I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo (art. 141, comma 1-bis, L. n. 84/1994). Il pilota del porto ha il compito di fornire tutti i necessari consigli e suggerimenti al comandante della nave per eseguire correttamente le manovre di ingresso/uscita dal porto. Il servizio di pilotaggio è di norma facoltativo, ma può essere reso obbligatorio con decreto del Ministro o, in via temporanea e per particolari esigenze, dal Direttore Marittimo. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), ha respinto in appello il ricorso di Cartour, società del gruppo Caronte&Tourist, operante nei porti di Messina e di Salerno. La sentenza del Consiglio di Stato, mette fine definitivamente ad un contenzioso che dura da anni, cioè da quando la Cartour – nel gennaio 2014 – ha chiesto alla Capitaneria di Porto di Salerno l’autorizzazione a non servirsi dei piloti del porto durante le manovre di ingresso e di uscita dal porto delle proprie navi, “sulla base della profonda esperienza maturata dai propri comandanti per effetto delle migliaia di manovre effettuate nel porto campano, ad autoprodurre il servizio di pilotaggio”. La Capitaneria di Porto di Salerno aveva respinto l’istanza stante l’impossibilità, secondo le norme in vigore, di concedere in autoproduzione il servizio di pilotaggio. Inoltre la Capitaneria aveva anche escluso la possibilità di introdurre “il servizio in via amministrativa mediante l’esenzione soggettiva dal servizio attraverso il rilascio ai singoli comandanti del PEC (Pilot Exemption Certificate)”. Decisione che Cartour, non aveva accettato ed avverso la quale aveva proposto ricorso giurisdizionale al Tar e che il Consiglio di Stato ha definitivamente chiuso la vicenda, chiarendo che:
- Nell’ordinamento italiano esistono norme che codificano un sistema nel quale i servizi di sicurezza nei porti, e tra essi il pilotaggio, sono erogati da prestatori affidatari di un servizio di interesse generale, e in generale devono essere svolti da soggetti “terzi” rispetto agli armatori, onde evitare possibili conflitti di interesse tra il valore della sicurezza in mare e le esigenze dell’utente;
- La circostanza che in molti paesi europei vi sia l’autoproduzione del servizio di pilotaggio attraverso il PEC non implica affatto alcun obbligo dell’Italia di fare altrettanto, soprattutto considerato che i porti stranieri e le vie di accesso ai medesimi sono diverse da quelli italiani (il punto è importante perché risolve una volta per tutte l’insistita pretesa disparità di trattamento tra l’Italia e gli altri Stati europei);
- Il diritto dell’Unione europea non osta affatto alla scelta di uno Stato membro di riservare a un’unica organizzazione l’erogazione del servizio di pilotaggio, e in generale dei servizi tecnico-nautici;
- L’art. 9 della legge 287/90 (normativa italiana antitrust), il cui primo comma individua il diritto di autoprodurre un servizio, non si applica al pilotaggio, per effetto del comma 2 della medesima disposizione, che esclude tale diritto per motivi di sicurezza pubblica, che è appunto sottesa ai servizi di cui trattasi.
Anche il TAR Sicilia – Catania – con la pronuncia n. 495 del 16 febbraio 2015, aveva evidenziato che “i servizi nautici ancillari sono strumentali alla sicurezza dell’intero specchio acqueo del porto, inteso come tratto di mare in cui sono compresenti diverse imbarcazioni ed operatori; essi, quindi, non devono essere guardati, in una ottica riduttiva, come mero ausilio prestato alla conduzione della singola nave in ragione della mancata o insufficiente conoscenza del sito di navigazione e/o approdo” . Vale a dire, le esigenze di sicurezza sorgono non solo per effetto della mancata o insufficiente conoscenza del sito di navigazione e/o approdo quanto e soprattutto, invece, per la contestuale presenza, in una determinata area marittima, “di più imbarcazioni in manovra, con rotte incrociate, i cui movimenti e posizioni devono essere necessariamente conosciuti da un organismo unitario”. “Alla luce di tale primaria esigenza – secondo il TAR Sicilia – il servizio di pilotaggio non potrebbe essere svolto in proprio da ogni armatore, a beneficio delle sue navi, in quanto i singoli conducenti, ancorchè tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere quella visione d’insieme del traffico portuale necessaria a gestire le operazioni in totale sicurezza. Sicurezza che, per contro, viene garantita solo da una regia unitaria che coordini gli interventi dei vari piloti presenti, in un determinato momento, nel porto”