⚖️ Sentenza n. 39614 udienza 28.04.022 – deposito del 19.10.2022. Le Sezioni Unite Penali hanno affermato che il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso, sia per effetto di “valutazioni” difformi – che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute. (Fattispecie in cui la Corte di appello, riconosciute le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione maturata in data antecedente alla decisione di condanna pronunciata dal Tribunale, revocando le statuizioni civili).
⚖️ Sentenza n. 28975 del 05. 10. 2022. Le Sezioni Unite Civili, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che, nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281 sexies c.p.c.. e che, in mancanza delle suddette formalità , l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’art. 327 c.p.c.
⚖️ Sentenza n. 38383 udienza 05.07. 2022 – deposito del 12. 10. 022. La Corte di Cassazione Seconda Sezione penale ha affermato che la condanna definitiva alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici non priva il condannato del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza, posto che esso non è ricompreso nella nozione di “assegni… a carico dello Stato”, di cui quest’ultimo è privato ex art. 28, comma secondo, n. 5 cod. pen. e che la preclusione alla sua percezione è espressamente prevista dall’art. 2, comma 1, lett. c-bis), decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in casi specifici, legati alla precedente condanna per reati ostativi, divenuta definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta.
⚖️ Sentenza n. 30423 udienza 20.04.2022 – deposito del 02.08.2022. La Corte di Cassazione Terza sezione penale, in tema di reato di occupazione del suolo demaniale marittimo previsto dall’art. 1161 cod. nav., ha escluso che l’art. 1, comma 246, legge n. 145 del 2018, il quale prevede la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei termini di scadenza della rimozione dei manufatti amovibili validamente autorizzati, abbia efficacia retroattiva, non essendo questa prevista dalla legge, nĂ© avendo tale disposizione modificato gli elementi costitutivi del reato.
⚖️ Sentenza n. 34273 udienza 26.05.2022 – deposito del 15. 09. 2022. La Corte di Cassazione Sesta Sezione penale ha affermato che è legittimamente disposto il sequestro preventivo impeditivo dello studio dentistico gestito da professionista che eserciti l’attivitĂ sebbene sospeso con delibera dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri a seguito dell’accertata, non giustificata inosservanza dell’obbligo vaccinale contro l’infezione da Sars, posto che ricorre il “fumus” del delitto di esercizio abusivo di professione e non dell’illecito amministrativo di cui all’art. 4-ter d.l. 25 maggio 2020, n. 20, configurabile laddove lo svolgimento dell’attivitĂ professionale in violazione dell’obbligo vaccinale avvenga quando il soggetto agente non sia stato giĂ sospeso dall’Ordine.
⚖️ Ordinanza interlocutoria n. 30671 del 18.10.2022. La Corte di Cassazione Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di valutare, nell’ambito dei criteri di determinazione della misura dell’assegno divorzile, non soltanto la durata del matrimonio ma, anche, la durata della convivenza prematrimoniale precedente, e tanto alla luce della sempre maggiore considerazione dei legami di fatto, intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali.
⚖️ Ordinanza n. 28483 del 30.09.2022. La Corte di Cassazione Prima Sezione Civile ha affermato che: Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, nĂ© di pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l’obbligo di attenersi all’interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorchĂ© concordi, espresse in proposito dai contendenti. Pertanto, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate. Nel caso de quo, il ricorrente aveva denunciato il vizio di ultrapetizione nel quale era incorsa la Corte d’Appello, avendo stabilito che: “Quanto alle spese di viaggio che i genitori sostengono per accompagnare il bambino alla casa dell’altro, il buon senso degli stessi suggerirĂ loro di affrontare le spese relative a seconda di chi provvede all’incombente.” La Corte d’Appello si era limitata ad integrare la statuizione sull’assegno di mantenimento, posto che le spese di viaggio, inerendo strettamente al diritto di visita del genitore non collocatario, rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio, “che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, piĂą o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento.Â
ESAMI di REUPERO: Secondo il Tar di Bari, la scelta di anticipare gli esami di recupero dal debito, a soli venti giorni dalla chiusura della scuola, non può ricadere sull’alunno in difficoltĂ . SENTENZA n. 1302 del 2022: “E’ da ritenersi ingiustificato e iniquo far scontare agli alunni e, in particolare, alla minore di cui si tratta, gli effetti pregiudizievoli di una discutibile e insolita scelta organizzativa a fronte della possibilitĂ di ammetterla a frequentare la classe successiva, in considerazione dell’eccezionalitĂ della situazione, attivando misure idonee a consentire il pieno recupero dei debiti formativi nel corso dell’anno scolastico”.-