Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Le ferie non possono essere fruite ad ore. ✅ L’articolo 36 della Costituzione specifica che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi”. ✅ Il Ministero del Lavoro, nel 2011, nell’identificare nell’art. 2109 c.c. la fonte giuridica del potere datoriale di stabilire il momento di godimento delle ferie, ha ritenuto sussistente in capo al datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, la “facoltà unilaterale di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla”. ✅ L’istituto delle ferie e le relative modalità di fruizione sono disciplinati dall’art. 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003 (come modificato dal decreto legislativo n. 213 del2004), il quale dispone che : “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (comma 1)”. ⚖️ Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – con l’ordinanza n. 24977 del 19 agosto 2022. Illegittima la collocazione unilaterale in ferie, se non preceduta dalla relativa comunicazione a ognuno dei dipendenti interessati. Il caso riguarda un ricorso presentato da un’azienda avverso le precedenti sentenze che la avevano vista soccombere per avere operato, con decisione unilaterale, una sottrazione di giornate di ferie dei lavoratori, utilizzate al posto della cassa integrazione. Gli operai, addirittura, erano venuti a conoscenza soltanto dalla busta paga del collocamento forzoso in ferie proprio perché alcune ore di cassa integrazione straordinaria erano state indicate come riposi fruiti. La Cassazione rammenta che “il potere attribuito all’imprenditore, a norma dell’art. 2109 cc. di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti, implica anche quello di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, senza che in senso contrario rilevi la prescrizione relativa alla comunicazione preventiva ai lavoratori del periodo stabilito, dalla quale tuttavia si desume, da un lato, che anche le eventuali modifiche debbono essere comunicate con preavviso e, dall’altro, che gli eventuali rilievi del lavoratore, che ritenga l’indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, devono intervenire senza dilazione”. E aggiunge: “L’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa ed al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordi sindacale o una prassi aziendale stabilisca – al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi fissati – i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda”
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