Modifiche alle condizioni della separazione e del divorzio. A termine delle procedure di separazione e di divorzio e anche in tempi molto successivi, può accadere che vi siano mutamenti della vita dei coniugi, siano essi riferiti alle condizioni di affidamento dei minori oppure mutamenti migliorativi o peggiorativi delle condizioni lavorative o economiche o affettive di una delle due parti. Vi sono cioè delle situazioni nelle quali la legge consente alle parti di rivolgersi nuovamente al Tribunale ordinario per chiedere con un ricorso la modifica dei provvedimenti resi al momento della separazione o del divorzio ai sensi dell’art 710 c.p.c., Nell’ambito del diritto di famiglia, infatti, la legge riconosce che i provvedimenti non sono mai definitivi e che quindi possono essere modificati nel tempo. Ne sono esempi, il coniuge che va a convivere con un’altra persona oppure si risposa, il marito o la moglie che perdono il lavoro o, viceversa, che ottengono un lavoro migliore che giustifica la richiesta di una modifica dell’assegno di mantenimento o divorzile a favore dell’altro coniuge. Può accadere ancora che uno dei due genitori, per motivi di lavoro o per ricostruirsi una nuova vita, debba trasferirsi altrove e quindi modificare la propria residenza e quella dei figli minori. In questi casi, se non vi è il consenso dell’altro genitore, il genitore collocatario dei figli dovrà rivolgersi al Tribunale affinché decida nell’interesse morale e materiale dei figli minori quale sia la soluzione preferibile per il minore e che gli arrechi minor pregiudizio.
Art. 710 c.p.c.: Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio (737 ss.), la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione (155 ss. c.c.). Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 416 del 9 novembre 1992, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, così come sostituito dall’art. 1 della L. 29 luglio 1988, n. 331, nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.
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