RINUNCIA AL MANDATO: TRA PROFILI CIVILISTICI E DEONTOLOGICI

Il conferimento dell’incarico all’avvocato dovrebbe essere caratterizzato da costante fiducia reciproca, condivisione di strategia e perseguimento di obiettivi comuni. Qualora tali aspetti dovessero venire meno, è data facoltà ad entrambe le parti di recedere dal contratto d’opera professionale. Da un lato, l’assistito può revocare il mandato, dall’altro lato, invece, il professionista può rinunciarvi. Mentre il primo caso comporta l’invio di una semplice comunicazione (che può essere trasmessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento), nel secondo si rende necessario porre in essere ulteriori accorgimenti, al fine di tutelare sia l’ex cliente che la controparte e garantire così continuità nell’attività difensiva. L’art. 85 del C.P.C. chiarisce che: la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”. É chiaro quindi che, rispetto alla controparte, l’Avvocato rinunciante o revocato conserva lo ius postulandi ed è pertanto legittimato a ricevere le notifiche e gli atti diretti all’ex cliente. Per quanto attiene, invece, al c.d. “ius postulandi attivo”, vale a dire la possibilità di compiere attività processuale (come redigere memorie e partecipare alle udienze) in nome e per conto del proprio assistito, si segnala il condivisibile orientamento espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 12249 del 2013, che distingue tra ius postulandi attivo e passivo. In particolare, la decisione in parola ha confermato che il difensore, “mentre conserva fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, non è più legittimato a compiere atti nell’interesse del mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente e il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d’opera intellettuale instauratosi con il c.d. “contratto di patrocinio”. Passando al profilo deontologico della questione, il Nuovo Codice Deontologico Forense si occupa della rinuncia al mandato all’art.32. In capo all’avvocato è riconosciuta la piena libertà di recedere dal rapporto professionale, senza necessità di giusta causa. É previsto, inoltre, che il professionista adotti tutte le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita, il che significa che la rinuncia dovrà pervenire con congruo preavviso, così da permettere la sostituzione del difensore (CNF decisione n. 64 del 2019). Ancora, il terzo comma dell’art. 32 prevede che, in caso di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato sia tenuto a comunicare la rinuncia mediante lettera raccomandata, da inoltrare all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto dell’assistito, o a mezzo posta elettronica certificata. Adempiute tali formalità, il professionista è esonerato da qualsiasi altra attività o responsabilità. La sanzione disciplinare prevista in caso di violazione delle disposizioni appena descritte è la censura. La giurisprudenza disciplinare si pone in posizione di assoluta continuità rispetto alla segnalata sentenza del 2013. In effetti, l’avvocato che rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza e nulla può pretendere in tal senso l’ex cliente, anche nel caso in cui quest’ultimo non abbia provveduto alla nomina di un altro legale in termini ragionevoli (CNF decisione 7 del 2019, Cass. SS.UU. sentenza n. 2755 del 30.01.2019). Il professionista, infatti, è unicamente tenuto a informare l’ex assistito circa le comunicazioni e le notificazioni che dovessero (ancora) pervenirgli, ma il rapporto che legava cliente e avvocato viene definitivamente meno con la rinuncia al mandato correttamente eseguita. Un recente arresto della Suprema Corte ci costringe a segnalare una voce dissonante rispetto agli orientamenti civilistici e deontologici appena citati, la quale, tuttavia, merita di rimanere isolata per i motivi che seguono. Secondo quanto sostenuto dalla VI Sezione con la sentenza n. 12249 del 2020, il disposto dell’art. 85 c.p.c. andrebbe interpretato nel senso che, fino alla sua sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo, sia per quanto attiene alla legittimazione a ricevere atti nell’interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nel suo interesse. Di conseguenza, non sarebbe possibile per il nuovo difensore chiedere e ottenere un rinvio se i termini per il compimento di un determinata attività processuale sono spirati nel regime di perpetuatio, vale a dire tra la revoca/rinuncia e la sostituzione. Questa interpretazione pare certamente favorevole per il regista del processo, ma “costringe” l’avvocato a compiere atti in assenza di un rapporto professionale sottostante. In altre parole, se gli atti processuali non sono stati compiuti dal “vecchio” difensore, il nuovo non potrà farci nulla perché il Giudice non concederà la rimessione in termini. Questo orientamento pare collidere con la lettera dell’art. 85 c.p.c, il quale fa esclusivo riferimento alla controparte quale soggetto nei cui confronti non hanno effetto revoca e rinuncia e si scontra, altresì, con il dettato deontologico e la giurisprudenza del CNF richiamata poc’anzi. Non possiamo che auspicare, pertanto, un (ri)allineamento tra magistratura ordinaria e disciplinare che permetta all’avvocato di operare solo in presenza dei requisiti di fiducia e collaborazione menzionati all’inizio del presente intervento, requisiti che vengono inevitabilmente meno in conseguenza dell’interruzione del rapporto di collaborazione professionale determinato dal recesso di una delle parti. ( di Antonio Cecoro, avvocato di Aversa (CE))

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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