CONSIGLIO di STATO: CHIEDE L’ INTERVENTO della CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA di Mariarosaria MAZZACANO ed Angelo RUBERTO

Il Consiglio di Stato si rivolge alla Corte di Giustizia Europea . 
⚖️Ordinanza del Consiglio Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2022, n. 8650.
Il Consiglio di Stato, ha sollevato una questione di pregiudizialità, invitando la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, a pronunciarsi, perché rilevanti, sui seguenti quesiti:
✅ Se la nozione di consumatore medio di cui alla Direttiva 2005/29/CE inteso come consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto – per la sua elasticità ed indeterminatezza – non debba essere formulata con riferimento alla miglior scienza ed esperienza e di conseguenza rimandi non solo alla nozione classica dell’homo economicus ma anche alle acquisizioni delle più recenti teorie sulla razionalità limitata che hanno dimostrato come le persone agiscono spesso riducendo le informazioni necessarie con decisioni “irragionevoli” se parametrate a quelle che sarebbero prese da un soggetto ipoteticamente attento ed avveduto acquisizioni che impongono una esigenza protettiva maggiore dei consumatori nel caso – sempre più ricorrente nelle moderne dinamiche di mercato – di pericolo di condizionamenti cognitivi.
✅ Se possa essere considerata di per sé aggressiva una pratica commerciale nella quale, a causa dell’incorniciamento delle informazioni (framing) una scelta possa apparire come obbligata e senza alternative tenendo conto dell’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva (già riportato in precedenza) che considera ingannevole una pratica commerciale che in qualsiasi modo inganni o possa ingannare il consumatore medio «anche nella sua presentazione complessiva».
✅ Se la direttiva sulle pratiche commerciali sleali giustifichi il potere dell’Autorità nazionale per la concorrenza ed il mercato (una volta rilevato il pericolo di condizionamento psicologico legato: 1) allo stato di bisogno in cui normalmente versa chi chiede un finanziamento, 2) alla complessità dei contratti sottoposti alla firma del consumatore, 3) alla contestualità dell’offerta presentata in abbinamento, 4) alla brevità dei tempi concessi per la sottoscrizione dell’offerta), di prevedere una deroga al principio della possibilità di abbinamento tra vendita di prodotti assicurativi e vendita di prodotti finanziari non connessi imponendo uno spazio temporale di 7 giorni tra le firme dei due contratti.
✅ Se, in relazione a tale potere repressivo delle pratiche commerciali aggressive, la Direttiva (UE) 2016/97, ed in specie l’art. 24 paragrafo 3 della stessa, osti all’adozione di un provvedimento dell’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato adottato sulla base degli artt. 2, lettere d) e j), 4, 8 e 9 della Direttiva 2005/29/CE e della normativa nazionale di recepimento adottato dopo il rigetto di una istanza di impegni a seguito del rifiuto di una società di servizi di investimento, nel caso di vendita abbinata di un prodotto finanziario ed un prodotto assicurativo non connesso al primo – ed in presenza di un pericolo di condizionamento del consumatore legato alle circostanze del caso concreto desumibili anche dalla complessità della documentazione da esaminare – di concedere al consumatore uno spatium deliberandi di 7 giorni fra la formulazione della proposta abbinata e la sottoscrizione del contratto assicurativo.
✅ Se il considerare pratica aggressiva il mero abbinamento di due prodotti finanziari e assicurativi potrebbe finire per risolversi in un atto di regolazione non consentito e non finirebbe per addossare sul professionista (e non sull’AGCM, come dovrebbe essere) l’onere (difficile da assolvere) di dimostrare che non si tratta di pratica aggressiva in violazione della Direttiva 2005/29/CE (tanto più che la direttiva citata non consente agli Stati membri di adottare misure più restrittive di quelle da essa definite , neppure al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori) o se invece tale inversione dell’onere della prova non sussista purché, sulla base di elementi oggettivi, sia ritenuto il concreto pericolo di un condizionamento del consumatore bisognoso di ottenere un finanziamento a fronte di una offerta abbinata complessa .
DEFINIZIONI: 
♦️ QUESTIONE DI PREGIUDIZIALITA‘: Il rinvio pregiudiziale è una procedura esercitata dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea che consente ad una giurisdizione nazionale di interrogare la Corte di giustizia sull’interpretazione o sulla validità del diritto europeo.
♦️ CONSUMATORE MEDIO, soggetto “normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici e, soprattutto, dell’esistenza di gruppi di consumatori particolarmente vulnerabili per età, malattia o istruzione” 📌DEFINIZIONE – contenuta nell’articolo 18, lett. a) Codice del consumo – di consumatore la lett. b) del paragrafo 2 dell’articolo 5 della direttiva 2005/29/Ce relativa alle pratiche commerciali sleali.
♦️ PRATICA COMMERCIALE AGGRESSIVA: È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
♦️PRATICA COMMERCIALE SLEALE: La pratica commerciale sleale é la pratica: contraria agli obblighi imposti dalla diligenza professionale*; e. idonea a falsare in misura rilevante il comportamento di acquisto del consumatore medio.
♦️PRATICA COMMERCIALE INGANNEVOLE: Una pratica commerciale è ingannevole se contiene informazioni false o non veritiere oppure può ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione può essere corretta, e portarlo ad assumere una decisione di acquisto che altrimenti non avrebbe assunto. Fra gli esempi di simili azioni troviamo informazioni false o ingannevoli riguardanti:
1. l’esistenza o la natura del prodotto;
2. le caratteristiche principali del prodotto (la sua disponibilità, i benefici, i rischi, la composizione, l’origine geografica, i risultati che si possono attendere dal suo uso, ecc.);
3. la portata degli impegni del professionista (in codici di condotta ai quali il professionista ha accettato di vincolarsi);
4. il prezzo o l’esistenza di uno specifico vantaggio in termini di prezzo;
5. la necessità di una manutenzione o riparazione.
♦️FRAMING: Effetto, sulle scelte degli individui, del modo in cui le alternative sono presentate loro, o incorniciate (detto anche ‘di incorniciamento’, traduzione del termine inglese framing
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REDAZIONE

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