MEDIAZIONE: CORSO di FORMAZIONE per AVVOCATI

Per gli avvocati, la frequentazione del corso di formazione in mediazione permetterà, oltre ad acquisire gli attuali requisiti formativi come mediatori civili e commerciali, approfondire lo studio dell’istituto per offrire una consulenza strategica ai clienti nell’attività di assistenza in mediazione. La mancata conoscenza dell’istituto può comportare conseguenze molto gravi in giudizio, come l’improcedibilità a causa dell’irrituale sperimento del primo incontro di mediazione, la deduzione degli argomenti di prova da parte del giudice ai sensi dell’art 116 secondo comma, o l’applicazione dell’art 96 ter cpc.  Il decreto legislativo n. 28 del 2010 fa riferimento al ruolo dell’avvocato in mediazione in quattro articoli: art. 4, comma 3, art 5, comma 1 bis, art. 8, comma e art. 12, comma 1. In realtà, il ruolo di assistenza dell’avvocato in mediazione e molto più ampio di quanto riconosciuto dalla normativa, e comprende diversi aspetti che vanno dalla consulenza iniziale e la scelta delle strategie negoziali e procedurali, alla conclusione della procedura. L’importanza del ruolo dell’avvocato è stata confermata anche nella legge 206 del 2021 e nel decreto legislativo attuativo della riforma. Il corso fornirà agli avvocati un metodo per l’assistenza dei propri clienti in sede di mediazione, per utilizzare in maniera ottimale lo strumento, sia dal punto di vista teorico che pratico. Inoltre, permetterà conoscere e acquisire le tecniche fondamentali per favorire le trattative stragiudiziali (tentativi di transazione e negoziazione assistita). Per i professionisti appartenenti alle discipline tecniche (ingegneri, geometri, architetti, dottori agronomi e forestali) e commercialisti, oltre a soddisfare i requisiti formativi come mediatori civili e commerciali, il corso permetterà di acquisire anche le competenze per gestire i tentativi di conciliazione in qualità di CTP, CTU e in particolare, nel procedimento ai sensi dell’art 696 bis . Per i Coordinatori genitoriali rappresenta il modo ottimale di completare la loro formazione e di acquisire ulteriori strumenti per migliorare l’efficacia del loro intervento. Per i responsabili di risorse umane, uffici legali interni di enti pubblici e privati, il corso fornirà le competenze negoziali fondamentali per la gestione dei negoziati quotidiani e anche di quelli complessi. Studiare la mediazione significa acquisire competenze per comprendere le dinamiche dei conflitti, le modalità comunicative più adeguate per affrontarli, imparare le tecniche di negoziazione più innovative, conoscere la normativa e la giurisprudenza del settore e saper svolgere il ruolo di terzietà rispetto agli interessi delle parti, in contesti complessi, lavorando insieme agli avvocati che le assistono.
✅ Sono stati richiesti i crediti formativi forensi. Il corso avrà inizio il 21 ottobre 2022. Il programma è consultabile cliccando questo link: https://lnkd.in/derXsusQ

➡️ Art. 4 D. L.vo 28 del 2010: Accesso alla mediazione:  1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.  2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa. 3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

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REDAZIONE

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