Sentenza del Tribunale di Trento – Giudice del Lavoro – del 4.10.2022, Contratto a tempo determinato: diritto di precedenza. Un mio commento ad un principio espresso da una sentenza di merito che a mio avviso limita ingiustificatamente il libero potere del datore di lavoro nella gestione dei contratti a tempo determinato. Il Tribunale di Trento con sentenza del 4 ottobre 2022, nell’ambito di una motivazione più articolata rispetto ad una fattispecie complessa, afferma, per quel che qui interessa, che il diritto di precedenza di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 81 del 15.06. 2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in presenza di lavoratori a termine aventi diritto, viene violato dalla conversione di CTD in CTI nel corso del loro svolgimento perché con tale trasformazione “verrebbe inevitabilmente esclusa o ampiamente limitata la possibilità per i titolari di fruire del diritto di precedenza, atteso che quelle assunzioni renderebbero più remota l’ipotesi che successivamente sorga in azienda la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello stesso profilo professionale e, quindi, si realizzi la possibilità, per i titolari, di esercitare concretamente il diritto di precedenza.” Mi permetto di dissentire da detta interpretazione in quanto, sinteticamente: a) l’interpretazione letterale della norma parla di “diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato” per cui non riguarda l’ipotesi di trasformazione da CTD (Contratto a Tempo Determinato) a CTI (Contratto a Tempo Indeterminato) la quale non concretizza un’assunzione; b) la ratio legis dell’istituto certamente non è quella di comprimere il legittimo potere gestionale del datore di lavoro nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro ma solo quella di offrire una tutela aggiuntiva, in fase di nuove assunzioni a tempo indeterminato, al CTD che ha maturato una determinata anzianità nelle stesse mansioni. Con l’occasione aggiungo che, a mio avviso, se da una parte il datore di lavoro, come detto, è libero di trasformare un CTD in CTI senza violare il diritto di precedenza legale, dall’altra è invece tenuto alla trasformazione di quel CTD che, avendo maturato la prevista anzianità nelle mansioni, manifesta per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza, perché la cessazione del rapporto è un parametro utile solo ai fini di fissare il termine finale del diritto (c. 4 art. 24 citato) ma non quello iniziale che matura con la prestazione dell’attività lavorativa per il tempo stabilito ai sensi del c. 1. Infine a supporto del mio ragionamento ritengo soccorra la finalità della disposizione del c. 5 art. 19 stesso decreto legislativo, laddove prevede l’obbligo datoriale di informare i lavoratori a tempo determinato e le rappresentanze sindacali dei posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa.
✅ RIFERIMENTO NORMATIVO
🔹 Art. 24 D. L. Vo 81 del 2015: Diritti di precedenza 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o piu’ contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attivita’ lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia’ espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 2. Per le lavoratrici, il congedo di maternita’ di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attivita’ lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici e’ altresi’ riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia’ espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. 3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attivita’ stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita’ stagionali. 4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’articolo 19, comma 4, e puo’ essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volonta’ in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
🔸Art. 19, comma 5° D. L.Vo n. 81 del 2015: Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonche’ le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa, secondo le modalita’ definite dai contratti collettivi.
Maurizio MANICASTRI: Docente corsi formazione diritto del lavoro per ISPER e Gestioni e Management; Commissione Certificazione Università Mercatorum (Presidente Sottocommissione)