1) Prescrizione della pretesa esattoriale: in forza di un consolidato filone giurisprudenziale, a tal proposito, basta il decorso del termine di prescrizione breve dall’ultima notifica, pari a cinque anni, a dispetto di quello ordinario (decennale).
2) Decadenza: è il termine entro il quale la cartella di pagamento deve essere notificata. Qualora il suddetto termine fosse spirato la pretesa tributaria dovrà considerarsi nulla.
3)Notifica: “dura lex sed lex” dicevano i latini. A tal proposito, infatti, una cartella può essere annullata se non viene notificata. In questi casi il contribuente viene a conoscenza delle suddette cartelle “non notificate”, a seguito di una richiesta di estratto di ruolo, al ricevimento di un successivo sollecito di pagamento. In casi meno fortunati la scoperta del “debito tributario”, potrebbe concretizzarsi bruscamente, a discapito del contribuente ovvero nelle seguenti modalità: 1) fermo auto; 2) un’ipoteca 3) un pignoramento. Il tutto senza che il debitore abbia preventivamente ricevuto la notifica della cartella esattoriale. Pertanto, al verificarsi delle ipotesi suindicate, il contribuente potrà esperire ricorso, facendo valere la nullità della cartella.
4) Notifica a persona diversa dal destinatario: può accadere che la notifica della cartella esattoriale venga eseguita nei confronti di persona diversa dal destinatario originario. In tal caso accade l’atto tributario “viene ritirato” dal portiere oppure da un familiare o da un convivente. Ebbene, qualora dovesse concretizzarsi tale ipotesi, ai fini della validità della notifica, l’Ente dovrà inviare al destinatario originario la CAN ossia la raccomandata informativa. In caso contrario il contribuente potrà esperire ricorso, facendo valere la nullità della cartella.
5) Notifica avvenuta con deposito dell’atto esattoriale presso casa comunale e/o ufficio postale: può accadere che la notifica della cartella esattoriale non venga eseguita nei confronti del destinatario originario a causa della sua assenza oppure del suo rifiuto (e delle altre persone idonee al ritiro). In tal caso la notifica della cartella esattoriale dovrà considerarsi nulla laddove l’Ente non abbia proceduto, nei suoi confronti, all’invio della CAD. In altre parole si tratta della raccomandata, all’interno della quale, il notificante comunica al destinatario la data in cui è stata tentata la consegna del plico contenente l’atto giudiziario e, lo informa che potrà ritirare il plico presso l’ufficio postale/ avvenuto deposito presso la casa comunale.
6) Notifica avvenuta mediante pec: può accadere che la notifica della cartella esattoriale venga eseguita nei confronti del contribuente (trattasi di persona giuridica ad. es. le società) mediante pec. In tal In tal caso la notifica della cartella esattoriale dovrà considerarsi nulla laddove l’Ente abbia utilizzato un indirizzo pec diverso, da quello contenuto nei pubblici registri. In altre parole se la notifica è stata eseguita con un indirizzo diverso dal seguente ossia “[email protected]”, il contribuente potrà esperire ricorso, facendo valere la nullità della notifica e conseguentemente della cartella.
7) Notifica effettuata nei confronti di persona residente all’estero: in tal caso la complessità del caso richiede spazi diversi. In compenso possiamo affermare che possono ravvisarsi molteplici profili di nullità della notifica con conseguente liberazione del debitore dalla dovutezza della pretesa economica tributaria.
8) Notifica al contribuente defunto: in tal caso la notifica della cartella esattoriale dovrà ritenersi nulla qualora sia indirizzata al soggetto deceduto, in quanto non più esistente. Specificatamente a meno di un anno dalla morte del contribuente la notifica della cartella dovrà essere notificata presso l’ultima residenza del defunto ed indirizzata a tutti gli eredi impersonalmente. A distanza di un anno dalla morte del destinatario originario, invece, la cartella andrà notificata a ciascun erede che abbia già accettato l’eredità, presso la sua effettiva residenza. In tutti gli altri casi il contribuente potrà esperire ricorso, facendo valere la nullità della cartella.
9) Notifica effettuata nei confronti del socio: in mancanza della preventiva escussione del patrimonio della società.
10) Notifica effettuata mediante un operatore postale privato: Le Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenendo a risoluzione di contrasto, hanno stabilito che prima del 2017, la notifica degli atti giudiziari poteva essere effettuata esclusivamente mediante Poste Italiane S.p.a.. Ne consegue che se il contribuente abbia ricevuto la notifica di una cartella esattoriale, effettuata da un operatore postale privato (ad. es Nexive Spa- CRC Post S.r.l.- Fulmine Group S.r.l. – Citypost S.p.a. – Sar Service S.r.l. – Defendini Logistica S.r.l – PSD 1861 Express S.r.l – Consorzio Stabile Olimpo etc) prima del 2017, quest’ultima potrà considerarsi nulla, agendo in giudizio. Stessa cosa, qualora la notifica dell’atto tributario sia stata effettuata post 2017, a mezzo di un operatore postale privato. A tal proposito infatti la CTP di Messina, con Sentenza 537/2021, ad espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha stabilito quanto segue ” in ogni caso la notifica di un atto tributario a mezzo di poste private deve ritenersi nulla”.
11)Aggio / Interessi/ Sanzioni: il calcolo delle suddette voci non può estrinsecarsi in un unico importo. Ad onor del vero il computo degli interessi deve essere indicato in modo distinto per ciascuna annualità, in modo che il contribuente possa controllare se tale calcolo sia legittimo. Pertanto quest’ultimo potrà agire in giudizio, facendo valere la nullità della cartella, qualora la stessa riporti un unico importo a titolo di interessi, aggio e sanzioni.
12) La cartella esattoriale sarà nulla se incompleta: trattandosi di un atto amministrativo, ai sensi della L. 241/90 e dello Statuto dei Contribuenti (L.212/2000), la cartella esattoriale deve avere un contenuto minimo, tanto da garantire al contribuente sia il pieno riconoscimento della pretesa tributaria sia il proprio diritto alla difesa. Ne consegue che una cartella incompleta è certamente nulla. Ma quando una cartella è incompleta e quali elementi essenziali deve contenere? 1) La motivazione; il tipo d’imposta o sanzione, l’anno in cui il pagamento non è avvenuto, il nome del responsabile del procedimento cui il debitore potrà rivolgersi. Per questi motivi l’analisi di un professionista competente può rivelarsi fondamentale per il contribuente, in quanto, all’esito della stessa potrebbero affiorare diversi motivi di legittimità, tra quelli suindicati, in forza dei quali il contribuente potrà agire in giudizio facendo valere la nullità dell’atto esattoriale, con l’effetto di liberarsi dal peso economico della pretesa tributaria. Evitando i pericoli della fase esecutiva.
Tutto questo è bene farlo prima possibile in quanto la sospensione delle attività esecutive derivante dal Covid è prossima a cessare, quindi a breve ripartirà la notifica di milioni di cartelle, come pure riprenderanno tutte le attività esecutive che andranno ad aggredire i beni di migliaia di famiglie in difficoltà a causa del lungo periodo di crisi derivante dal trend economico e dalla pandemia. Per info ulteriori: https://www.studiolegaledmg.it –