MODIFICA ARTICOLO 9 COSTITUZIONE di Remo TREZZA

È stata approvata la modifica all’art. 9 della Costituzione. Oltre alla dicitura precedente: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione”, si aggiunge la seguente: “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Per la prima volta, dunque, viene costituzionalizzato il diritto ad un ambiente sano, salubre, che è luogo ove si svolge la personalità psico-fisica della persona umana. L’elemento innovativo per la Costituzione del ’48 (tali principi e diritti sono già da tempo previsti dalle carte internazionali: Dichiarazione di Stoccolma del 1972, Convenzione di Bonn del 1976, Convenzione di Vienna del 1985, Convenzione di Basilea del 1989, Dichiarazione di Rio del 1992, Protocollo di Kyoto del 1997, Convenzione di Stoccolma del 2001) è rappresentato dall’introduzione dei seguenti principi fondamentali:
1. principio dello sviluppo sostenibile (contemperamento delle esigenze dello sviluppo economico con quelle della tutela ambientale);
2. principio della responsabilità intergenerazionale (salvaguardia delle esigenze delle generazioni future e non solo presenti);
3. principio precauzionale (evitare di invocare la mancanza di certezze scientifiche per rinviare l’adozione di misure dirette a prevenire gravi danni all’ambiente).
Inoltre, oltre a tali principi, vengono costituzionalizzate due tutele particolari:
1. (la) tutela della diversità biologica (già prevista dalla Convenzione di Nairobi del 1992);
2. (la) tutela degli animali (in quanto ormai considerati essere senzienti), di cui la legge (riserva assoluta) dovrà interessarsi. A tal proposito, la Costituzione ha previsto implicitamente una nuova competenza esclusiva dello Stato? Solo quest’ultimo può legiferare in tema di tutela degli animali? E tutte le leggi regionali che già ne apprestano tutela? Dovranno conformarsi ai principi generali dettati (che saranno adottati) dalla legge dello Stato per sottrarsi alla scure costituzionale? Su questo bisognerà discutere. Sarebbe stato necessario, a tal punto, coordinare l’art. 9 con l’art. 117 Cost. Infine, si può dire che non sia nulla che non sia già stato cristallizzato (e già da molto tempo) dalla pronunce della Corte costituzionale. Intanto, si dovrà iniziare a prendere sul serio la lettura costituzionalmente orientata del diritto dell’ambiente (di cui qualcuno, già da tempo, si è fatto portatore).

Remo TREZZA: Dottore in giurisprudenza con voti 110/110 e lode e plauso accademico con una tesi in Nozioni giuridiche fondamentali (Diritto civile) avente come titolo: “La responsabilità del medico: dall’oscurantismo al doppio positivismo. Focus sulla responsabilità del medico prenatale.” Vincitore del Premio per gli studenti meritevoli nell’anno accademico 2014-2015; Vincitore del Premio per gli studenti in regola con gli esami nell’anno accademico 2015-2016; Vincitore del Premio per gli studenti in regola con gli esami nell’anno accademico 2016-2017. Incaricato come Tutor didattico (Head delegate) presso l’Associazione “Giovani Campani nel Mondo” (GCM); Tutor DSA presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno nell’anno accademico 2017-2018. Segretario ed head-delegate dell’Associazione OneWorld University. Autore di articoli, saggi e note a sentenza.

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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