OBBLIGO DI MASCHERINA E DISTANZIAMENTO ANCHE ALL’APERTO

Il TAR Bologna ha RESPINTO  la richiesta di sospensione del provvedimento adottato dal comune di Modena per una violazione del “Patto di responsabilità reciproca”. Confermata l’esclusione dalla scuola dell’infanzia e dall’asilo nido per i figli di due genitori, residenti nel comune di Modena, che non hanno rispettato – all’aperto – le disposizione del DPCM  anti-Covid del 2 marzo scorso, e in particolare: l’obbligo di “mascherina” e il “distanziamento sociale” (il Municipio ha assicurato: “la disponibilità ad una collocazione alternativa”). Il provvedimento unico nel suo contenuto, ha fatto molto discutere chiedendosi se fosse  legittimo “escludere” due minori dalla scuola per violazioni commesse dai genitori. Nel caso in questione la condotta irregolare dei genitori è stata reiterata nel tempo e non riguardava un unico episodio, difatti non solo il padre era stato multato in più occasioni per non aver indossato la mascherina ove era obbligatoria, ma aveva anche preso parte ad una manifestazione negazionista in compagnia del figlio, senza alcuna protezione. Dunque il provvedimento di espulsione dei due bambini è giunto al termine di una serie di violazioni consecutive e  si è reso possibile poiché i genitori hanno disobbedito al Patto di Corresponsabilità reciproco firmato al momento dell’iscrizione che impegna, come spiega il Comune di Modena, le famiglie a “adottare una serie di indicazioni, concordate e sottoscritte da entrambe le parti a inizio anno scolastico, per garantire l’osservanza delle misure straordinarie finalizzate a prevenire il contagio e salvaguardare la salute di tutti. Il provvedimento è stato emesso a tutela del superiore interesse alla salute dei singoli bambini ed anche di tutta la comunità scolastica e più in generale della collettività“. Per tale ragione il provvedimento adottato dal comune ha SUPERATO il giudizio cautelare ricevuto, del Tar Bologna, che con l’ordinanza del 28 settembre 2021 n. 444 (Pres. Migliozzi, Est. Amovilli)  ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dai  genitori. Secondo il TAR, c’è la violazione del “patto di responsabilità reciproca” – che è parte integrante del “Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole Covid 19 del 28 agosto 2020”, adottato dal comune – e “specificatamente sottoscritto dai ricorrenti”, unitamente alla Direttrice, alle educatrici e collaboratrici scolastiche.

MASSIMA: “Non deve essere sospeso il provvedimento di dimissione dalla scuola di infanzia dello scolaro che ha volontariamente (genitori trattandosi di minorenni ) violato l’obbligo di rispettare le misure di contenimento del contagio (ovvero l’utilizzo delle mascherine ed il distanziamento interpersonale anche all’aperto) imposte dall’art. 1 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 a tutela di fondamentali e inderogabili valori costituzionali (in primis artt. 2 e 32 Cost.) in considerazione della dimensione collettiva della salute basata sul principio di solidarietà, oltre che in armonia con lo stesso art. 2087 c.c. e art. 7, decreto legislativo  n. 65 del 2017”

Art. 1 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento (DPCM 2.03.2021)

E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.

  1.  Non vi e’ obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  2. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva.
  3. E’ fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
  4. E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia’ previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato «Comitato tecnico-scientifico».
  5.  Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
  6. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunita’, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, conforto e respirabilita’, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.
  7. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani.

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Redazione

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