Le fatture inviate dal gestore di luce e/o gas – dopo che l’utente ha inviato regolare disdetta – sono dovute? E’ possibile difendersi in qualche modo ?
La vicenda seguita dallo studio legale, nasceva nel dicembre 2006 quando il titolare di una utenza inviava a mezzo fax al gestore la richiesta di disdetta dell’utenza medesima. La stessa era infatti strettamente collegata ad una ditta individuale che il suo titolare cancellava dal Registro delle Imprese nel gennaio 2007. Dopo qualche mese, l’ex titolare dell’utenza di cui sopra, si vedeva recapitare presso la sede della sua nuova azienda agricola una fattura relativa proprio a quell’utenza per cui aveva inviato richiesta di disdetta. A tale fattura ne seguivano altre ed altre ancora nonché relativi solleciti di pagamento: il tutto per la complessiva somma di circa €10.000,00. L’interessato provvedeva perciò a contestare di volta in volta, per iscritto, al gestore interessato sia le fatture giunte (con importi richiesti di volta in volta differenti) che i relativi solleciti di pagamento. A quanto sopra, si aggiungeva la circostanza che uno stesso tecnico del gestore emittente le fatture constatava come il macchinario dell’utenza fosse spento e disalimentato nella parte in uscita. Nonostante le ripetute contestazioni agli importi richiesti, il gestore provvedeva così a richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo sulle fatture emesse al Tribunale di Roma che quindi veniva notificato all’ex cliente. Quest’ultimo si vedeva costretto, pertanto, ad opporsi al suddetto decreto facendo presente sia di aver chiuso l’utenza con regolare disdetta, che di aver contestato di volta in volta tutte le fatture emesse i relativi importi richiesti, nonché la circostanza che lo stesso alimentatore era spento in uscita. Veniva quindi prodotto il relativo certificato consegnato da un tecnico dello stesso gestore. Il Tribunale accoglieva le lamentele dell’opponente affermando, innanzitutto, che le fatture non costituiscono prova del credito che, quindi, sarebbe dovuto esser dimostrato in altro modo da parte del gestore. Veniva poi affermato che la qualificazione negoziale dei rapporti tra il gestore e l’utente rispetto alla fornitura ha natura privatistica poiché si verte in ipotesi di prestazione continuativa di cose nell’ambito di un contratto di somministrazione il cui corrispettivo è pagato secondo le scadenze d’uso. La tariffa del servizio di somministrazione della fornitura si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì in un contratto di utenza. Tra il cliente e il venditore di energia si inserisce un soggetto, terzo tra le parti eppure fondamentale, nell’esecuzione della prestazione: il distributore che cura gli allacci della fornitura, la manutenzione e, soprattutto, la lettura del misuratore ai fini della fatturazione. Tutto quanto essenziale all’esecuzione della prestazione ed alla sua quantificazione economica, secondo le tariffe fissate dall’Autorità (nel mercato tutelato) ovvero dal venditore (nel mercato libero) è affidato ad un terzo i cui obblighi rispetto al cliente sono fissati da delibere amministrative dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed i sistemi idrici. L’inestricabile connessione delle suddetti componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l’utente riceve un complesso di prestazioni consistenti sia nella somministrazione del gas, sia nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione (Cass. sent n. 382 del 11.01.2005; Giudice di pace di Potenza sent. n.610 del 16.10.2013). Orbene l‘utente che contesta la bolletta, .non può essere penalizzato in giudizio in fase di distribuzione dell’onere probatorio. Spetta, infatti, sempre al gestore e fornitore del gas metano (così come dell’energia) che pretende il pagamento delle somme contestate dimostrare la corrispondenza della fornitura erogata, riportata in bolletta, a quella fornita dal contatore centrale (Cass. N. 10313/2004). Corre l’obbligo di precisare che il prezzo della fornitura deve essere commisurato all’effettivo consumo e non può essere determinato secondo altri criteri presuntivi che prescindano dalla reale situazione. Il gestore si era limitato a depositare copia delle fatture da essa emesse nei confronti dell’opponente ma non aveva provato che i consumi in essa riportati fossero quelli effettivamente rilevati dal contatore centrale, con la conseguenza che non avendo adempiuto all’onere della prova ad essa incombente, l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso effettuata dall’ex utente doveva essere accolta. Il decreto ingiuntivo veniva quindi revocato dal Tribunale e il gestore veniva condannato alle spese legali del giudizio. (Trib. Roma n. 18219 del 2019 pubblicata il 25.09.2019 Repert. n. 19037 del 2019 del 26.09.2019