RIFORMA CARTABIA: LE PENE SOSTITUTIVE di Davide De CAPRIO

Le pene sostitutive delle pene detentive – la riforma Cartabia.

Una delle modifiche introdotte al codice penale dalla riforma Cartabia riguarda la l’introduzione di pene sostitutive delle pene detentiva. Uno dei primi scopi che si è posto il Legislatore con la riforma del codice Penale è proprio la possibilità di trovare soluzioni alternative alla detenzione, venendo così incontro alle richieste della Comunità Europea per la realizzazione del PNRR. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (meglio conosciuto come riforma Cartabia) è stato introdotto l’art.20 bis del codice penale che disciplina la possibilità di applicare delle pene sostitutive a quelle detentive. La modifica introdotta con la riforma Cartabia è di notevole importanza e dovrebbe avere un grande impatto sul problema che affligge da anni l’Italia: quello del sovraffollamento delle carceri. Lo scopo perseguito dal Legislatore con questa modifica è proprio quello di favorire l’utilizzo di altre misure che siano alternative al carcere. Le pene sostitutive della detenzione in carcere sono: la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria. Per quanto riguarda la semilibertà si tratta della concessione al condannato di trascorre parte della giornata fuori dal carcere, consentendogli così anche di lavorare o continuare il percorso di studi, con l’obbligo poi di fare ritorno nel penitenziario. La detenzione domiciliare è una misura alternativa che permette al detenuto di scontare la propria pena rimanendo a casa. Il lavoro di pubblica utilità invece permette al soggetto di scontare la propria pena, svolgendo dei lavori a favore della collettività, avendo così il condannato la possibilità di risarcire la comunità dei danni procurati con la propria condotta delittuosa in modo concreto. Con la pena pecuniaria il reo estingue la propria pena (evitando di entrare in carcere) mediante il pagamento di una multa con la somma che verrà devoluta allo Stato. La riforma prevede che possa essere direttamente il Giudice in sede di sentenza ad applicare la pena sostitutiva all’imputato. La pena della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva può essere applicata in caso di condanna ad una pena non superiore a quattro anni di reclusione o di arresto. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal Giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni, mentre la pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.

Davide De CAPRIO: Avvocato, nel settore del Diritto Penale e della Criminologia. Patrocinante presso la Corte Suprema di Cassazione. Coordinamento dei corsi di formazione per gli ufficiali delle forze di polizia in materia di criminalistica e diritto penale presso la Scuola di Perfezionamento per le Forza di Polizia.

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