📌 Ricorsi: Avverso le note caratteristiche possono essere presentati:✅ ricorso gerarchico ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971. E’ presentato, per motivi di legittimità e di merito, tramite il comando di corpo del ricorrente, al Direttore generale per il personale militare, competente per la decisione, entro 30 giorni dalla data di notifica (presa visione) del documento caratteristico impugnato. Il comando di corpo, cui è stato presentato il ricorso, provvederà ad inoltrarlo entro 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione, alla Direzione generale per il personale militare, secondo le modalità dalla stessa indicate. ✅ ricorso giurisdizionale ai sensi della legge n. 1034/71. Deve essere presentato al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di notifica del documento caratteristico impugnato, ai sensi dell’art. 21 della sopraccitata legge.
➡️ Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), ha pronunciato la presente ➡️ SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3239 del 2021, proposto da omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato omissis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento della scheda valutativa n. 55 della Legione Carabinieri Campania – Reparto Servizi Magistratura Napoli – Sezione Tribunali in data 8 aprile 2021 afferente il periodo di valutazione dal 01.08.2019 al 31.07.2020 , compilata per “Compimento del periodo massimo di un anno non documentato “ e redatta ex novo in esecuzione del Decreto nr. M_D GMIL REG2021 0118303 del 12.03.2021 D.G.P.M. Lett. nr. M_D GMIL REG2021 0120230 del 15.03.2021, notificata al Maresciallo Capo CC in s.p. (c) omissis per presa conoscenza e visione integrale in Napoli N. 03239/2021 REG.RIC. in data 18.05.2021, recante la qualifica finale di “inferiore alla media”; di ogni altro atto e/o provvedimento, anche se non conosciuto, che costituisca atto presupposto o consequenziale dei sopra descritti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 1 ottobre 2020 veniva notificata al ricorrente, maresciallo capo dei Carabinieri in servizio presso il reparto servizi Magistratura Carabinieri di Napoli, la scheda valutativa n. 55 –relativa al periodo 1 agosto 2019-31 luglio 2020, recante la qualifica finale di “inferiore alla media”.
1.1. Avverso tale scheda valutativa il ricorrente interponeva ricorso gerarchico al Ministero della Difesa.
1.2. Con provvedimento del 12 marzo 2021 l’adito Ministero –direzione generale per il personale militare- in accoglimento del ricorso, annullava la gravata scheda valutativa, in quanto recante una qualifica finale, “di inferiore alla media”, contrastante con i giudizi testuali del compilatore, del revisore e quello complessivo finale, delineanti un militare che “possiede un normale complesso di qualità”; in tal guisa acclarandosi che “non è stato assicurato il prescritto rapporto di armonia e consequenzialità tra le varie parti della scheda valutativa impugnata”.
1.3. A seguito del disposto annullamento, veniva compilata una nuova scheda valutativa, in data 8 aprile 2021, recante la medesima qualifica finale di “inferiore alla media”, tuttavia corredata da giudizi analitici, e da quello complessivo finale, diversi e deteriori rispetto ai giudizi ab initio formulati nella primigenia scheda N. 03239/2021 REG.RIC. valutativa n. 55.
1.4. Avverso tale nuova scheda valutativa insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo: – Violazione, elusione, falsa ed erronea applicazione del Decreto nr. M_D GMIL REG2021 0118303 del 12.03.2021 – Difetto di motivazione – Eccesso di potere per sviamento – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti e illogicità della valutazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, arbitrarietà ed irragionevolezza nel medesimo procedimento valutativo – Violazione del divieto di reformatio in peius dell’atto impugnato, stante il carattere sostanzialmente elusivo della riedizione del potere, avvenuta in contrasto con la decisione giustiziale, sulla scorta della quale avrebbe dovuto essere riformulata la qualifica finale, in guisa da renderla coerente con i giudizi analitici e complessivi, e non già modificare in peius questi ultimi, peraltro in relazione a qualità (fisiche, morali, di carattere) generalmente insuscettibili di consistenti variazioni (nella specie, peraltro, in relazione ad un medesimo periodo di riferimento); – Violazione di legge – violazione dell’art. 668 DPR 90/2010 – Violazione del principio di imparzialità – Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, atteso che una generalizzata rielaborazione negativa ed immotivata della scheda valutativa avrebbe leso anche il principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., oltre che di proporzionalità e ragionevolezza; – Violazione dell’obbligo di astensione da parte del compilatore e del revisore dell’impugnata scheda valutativa n. 55/2021 anche in relazione ai principi di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 97 della Costituzione, essendo stata la scheda valutativa formulata dagli stessi soggetti, compilatore e revisore, da cui era discesa la primigenia scheda annullata, in violazione dell’obbligo di astensione in capo ad essi gravante.
1.5. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della pubblica N. 03239/2021 REG.RIC. udienza del 25 gennaio 2022.
2. Il ricorso è fondato, all’esito del congiunto scrutinio dei primi due mezzi, con assorbimento della ultima censura.
2.1. E, invero, siccome già prospettato in sede cautelare –con statuizioni dalle quali, anche a seguito della disamina degli scritti conclusionali del resistente Ministero, non si rinvengono ragioni per deflettere- la riedizione del potere amministrativo de qua agitur ha concretato la violazione ovvero la elusione dei dettami promananti dalla decisione ministeriale del 12 marzo 2021, di accoglimento del ricorso gerarchico esperito in allora dall’attuale ricorrente avverso la prima scheda valutativa.
2.1.1. Valga il riportare i passi della ordinanza cautelare di questo TAR, n. 1506 dell’8 settembre 2021, per cui: – la decisione ministeriale di accoglimento del ricorso gerarchico esperito avverso la primigenia scheda valutativa fondava expressis verbis sulla distonia e sul “contrasto” tra la qualifica finale attribuita al maresciallo (“inferiore alla media”) e i “giudizi testuali del compilatore, del revisore e quello complessivo finale che (…) delineano un militare che possiede un nomale complesso di qualità”; – il vizio rilevato dal Ministero, indi, afferisce –in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, informante anche il procedimento giustiziale che ne occupa- giustappunto alla fase valutativa compendiata nella “qualifica finale”, reputata illogica e contraddittoria, rispetto ai giudizi analitici oltre che a quello complessivo; – tali ultimi giudizi, analitici e complessivo, indi non mai sono stati intaccati dalla decisione ministeriale che, anzi, presupponendone la legittimità ed efficacia, ha per questo censurato la “qualifica finale” attribuita, comechè contrastante con essi giudizi; – dalla inoppugnata decisione sul ricorso gerarchico si irradia, all’evidenza, lo spettro dei poteri poscia commessi all’organo redigente (nuovamente) il documento N. 03239/2021 REG.RIC. caratteristico, cui spettava unicamente la riedizione della “qualifica finale” in guisa da renderla logica e coerente con i giudizi, analitici e complessivo, attribuiti primigeniamente e, ormai, irretrattabili; – illegittima, indi, si appalesa l’operato della resistente Amministrazione, nella parte in cui –in dispregio del dictum giustiziale reso in sede di ricorso gerarchico- si è proceduto alla immutazione “ora per allora” di giudizi ormai inoppugnabili, invece di procedere alla riformulazione della “qualifica” finale.
2.1.2. E, invero, il procedimento giustiziale endogeno azionato dal ricorrente si era concluso con l’annullamento della scheda valutativa per le “sostanziali” ragioni – afferenti al contenuto della actio amministrativa censurata- veicolate con la ultima censura in quella sede proposta, e con statuizioni che quivi testualmente si riportano: – “la qualifica finale di ‘inferiore alla media’ contrasta con i giudizi testuali del compilatore, del revisore e quello complessivo finale che, nonostante siano in linea con il complesso delle aggettivazioni analitiche, delineano un militare che possiede un normale complesso di qualità”; – pertanto “non è stato assicurato il prescritto rapporto di armonia e consequenzialità tra le varie parti della scheda valutativa impugnata”.
2.1.3. Orbene, in ossequio ai principi generali della domanda, dell’interesse al ricorso e della corrispondenza tra chiesto e pronunziato che non possono non informare anche il procedimento giustiziale che ne occupa, la decisione di annullamento adottata dalla Amministrazione in sede di definizione del ricorso gerarchico: – acclara la correttezza dei giudizi analitici e di quello complessivo finale contenuti nella scheda valutativa, all’uopo respingendo con diffuse argomentazioni le censure proposte dal ricorrente avverso detti giudizi (cfr., primo “Considerato” della decisione, pag. 2); – riposa sul presupposto, indi, della intangibilità di tali giudizi, comechè non scalfiti dalle doglianze che pure assistevano in parte qua il ricorso; N. 03239/2021 REG.RIC. – si fonda giustappunto sul contrasto tra tali giudizi –siccome pacificamente confermati- e la qualifica finale connotante la scheda.
2.1.4. Il vizio riscontrato, indi, afferisce alla illogicità e contraddittorietà della valutazione finale, apertamente distonica –ovvero deprivata di “armonia e consequenzialità”- rispetto al complesso delle aggettivazioni analitiche, delineanti “un militare che possiede un normale complesso di qualità”.
2.1.5. E’ evidente, indi, che una tale ratio decidendi non può che –logicamente, ancor prima che giuridicamente- presupporre la intangibilità dei giudizi analitici (e di quello complessivo finale). 2.1.6. Chè è giustappunto l’illogico ed immotivato contrasto con tali giudizi –acclarati come legittimi, proprio all’esito della reiezione di altre censure formulate dal ricorrente – ad essere oggetto dello stigma posto a fondamento della statuizione caducatoria che ne occupa.
2.1.7. Sono dunque tali giudizi -intangibili, in quanto promananti da una scheda valutativa in parte qua reputata tutt’affatto legittima anche dalla Autorità decidente in sede di ricorso gerarchico- ad essere state, con la nuova scheda valutativa, oggetto di “rivalutazione”, in violazione e/o elusione dei dettami posti a fondamento della decisione adottata all’esito del procedimento giustiziale.
2.1.8. In altre parole, con la nuova scheda valutativa la Amministrazione ha tenuto in manifesto non cale il giustiziale acclaramento, proprio all’esito dello scrutinio e della reiezione di talune delle censure avanzate dal militare in sede di ricorso gerarchico, della legittimità dei giudizi analitici e di quello complessivo finale.
2.2. D’altra parte: – se, siccome costantemente affermato dalla giurisprudenza (tra le tante, CdS, VI, 19 settembre 2018, n. 6491; cfr. CdS, VI, 2.7.2015, n. 3299; Id., III, 17.4.2018, n. 2286; Id., VI, 20.9.2012, n. 4984; Id., V, 15.3.2012, n. 1444;) in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella sede N. 03239/2021 REG.RIC. contenziosa amministrativa, e ciò “al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa (per saltum) con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l’onere di impugnare tempestivamente l’atto nell’ordinario termine decadenziale”; – allora, e specularmente, i motivi ritualmente e tempestivamente introdotti in sede gerarchica, recte la correlata decisione che su detti motivi interviene, non possono non “guidare” e “conformare” anche il successivo agere amministrativo reso necessario dalla statuizione caducatoria.
2.2.1. In altre parole, l’esperimento del ricorso gerarchico, e i motivi che lo assistono: – da un canto, cristallizzano il thema decidendum in sede giustiziale, in ossequio al principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato; e, invero, l’art. 4 del DPR 1199/1971 secondo il quale “l’organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso” va correttamente inteso nel senso che la decisione sul ricorso gerarchico deve basarsi – stante il principio della corrispondenza fra la domanda e la decisione (CdS, IV, 18 settembre 2012, n. 4942) – solo sui fatti allegati dall’interessato o risultanti dal provvedimento impugnato, con esclusione dunque di fatti diversi o allegati ex post dall’Amministrazione resistente, sui quali il destinatario del provvedimento non abbia avuto la possibilità di contraddire o dare il proprio contributo istruttorio in sede procedimentale (TAR Abruzzo, I, 14 agosto 2019, n. 435); – dall’altro valgono ad orientare e conformare il successivo agere provvedimentale, che non può non inscriversi nel prisma irradiato dalla decisione sul ricorso, e dagli accertamenti di fatto e di diritto su cui quella decisione si fonda.
2.2.2. D’altra parte, diversamente opinando ovvero accedendo alla tesi reiteratamente quivi esposta dalla resistente Amministrazione, secondo cui la riedizione del potere a seguito della decisione di annullamento restituirebbe ora per allora alla Autorità la pienezza dei poteri valutativi, affatto scevra da qualsivoglia N. 03239/2021 REG.RIC. limite o regula di condotta siccome foggiata all’esito del procedimento giustiziale: – depriverebbe di significanza l’intervento giustiziale della Autorità gerarchica, confinato ad una valenza meramente rescindente, ma non mai suscettibile di orientare e conformare il successivo corso della azione amministrativa, id est degli uffici gerarchicamente subordinati (art. 97 Cost.); – minerebbe in nuce la effettività della tutela giustiziale, e degli accertamenti e delle valutazioni in quel procedimento condotte, in certo modo azzerandone le risultanze e vanificandone qualsivoglia effetto propulsivo e conformativo de futuro dell’actio dei pubblici poteri; – renderebbe in definitiva claudicanti le utilitates ritraibili dal privato -in punto di accertamento di fatti e circostanze a lui favorevoli, ovvero di positivo scrutinio di motivi dedotti avverso l’atto- comechè nuovamente esposte, al momento della riedizione del potere, a rinnovate valutazioni suscettibili di nuovamente denegarle, travolgendo gli accertamenti e le valutazioni già operate, nel contraddittorio delle parti, nel procedimento giustiziale (artt. 24, 97 e 113 Cost.).
2.3. Orbene, nella fattispecie in esame, l’effetto conformativo e preclusivo delle statuizioni contenute nel decreto ministeriale di accoglimento del ricorso gerarchico e di annullamento della primigenia scheda valutativa, imponevano alla Amministrazione la riedizione del potere: – tenendo conto delle “emergenze giustiziali”, disvelatesi anche attraverso le deduzioni formulate dal ricorrente in sede procedimentale; – non mai riproponendo i medesimi vizi già stigmatizzati in sede giustiziali, né tampoco rivalutando circostanze di fatto in senso contrastante con le ridette statuizioni giustiziali; – tenendo fermi i giudizi analitici e quello complessivo finale riportati dal ricorrente, expressis verbis riconosciuti legittimi e dunque pienamente confermati dalla Autorità sovraordinata, proprio in sede di reiezione delle censure che pure avverso detti giudizi erano state formulate dal ricorrente; N. 03239/2021 REG.RIC. – provvedendo, indi, a ristabilire una situazione di “armonia e consequenzialità” tra i ridetti giudizi e la qualifica finale, essa sì da modificare in senso migliorativo, al fine di eliminare il vizio di illogicità e contraddittorietà apertamente stigmatizzato e censurato in sede gerarchica; – in guisa da pienamente ottemperare alla voluntas chiaramente espressa dalla Autorità sovraordinata in sede di definizione del procedimento giustiziale.
2.3.1. D’altra parte, in ciò positivamente delibando anche il secondo mezzo di gravame, la mutatio in peius dei giudizi analitici e di quello complessivo finale, giunto all’esito della nuova valutazione della attività del militare nel medesimo periodo di riferimento: – integra un macroscopico contrasto di giudizio, rispetto alle primigenie valutazioni pienamente confermate in sede di decisione del ricorso gerarchico; e ciò, peraltro, in mancanza di un adeguato apparato motivazionale, idoneo a giustificare tale inusitato revirement in senso deteriore delle prime valutazioni, peraltro espressamente confirmate dalla Autorità sovraordinata; – concreta un evidente vizio di incoerenza e di illogicità; e ciò avuto segnatamente riguardo al repentino mutamento, in senso peggiorativo e per il medesimo periodo di riferimento, dei giudizi afferenti alle qualità morali, di carattere e fisiche; all’uopo valga il rimarcare, a solo titolo esemplare, i seguenti mutamenti (palesemente contrastanti con le prime valutazioni, pienamente legittimate in sede gerarchica): vigore mentale e capacità di concentrazione, dal giudizio da “Di soddisfacente forza fisica in situazioni normali” a “Non sempre durevole”; Coraggio: da “Sufficientemente fermo” a “Manifesta perplessità in situazioni di rischio/esposizione personale”; Ascendente: da “Dimostra sufficiente credibilità” a “Accettato solo da chi lo conosce a fondo”; Propensione all’aggiornamento culturale: da “Segue gli argomenti di maggiore interesse ed attualità” a “Si limita ad aggiornamenti superficiali e saltuari”; Gestione del personale da: “Accurato e coscienzioso” a “Non sempre razionale”; capacità di lavorare in gruppo da: “Collabora generalmente con atteggiamento costruttivo” a “Tende a far prevalere N. 03239/2021 REG.RIC. le proprie idee a scapito dell’interesse collettivo”; Iniziativa da: “Normalmente intraprendente” a “Non sempre adeguato ad agire in modo autonomo”; Decisionalità da: “Deciso e responsabile” a: “Non sempre pronto ad assumersi responsabilità”; Predisposizione al comando da: “E’ capace di coinvolgere il personale ottenendone la convinta partecipazione” a: “Non sempre ottiene il coinvolgimento del personale”; analogo peggioramento, di poi, connota i giudizi del compilatore e del revisore.
2.3.2. Di qui, e al fine: – il carattere palesemente illogico e contraddittorio dell’agere quivi censurato, sintomatico altresì di un esercizio sviato del potere; – la sostanziale elusione della decisione giustiziale del Ministero, elusione che si concreta giustappunto allorquando la Autorità valutante, pur provvedendo a dare esecuzione alla decisione amministrativa caducatoria della primigenia scheda, persegue in sostanza l’obiettivo di aggirarla dal punto di vista sostanziale, e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (cfr., in linea generale, sulla elusione del giudicato, CdS, V, 30 ottobre 2018 n. 6175).
2.4. L’accoglimento dei primi due mezzi assume carattere pienamente satisfattivo delle pretese del ricorrente –acclarando il munus per la Amministrazione di procedere, fermi restando i giudizi analitici e complessivo finale espressi nella primigenia scheda valutativa, alla mutazione in melius della qualifica finale in allora illegittimamente formulata, al fine di renderla coerente con i ridetti giudiziin guisa da assorbire la terza ultima doglianza.
2.4.1. Trattasi di una censura, in particolare: – con cui si lamenta un vizio afferente alla mancata astensione, in sede di esecuzione della decisione giustiziale, del compilatore e del revisore che avevano redatto la primigenia scheda valutativa, oggetto poscia della determinazione caducatoria del Ministero; – che afferisce, indi, alla illegittima composizione dell’“ufficio” chiamato a redigere N. 03239/2021 REG.RIC. la nuova scheda, in esecuzione del dictum reso a definizione del ricorso gerarchico; – che, tuttavia, non presuppone il mancato esercizio del potere da parte della Autorità ex lege chiamata a manifestare la propria volontà o il proprio giudizio all’interno della sequenza procedimentale, ciò che ne avrebbe imposto la disamina in via prioritaria, in ossequio ai principi in tema di ordo quaestionum, siccome foggiati nella sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 5/2015. 2.4.2. E, invero, nella fattispecie che ne occupa: – la Autorità sovraordinata, in sede di decisione del ricorso gerarchico, con i poteri di rivalutazione nel merito della fattispecie che contraddistinguono il procedimento giustiziale, ha giustappunto esercitato il potere –il medesimo potere- che malamente era stato esplicato dai primi redattori della scheda valutativa, reputando: i) pienamente legittimi i giudizi analitici e quello complessivo finale; ii) intrinsecamente contraddittoria ed incoerente la qualifica finale attribuita, comechè contrastante giustappunto con i ridetti giudizi; – la esecuzione del decisum giustiziale, siccome sopra ampiamente esposto in sede di scrutinio dei primi due mezzi, imponeva non già la “rivalutazione in toto” del militare, bensì esclusivamente la “correzione” della qualifica finale -fermi restando i giudizi analitici e quello complessivo finale; – in tale ottica, indi, non è in discussione l’esercizio ex novo di un potere amministrativo di valutazione delle caratteristiche del militare, bensì la retta e puntuale esecuzione di un dictum giustiziale, munus peraltro astretto a limiti rigorosi e puntuali, comechè funzionale a rendere coerente (innalzandola) la qualifica finale illegittimamente attribuita ab initio al militare.
2.4.3. Le considerazioni suesposte valgono a giustificare: – l’esame in via prioritaria dei primi due mezzi di gravame, il cui positivo scrutinio assume carattere maggiormente satisfattivo della pretesa sostanziale del ricorrente; – l’assorbimento dell’ultima censura che, peraltro, si appalesa fondata.
2.5. E, invero, sia detto anche al fine di orientare il successivo corso della azione amministrativa: N. 03239/2021 REG.RIC. – se è stata affermata la sussistenza dell’obbligo di astensione “di coloro i quali già avevano espresso giudizi nella precedente scheda valutativa impugnata in sede gerarchica – che, è bene ricordare, riguardava il medesimo periodo della scheda oggetto dell’odierna contestazione che l’Amministrazione aveva annullato riconoscendo, in sede gerarchica appunto, la fondatezza delle doglianze del ricorrente” (TAR Veneto, I, 28 agosto 2019, n. 950; TAR Lazio, I-bis, 19 marzo 2020, n. 3477; TAR Emilia Romagna, I, 12 maggio 2014, n. 502); – se, tuttavia, è stato in senso contrario osservato che “nel caso della documentazione caratteristica le norme prevedono che la valutazione sia fatta dai superiori gerarchici che lavorano a stretto contatto con il valutato, e ciò in quanto solo tali soggetti sono in grado di apprezzare le qualità personali del valutato stesso, nonché le qualità delle sue prestazioni. Il fatto che il superiore gerarchico si sia già espresso e che il relativo giudizio sia stato contestato in giudizio non comporta, quindi, un suo obbligo di astensione, essendo prevalente l’interesse ad ottenere che la valutazione sia espressa dal superiore gerarchico, e non da altri” (TAR Friuli Venezia Giulia, I, 10 luglio 2019, n. 315); – allora, nella fattispecie che ne occupa non residuano dubbi sulla “incapacità speciale” a redigere la nuova scheda, con obbligo di astensione, da parte delle persone fisiche da cui è promanata la prima scheda valutativa, poi annullata in sede gerarchica, trattandosi nella specie –siccome sopra ampiamente esposto- non già di procedere alla rivalutazione ex novo del militare, bensì dell’espletamento del ben diverso officium consistente nel portare ad esecuzione il dictum giustiziale reso dal Ministero, reintegrando la consequenzialità logica e la coerenza tra: i) giudizi analitici e complessivi, intangibili; ii) qualifica finale, di contro stigmatizzata dalla Autorità sovraordinata. 3. Le spese, in ossequio ai principi generali, seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la scheda valutativa impugnata. Condanna il resistente Ministero al pagamento delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 4.000,00, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dal ricorrente, con attribuzione in favore dell’avv. omissis, siccome dichiaratosi antistatario. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l’intervento dei signori magistrati: Santino SCUDELLER, Presidente; Angela FONTANA, Primo Referendario; Rocco VAMPA, Referendario, Estensore.