CASO FORMIGONI: GIUSEPPE CONTE NON SA RISPETTARE LE SENTENZE

Il leader in pectore del Movimento 5 Stelle attacca la decisione del Senato mostrando l’ennesima violenza ideologica grillina che è disposta a distruggere persino la coerenza pur di infangare falsamente gli avversari politici. Un invito alla lettura per Conte, una lezione di democrazia per i grillini . Il cosiddetto vitalizio parlamentare è stato fino ad oggi disciplinato esclusivamente con delibere degli Uffici di Presidenza delle due Camere (i medesimi organi interni cui la legge ordinaria ha affidato la determinazione delle voci componenti l’indennità parlamentare). Il vitalizio parlamentare è definibile come indennità di fine mandato. L’indennità di mandato parrebbe non assimilabile ad remunerazione lavorativa, giacché non vi sono rapporto di lavoro, contratto di lavoro, datore di lavoro. La funzione sostanzialmente retributiva dell’indennità (in corso di mandato) è profilo soggettivo, la cui rilevanza è per l’ordinamento secondaria rispetto alla dimensione pubblicistica dell’istituto, posto al crocevia di più precetti costituzionali: l’eguaglianza sostanziale ai fini dell’accesso alle cariche elettive (art. 3 Cost.); la libertà di voto per l’elettore, il quale possa scegliere tra un’offerta politica non limitata di fatto ad un ceto politico di soli abbienti (art. 48 Cost.); la libertà di mandato, franco da condizionamenti di ordine economico (art. 67 Cost.). Il medesimo discorso vale per il trattamento una volta cessato il mandato, il quale costituisce di quell’altra indennità una sorta di proiezione. Come l’assenza di emolumento disincentiverebbe l’accesso al mandato parlamentare o il suo pieno libero svolgimento, rispetto all’esercizio di altra attività che sia lavorativa remunerativa, così l’assenza di un riconoscimento economico futuro del mandato parlamentare svolto varrebbe quale disincentivo, rispetto al trattamento previdenziale per un’attività lavorativa che fosse stata intrapresa per il medesimo lasso temporale. La disciplina dell’erogazione può oscillare tra i due poli di una configurazione mutualistica oppur previdenziale. Ancorché né retribuzione né pensione, l’indennità così di mandato come di fine mandato costituiscono un introito per il percettore, il quale ben può farvi affidamento nella definizione di un progetto di vita. Il Consiglio di Garanzia del Senato ha bocciato l’appello presentato dal Segretario Generale sulla decisione presa, lo scorso aprile, dalla Commissione Contenziosa, confermando quindi, il diritto alla pensione anche per i condannati in via definitiva. Tra le norme menzionate già dalla Commissione Contenziosa si richiamano l’attuale vigenza dell’art. 18-bis del decreto legge 28.1.2019 n. 4 (cd Reddito di cittadinanza) che prevede la sospensione del trattamento previdenziale per i soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per reati gravi. Inoltre, la normativa 2019 che prevede sospensione del trattamento previdenziale ai soggetti condannati in via definitiva per ogni altro delitto per il quale sia comminata, in via definivita, una pena non inferiore ai due anni di reclusione ma solo nel caso in cui il condannato si sottragga volontariamente all’esecuzione della pena: non è il caso di Formigoni che ha scontato ai domiciliari la pena definitiva di 5 anni e 10 mesi per corruzione. Ma non solo: la Commissione ricorda, nelle motivazioni, che il trattamento post mandato del parlamentare ha carattere e funzione previdenziale, tanto più dopo l’introduzione del “calcolo interamente contributivo!. Sui vitalizi agli ex parlamentari ci sono stati due interventi decisivi: la legge che appunto ha introdotto il reddito di cittadinanza che stabilisce che il trattamento pensionistico non può essere revocato se non per determinati tipi di reati e l’intervento della Cassazione che ha stabilito che il vitalizio non è un privilegio ma appunto un trattamento pensionistico. Intervenire pertanto revocando l’unica fonte di trattamento pensionistico di un soggetto significa compiere un atto antigiuridico e immorale.
Decreto Legge 28.01.2019, n. 4 convertito in Legge 28.03.2019 n. 26. Art. 18-bis (Sospensione dei trattamenti previdenziali).

Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche’ per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all’esecuzione della pena, e’ sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.

  1. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall’articolo 295 del codice di procedura penale ovvero dal giudice dell’esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l’ordine di esecuzione di cui all’articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e’ volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all’ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo ai soggetti di cui al comma 1.
  3. La sospensione della prestazione previdenziale puo’ essere revocata dall’autorita’ giudiziaria che l’ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l’hanno determinata. Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti, l’interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell’erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all’ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
  4. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonche’ agli orfani per crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
/ 5
Grazie per aver votato!

REDAZIONE

AlMablog News è una rivista di diritto, cultura e news varie senza scopo di lucro, accessibile on line gratuitamente (open access), fondata nel 2018 da Angelo RUBERTO Avvocato del Foro di Bologna. PARTNER: JuraNews https://juranews.it - ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati. Le immagini utilizzate negli articoli sono in parte prese da internet a scopo puramente divulgativo. Se riconosci la proprietà di una foto e non intendi concederne l'utilizzo o vuoi firmarla, invia una segnalazione alla seguente Mail: [email protected] - La collaborazione editoriale è libera ed a titolo gratuito.