⚖️ In tema di reazione ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali e impugnazione delle sentenze di assoluzione. ➡️ L’art. 393-bis c.p. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all’aggressione arbitraria dei propri diritti, che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all’art. 59 comma 4 del c.p. quando il soggetto abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale. ‼️ Vicenda interessante anche per la sua evoluzione processuale. ✅ Dopo essere stato fermato per un ipotizzato – ma poi insussistente – stato di ebrezza, all’imputato, a causa della sua reazione (dovuta, a sua a volta, a quella che era stata da lui percepita come una prevaricazione da parte dei pubblici ufficiali), venivano contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie e rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. ✅ In primo grado veniva assolto e la Procura presentava appello. ✅ In appello veniva confermata la assoluzione, ma la Procura Generale presentava ricorso per Cassazione.
✅ La Cassazione – a distanza di anni dai fatti – ha ritenuto infondato il ricorso del Procuratore perché sollecita una diversa ricostruzione fattuale e perché, in ogni caso, fa riferimento a principi di diritto non condivisibili. 👉🏻 La sentenza è la numero 31365 del 2022 (Corte di Cassazione sesta sezione penale).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 393 bis del c.p. “Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339 bis, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”.
Art. 59, comma 4° c.p. “Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.