In molti casi può accadere che nell’espletamento della notifica di un atto tributario l’Ente di Riscossione si avvalga di un operatore postale privato, come ad esempio “la Nexive S.p.a.” Ebbene, a tal proposito è necessario che venga menzionata la legge n. 124 del 2017, al fine di ricostruire scientemente la disciplina vigente, relativa alle notifiche degli atti giudiziari da parte di operatori postali privati, la quale ha liberalizzato il settore delle poste e dunque dei servizi di notifica ivi compresi, i quali prima dell’intervento della stessa erano appannaggio esclusivo di Poste Italiane S.p.a. . Sostanzialmente prima del 2017, le uniche notifiche valide ex lege, erano quelle effettuate esclusivamente a mezzo di “Poste Italiane S.p.a.” e ciò in virtù del fatto che la notificazione a mezzo posta di cui alla L. 890/1982 era affidata esclusivamente al cosiddetto “fornitore del servizio universale ossia “Poste Italiane S.p.a.” . Invece dopo l’intervento della legge n. 124/2017, è vero che si è conseguita una liberalizzazione dei “servizi” di notifica ma è altrettanto vero che la stessa non sia avvenuta tout court. Attualmente la validità legale delle notifiche degli atti giudiziari a mezzo di operatori postali privati è stata subordinata dal legislatore al possesso da parte dell’operatore di una licenza abilitativa, speciale ed individuale, determinata nei suoi contenuti dall’AGCOM in concerto con il Ministero di Giustizia. Ne deriva che sebbene la legge n. 124/2017 abbia all’art. 1, comma 54, lett. b), “abrogato l’art.4 del decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261,” con decorrenza dal 10 settembre 2017, con l’effetto di liberalizzare i servizi postali, di fatto, fino a quando gli operatori postali privati non saranno in possesso delle licenze individuali, predisposte dall’AGCOM e rilasciate dal “M.I.S.E.” , essi non saranno legittimati alla notificazione degli giudiziari. Ragion per cui le notifiche effettuate a mezzo di operatori postali privati e saranno da considerarsi inesistenti ed insuscettibili di qualsivoglia sanatoria. Evidentemente la mancanza della licenza “individuale”, nei confronti degli operatori postali privati, determina uno status giuridico specifico ed imprescindibile, in forza del quale non “gli sarà consentito di conferire forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna, all’operatore dell’atto processuale da notificare“. In altre parole i predetti, in mancanza della licenza, risulteranno sprovvisti del potere certificativo tipico. ad esempio, dell’ufficiale giudiziario. In base a quanto detto, gli operatori postali privati sprovvisti della licenza menzionata non saranno in grado di attestare con certezza giuridica il momento in cui gli sarà stato consegnato l’atto da notificare da parte del notificante ed, allo stesso modo, non potranno certificare che l’atto sia pervenuto al destinatario della notifica. Tanto più se si considera che la Suprema Corte, SS.UU., mediante la sentenza n. 299/2020, ha enunciato la seguente massima “È nulla, non inesistente, la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. Ad ogni modo la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.” Ma vi è di più, in quanto recentemente la CTP di Messina, mediante la Sentenza n. 537/2021 ha enunciato un ulteriore profilo di nullità, in merito alla notifica di atti tributari (rectius: cartelle esattoriali) effettuata a mezzo di operatori postali privati. Specificatamente, infatti, la CTP adita ha disposto quanto segue: “l’inesistenza e l’insanabilità’ dell’atto tributario, nella specie cartella, notificata il 10.5.2019 per il tramite di operatore privato postale e ciò perché, la licenza speciale individuale posseduta da Nexive le consente la sola notifica di atti giudiziari e contravvenzioni del codice stradali, giammai degli atti tributari”. Pertanto alla luce della suddetta Sentenza emerge un ulteriore profilo di nullità (oltre alle censure suindicate), per cui indipendentemente dal possesso della licenza speciale individuale (di tipo A e/o B)1, in ogni caso, la notifica di un atto tributario effettuata a mezzo di poste private dovrà ritenersi nulla. (Mario Pio CONTESSA, praticante Avvocato Studio Legale Di Maso)
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