SCIOGLIMENTO DI FORZA NUOVA

A proposito dello scioglimento di Forza Nuova, ecco le riflessione dell’avv. Elena Fusco.

La Costituzione repubblicana italiana ha tra i suoi valori fondanti l’antifascismo e vieta espressamente la riorganizzazione, “sotto qualsiasi forma”, del disciolto partito fascista. La legge Scelba del 1952 ha dato attuazione alla XII disposizione finale della Costituzione stabilendo in quali casi si ha riorganizzazione del partito fascista e come procedere a scioglimento. La legge dice a chiare lettere come procedere.  Si può procedere sia per sentenza sia con decreto legge se ricorrono casi straordinari di necessità di urgenza. Il ricorso al decreto legge è frutto di una valutazione fondamentalmente politica da parte del governo. In Italia ci sono stati già casi di scioglimento sia per effetto di sentenza sia con decreto legge. Si tratta di attuazioni avvenute però in un passato dolorosissimo della storia dell’Italia repubblicana, in cui le istituzioni seppero reggere a contrapposte forze eversive che misero in pericolo la stessa democrazia dietro un prezzo altissimo in termini di sangue. Ricordiamo almeno il giudice Vittorio Occorsio che pagò con la vita proprio lo scioglimento del movimento neofascista Ordine nuovo. Da figlio di magistrato quei tempi li ricordo bene, anche se ero bambino, e non mi sembra, per fortuna, siano gli stessi dell’oggi. Invero, in Italia, i Costituzionalisti sottolineano anche i pericoli di procedere allo scioglimento di queste forze politiche estremiste di destra. Io dico: accertiamo con rigore, in primo luogo, sul piano giudiziario, le responsabilità penali che sono sempre personali. Sul piano politico, invece, c’è da interrogarsi su come mai ci siano ancora oggi forze che sembrano trovare ispirazione fascista. Lo scioglimento è arma importante che la Costituzione prevede, ma è soluzione estrema e delicata. I militanti e simpatizzanti di quelle forze andrebbero in clandestinità o cercherebbero di estremizzare la destra parlamentare. Il tema invero non è solo italiano.

La Costituzione . Disposizioni transitorie e finali

“E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista”.

LEGGE MANCINO DEL 1993: La legge 25 giugno 1993, n. 205, sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio, l’incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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