OFFESA SU FACEBOOK? NON E’ REATO

L’offesa su Facebook non è reato se l’insultato è presente on-line.  Ed ecco che sulla chat di Facebook appare il commento “Sei un pezzo di m…..a” e l’offeso pensa subito alla denuncia per diffamazione dell’ardito ed ennesimo leone da tastiera! La Cassazione però con una sentenza del 2 dicembre 2021, ribalta una precedente sentenza di condanna e fissa la differenza tra l’ingiuria e la diffamazione via social. La conseguenza è che quindi non sempre l’offesa su Facebook e le chat in generale possa costituirsi reato. Per comprendere meglio dobbiamo fare un passo indietro e distinguere il concetto di diffamazione, che rimane reato, da quello di ingiuria che è stato depenalizzato nel 2016. Per diffamazione si intendono i casi in cui viene offesa la reputazione di un soggetto comunicando con più persone, anche on line senza che sia presente l’offeso mentre per ingiuria, reato depenalizzato si intende l’offesa pronunciata nel corso di un incontro anche virtuale tra più persone compreso l’offeso, tutti presenti contestualmente. Quindi è la nozione di “presenza” dell’offeso che diventa il criterio distintivo e anche se la presenza è virtuale, su un gruppo Facebook o chat di gruppo di qualsiasi tipo di social network compreso il diffusissimo Whatsapp. La ratio della sentenza risiede nel fatto che essendo l’offeso presente, anche se apostrofato o ingiuriato pubblicamente, egli possa difendersi e replicare in maniera più o meno istantanea e direttamente senza che la sua reputazione possa essere lesa a sua insaputa. Ciò cambia e modifica lo scenario e l’azione degli haters e di tutti coloro che si sentono liberi di offendere pubblicamente; il giudice in ogni caso dovrà prima di tutto stabilire in concreto il funzionamento della chat (comunicazioni in tempo reale oppure differite) e se nel caso concreto la persona “offesa” fosse o meno presente quando sono stati inviati i messaggi offensivi e incriminati. Chiaramente pur essendo stato depenalizzato, l’ingiuria non è senza conseguenza ma comporterà in sede civile la richiesta di risarcimento del danno subito. (Avvocato Chiara Baiocchi – [email protected])

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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