MASSIMA: “Non deve essere sospeso il provvedimento di dimissione dalla scuola di infanzia dello scolaro che ha volontariamente (genitori trattandosi di minorenni ) violato l’obbligo di rispettare le misure di contenimento del contagio (ovvero l’utilizzo delle mascherine ed il distanziamento interpersonale anche all’aperto) imposte dall’art. 1 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 a tutela di fondamentali e inderogabili valori costituzionali (in primis artt. 2 e 32 Cost.) in considerazione della dimensione collettiva della salute basata sul principio di solidarietà, oltre che in armonia con lo stesso art. 2087 c.c. e art. 7, decreto legislativo n. 65 del 2017”
Art. 1 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento (DPCM 2.03.2021)
E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.
- Non vi e’ obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva.
- E’ fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
- E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia’ previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato «Comitato tecnico-scientifico».
- Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
- Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunita’, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, conforto e respirabilita’, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.
- L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani.