conflittuali tra il primo e la madre. In via generale, come anche chiarito dalla Corte di Cassazione, non vi è alcun divieto di presentare il nuovo partner ai figli e permettergli di trascorrere del tempo con loro, purché sussista una relazione sana e stabile e purché la frequentazione non infici nella crescita dei minori, ciò in quanto, pur cessato il matrimonio, l’unità della famiglia non viene meno nell’interesse della prole. E’ principio generale che i figli hanno il pieno diritto di partecipare alla vita quotidiana del singolo genitore e tale diritto comprende anche la possibilità di coinvolgere il figlio nella nuova relazione sentimentale (cfr. Cass. Civ., n. 283/2009), ma ciò sempre nel rispetto e nella tutela della loro crescita. Per il Tribunale di Milano sez. IX,  23.03.2013 i genitori dovrebbero introdurre gradualmente i rispettivi compagni e far comprendere ai figli che la nuova figura affettiva non vuole sostituire quella dell’altro genitore Insomma non vi è né un divieto né un momento preciso per la Giurisprudenza in cui presentare ai figli il proprio partner, ma importa che si tratti di una relazione stabile e duratura che, soprattutto, non arrechi pregiudizio alla prole. 

GIURISPRUDENZA DI MERITO:

Tribunale di Milano, sentenza del 18 gennaio 2017: “Va rigettata la domanda del genitore volta ad ottenere che il Tribunale inibisca i contatti tra i figli comuni e il nuovo partner dell’altro genitore là dove la relazione tra esso genitore e nuovo compagno si sia consolidata e per il tempo trascorso debba ritenersi che i minori abbiano ormai presumibilmente metabolizzato la presenza – nel caso di specie – del nuovo compagno nella vita della madre”.

Tribunale di Milano, sentenza del 23 marzo 2013: “In assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a carattere costituzionale” e che “il divieto di frequentazione del nuovo convivente del genitore non collocatario (…) troverebbe giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio”.

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