RAPPORTO CONNOTATO DA ASTIO ED ANIMOSITA’? NON SUSSISTE REATO DI CUI ART. 572 C.P.

NON SUSSISTE IL REATO PREVISTO E PUNITO DALL’ART. 572 DEL C.P. SE IL RAPPORTO TRA I CONIUGI E’ CONNOTATO DA ANOMOSITA’ ED ASTIO RECIPROCO.  Così il ⚖️ Tribunale di Bari – 2^ Sezione Penale con la sentenza de 24.11.2022 n. 5577.  Il Giudice del Tribunale di Bari – 2^ Sezione – ha assolto l’imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia previsto e punito dall’art. 572 del codice penale, ritenendo il quadro probatorio lacunoso e contraddittorio. In particolare, per il Giudice, appare verosimile che il rapporto tra i coniugi, già logorato dai litigi verificatisi nel corso della relazione per ragioni di incompatibilità caratteriale, nel periodo di tempo prossimo alla separazione, si sia ulteriormente deteriorato e sia stato caratterizzato da animosità ed astio reciproci.

SENTENZA: 
… Omissis IMPUTATO, in ordine ai seguenti reati: Art. 572 c.p. per aver maltrattato la moglie G.M. con una serie di atti lesivi della sua integrità fisica e morale così da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni familiari, con le modalità di seguito indicate: – Colpendola con schiaffi e pugni in varie parti del corpo sino a farla accasciare al suolo; – Accusandola di avere diversi amanti e minacciandola, in data 22.10.2014, a mezzo sms sulla sua utenza n. (…). con la seguente frase: “ora so dove lavori e di al tuo amico M. che arrivo, la sua altezza e la sua magrezza la trasformo al contrario raggiungendo successivamente il posto di lavoro della donna (ditta di imballaggio di ortaggi e verdure sita in R.) alla ricerca di quello che credeva fosse il suo amante per picchiarlo: l’indomani la donna perdeva il lavoro a seguito del comportamento tenuto dal marito: – Afferrandola per le braccia, durante i litigi, strattonandola al punto da provocarle evidenti lividi e in una circostanza, spingendola fino a farla urtare contro lo spigolo della cucina; – Minacciandola, in data 22.10:2014. con messaggi telefonici dal seguente contenuto: ” Visto che stai a Cassano raccogli le tue cose e sparisci., poi andiamo dai Carabinieri dall’avvocato e tutto il resto” “visto che sei dai Carabinieri digli tutto macchina compresa .. e occhio che se per te e lui toccano i bambini non so cosa combino (..) “. la costringeva a dormire in macchina, per timore di essere picchiata e. quando la donna si decideva a far rientro a casa, le faceva trovare la porta chiusa con varie mandate per impedirle l’accesso: – In data 10.11.2014, prendendola per i capelli, scaraventandola contro un muro della cucina facendole sbattere la testa e la schiena le cagionava lesioni di cui al capo c). poi, intimandole di andar via di casa e di lasciargli l’auto altrimenti l’avrebbe denunciata; – In data 12.11.2014, sferrandole un pugno alla testa tanto forte da farla svenire. In Cassano delle Murge in epoca anteriore e prossima al 13.11.2014 (data della denuncia) b) Art. 610 c. 1 c.p. perché, cambiando la serratura della porta della casa coniugale senza consegnare copia delle chiavi alla moglie G.M., impediva alla stessa di accedervi, costringendola a trovar riparo nell’autovettura di famiglia. In Cassano delle Murge il 28.10.2014. c) artt. 582, 585, 577 u.c., 576 c. 1 n. 5, perché, in occasione della commissione del reato sub a), cagionava alla moglie G.M. lesioni (traumi contusivi multipli-cervicalgia) giudicate guaribili in 10 gg. In Cassano delle murge il 10.11.2014. ✅  Svolgimento del processo.  All’esito dell’udienza preliminare del 15 aprile 2021 veniva disposto il rinvio a giudizio innanzi a questo Tribunale di L.G. onde rispondere di quanto contestato in epigrafe giusta decreto emesso dal Gup presso il Tribunale di Bari. ✅ Il dibattimento si è articolato nelle seguenti udienze: – la calendarizzata udienza del 6 dicembre 2021, la quale risultava di mero rinvio a causa del mutamento del Giudice tabellarmente competente; -l’udienza del 30 dicembre 2021, nella quale veniva dichiarato aperto il dibattimento, venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti e venivano acquisiti il referto di pronto soccorso rilasciato dall’Ospedale Generale Regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) in data 10 novembre 2014 e il verbale dell’udienza preliminare celebrata dinanzi al Gup del Tribunale di Bari in data 15 aprile 2021, attestante l’avvenuta remissione di querela da parte della persona offesa, G.M., e la relativa accettazione da parte dell’imputato; – l’udienza del 17 novembre 2022, nella quale veniva escussa la persona offesa, G.M., e le parti concordavano la rinuncia all’escussione di tutti i residui testi di lista del Pubblico Ministero, previa acquisizione dei verbali di sommarie informazioni rese da N.M.V., G.G. e D.A.N. nelle date del 13 e del 20 febbraio 2015; all’esito, le parti concludevano nei termini indicati in epigrafe. ✅ Motivi della decisione. Preliminarmente, con riferimento ai capi b) e c) della rubrica, si ritiene doveroso emettere una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati contestati. Trattasi di aspetto ovviamente decisivo che, ai sensi degli articoli 129 e 531 c.p.p., in assenza di elementi che con evidenza consentano una pronuncia di assoluzione con le formule previste dal 2 comma dell’articolo 129 c.p.p., impone a questo Giudice di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati. A tale proposito si osserva che i reati ascritti all’imputato nei predetti capi di imputazione si sarebbero consumati nelle date del 28 ottobre 2014 (capo b) e del 10 novembre 2014 (capo c). Ciò premesso, deve rilevarsi che la disciplina dettata in tema di prescrizione, così come modificata dalla L. n. 251 del 2005, per le fattispecie delittuose sanzionate con pena detentiva non superiore ad anni sei quali quelle contestate ai capi b) e c) della rubrica, prevede, in assenza di recidiva qualificata, un termine di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei (sei anni + 1/4 ex art. 161, comma 2 c.p.). Tenuto conto dell’assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione, dunque, il termine prescrizionale è maturato, in relazione al reato contestato al capo b), in data 28.4.2022, e in relazione al reato contestato al capo c), in data 10.5.2022. Conseguentemente in relazione ai capi b) e c) della rubrica deve dichiararsi il proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione dei reati contestati. Con riferimento al contestato reato di maltrattamenti, una valutazione complessiva degli elementi di prova raccolti nel corso dell’istruttoria dibattimentale porta a non ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell’imputato. Il fatto contestato all’imputato consiste nell’aver, in epoca anteriore e prossima al 13 novembre 2014 (data della denuncia), maltrattato la moglie, G.M., ponendo in essere una serie di atti lesivi della sua integrità fisica e morale, consistiti: – nel colpirla con schiaffi e pugni in varie parti del corpo, sino a farla accasciare al suolo; – nell’accusarla di intrattenere plurime relazioni extraconiugali; – in data 22 ottobre 2014, nel minacciarla a mezzo sms inviato sulla sua utenza telefonica n. (…) con la seguente frase: “ora so dove lavori e di al tuo amico M. che arrivo, la sua altezza e la sua magrezza la trasformo al contrario”, per poi raggiungerla sul luogo di lavoro alla ricerca del suo presunto amante, al fine di aggredirlo (episodio a seguito del quale, l’indomani, il datore di lavoro la licenziava); – nell’afferrarla per le braccia, durante i litigi, strattonandola al punto da provocarle evidenti lividi, nonché, in una circostanza, nello spingerla sino a farle urtare lo spigolo della cucina; – in data 22 ottobre 2014, nel minacciarla, inviandole messaggi telefonici contenenti frasi del seguente tenore: “Visto che stai a Cassano raccogli le tue cose e sparisci., poi andiamo dai Carabinieri dall’avvocato e tutto il resto” nonché “visto che sei dai Carabinieri digli tutto macchina compresa.. e occhio che se per te e lui toccano i bambini non so cosa combino (..)”; – sempre in occasione di quest’ultimo episodio, nel costringerla a dormire in macchina per il timore di essere aggredita e nel farle trovare la porta di accesso all’abitazione coniugale chiusa, allor    quando ella da ultimo si determinava a   fare rientro a casa; – in data 10 novembre 2014, nell’afferrarla per i capelli per poi scaraventarla contro il muro, in tal modo cagionandole lesioni consistite in “traumi contusivi multipli-cervicalgia” giudicate guaribili in giorni nn. 10; – sempre in occasione di tale ultimo episodio, nell’intimarle di abbandonare l’abitazione familiare, minacciandola altresì di denunciarla, qualora ella non gli avesse lasciato in uso l’autovettura familiare; – in data 12 novembre 2014, nel colpirla al capo con un violento pugno, tanto da farla svenire. Escussa all’udienza del 17 novembre 2022, la G., dopo aver esposto di essere stata legata all’imputato da una relazione coniugale e di essersi separata da costui nel 2014, escludeva di essere stata vittima di episodi di violenza da parte del L.. La teste specificava che i rapporti con il marito, ancorché sempre stati burrascosi per ragioni di incompatibilità caratteriale, si erano deteriorati nel periodo della relazione prossimo alla separazione. Pertanto, all’epoca dei fatti di causa si verificavano numerosi litigi caratterizzati da animosità e risentimento reciproci, piuttosto che da un atteggiamento unilateralmente minaccioso e violento posto in essere dal L. nei confronti della moglie. Escussi a sommarie informazioni in data 13 febbraio 2015, N.M.V. e G.G., rispettivamente, madre e padre della persona offesa, dichiaravano di non aver mai personalmente assistito ad alcun episodio di violenza posto in essere dall’imputato nei confronti della figlia, pur precisando che spesso il loro nipote di anni sedici D., figlio di M., telefonava alla N. in preda al pianto, riferendo che il L. aveva picchiato la mamma e specificando che, allorquando egli aveva tentato di frapporsi tra i genitori, l’imputato gli aveva intimato di allontanarsi, minacciando di aggredire anche lui. Sia la N. che il G., inoltre, esponevano ai Carabinieri di aver appreso dalla figlia, ancorché solo in epoca recente, che durante la relazione coniugale intrattenuta con l’imputato questi aveva sempre esercitato violenza fisica nei suoi confronti.  Escusso a sommarie informazioni in data 20 febbraio 2015, D.A.N., medico di base della G., dichiarava che costei frequentava raramente lo studio medico ed escludeva di aver mai appreso dalla paziente che ella era stata vittima di percosse da parte del marito 📌 Orbene, gli elementi di prova raccolti nel corso dell’istruttoria espletata non consentono di ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale del L. in relazione al reato di  maltrattamenti ascrittogli, in quanto restituiscono un quadro probatorio insufficiente e contraddittorio in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p.p.. Tale norma incriminatrice configura un reato abituale che richiede, ai fini dell’integrazione dei relativi elementi costitutivi, dal punto di vista oggettivo, la realizzazione di una pluralità di atti lesivi dell’integrità fisica e/o psichica di una persona familiare o comunque convivente, tali da sottoporre il soggetto passivo del reato a un regime di vita oggettivamente vessatorio; dal punto di vista soggettivo, il dolo generico e unitario rappresentato dalla coscienza e dalla volontà di infliggere una serie di sofferenze alla vittima, nella consapevolezza di porre in essere l’atto di prevaricazione in un contesto di reiterazione della condotta vietata, senza che occorra una programmazione ab origine dei singoli episodi delittuosi (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13013 del 28/01/2020 Ud. (dep. 27/04/2020) Rv. 279326 – 01). Ebbene, nel caso di specie, all’esito dell’istruttoria espletata, è emerso un quadro probatorio lacunoso e incerto in ordine alla circostanza che il L. abbia posto in essere tutti o taluni degli atti di violenza e di prevaricazione indicati nel capo di imputazione, in modo tale da sottoporre la G. a un regime di vita di tipo vessatorio. Tanto sulla scorta delle dichiarazioni della stessa persona offesa, la quale ha escluso di essere stata vittima di atti di vessazione e di violenza unilateralmente posti in essere dall’imputato nei suoi confronti, esponendo, per un verso, che nel corso della relazione coniugale con il marito, per ragioni di incompatibilità caratteriale, si sono sempre verificate gravi discussioni; per altro verso, che il rapporto tra i due si è logorato soprattutto nel periodo di tempo antecedente alla separazione (avvenuta nel 2014), nel corso del quale si verificavano frequenti litigi caratterizzati da animosità e risentimento reciproci. L’ipotesi accusatoria non ha trovato riscontro neppure nelle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dai genitori e dal medico di base della persona offesa. Invero, N.M.V. e G.G. hanno concordemente escluso di aver mai personalmente assistito ad alcun episodio di violenza posto in essere dall’imputato nei confronti della G., mentre il D.A. ha escluso di aver mai appreso dalla G. ovvero sospettato che ella fosse vittima di percosse da parte del marito. Quanto alle precisazioni rese dalla N. e dal G. in ordine al fatto di aver appreso dalla figlia, ancorché in epoca recente, che durante la relazione coniugale intrattenuta con l’imputato questi aveva sempre esercitato violenza fisica nei suoi confronti, nonché alla circostanza che spesso loro nipote D. telefonava alla nonna in preda al pianto, riferendo che il L. aveva picchiato la G., si evidenzia che tali dichiarazioni integrano elementi di prova rimasti isolati nell’ambito di un quadro probatorio complessivamente lacunoso (soprattutto tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa) in ordine alla circostanza che l’imputato fosse solito esercitare violenza fisica sulla moglie. 📌 Tutte le considerazioni che precedono impongono a questo Giudice di ritenere non raggiunta la prova circa la sussistenza, nel caso di specie, dell’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla G., così come riscontrate dalle dichiarazioni rese dagli altri testi, permane quantomeno il ragionevole dubbio che l’imputato abbia posto in essere nei confronti della moglie atti di violenza fisica e psicologica tali da assoggettarla a un regime di vita mortificante e insostenibile. Piuttosto, sulla scorta degli elementi di prova raccolti appare verosimile che il rapporto tra i coniugi, già logorato dai litigi verificatisi nel corso della relazione per ragioni di incompatibilità caratteriale, nel periodo di tempo prossimo alla separazione si sia ulteriormente deteriorato e sia stato caratterizzato da animosità ed astio reciproci. Ne consegue l’imputato deve essere mandato assolto dal reato di maltrattamenti a lui ascritto quantomeno ai sensi del secondo comma dell’art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste. La molteplicità dei processi non consente la redazione immediata della motivazione della presente sentenza in camera di consiglio. ⚖️ P.Q.M. Il Giudice del Tribunale di Bari, Visto il secondo comma dell’articolo 530 c.p.p. assolve L.G. dal reato di cui all’art. 572 c.p. a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Visto l’art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di L.G. in relazione ai reati a lui ascritti ai capi b) e c) della rubrica per intervenuta prescrizione. Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta. Così deciso in Bari, il 17 novembre 2022. Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2022.

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