LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA EREDITARIA DEL “DE CUIUS” GIACENTE PRESSO BANCA di Antonella PAURA

Ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valre l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il Convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito. Non vi è dubbio inoltre che ai fini della liquidazione della quota ereditaria, anche a seguito di richiesta liquidazione dei fondi in deposito su dossier titoli aperto dalla de cuius presso la banca ora resistente, l’erede possa scegliere con assoluta libertà il conto corrente ed il deposito titoli su cui effettuarsi l’accredito, al netto di spese ed imposte relative, già esistente ovvero acceso al fine presso Banca di sua fiducia. Questa l’interessante ordinanza del Tribunale di Aosta pronunciata in data odierna. Il caso prende le mosse dal ricorso ex art. 702 cpc presentato dal co-erede ( si tratta di uno dei due figli della correntista defunta), nei confronti della Banca al fine di ottenere la liquidazione della quota ereditaria. Nello specifico, a seguito delle trattative stragiudiziali, il ricorrente, dopo aver fornito alla Banca tutta la documentazione utile alla verifica della qualità di erede, dopo aver dimostrato l’impossibilità di rintracciare il fratello co-erede, richiedeva la liquidazione della propria quota ereditaria consistente in somme giacenti sul conto corrente e del patrimonio finanziario e polizza vita. L’istituto di credito negava la liquidazione adducendo la mancata apertura di conto corrente presso la propria filiale e imponendo al ricorrente ulteriori ricerche riguardo all’altro coerede. Il ricorrente si vedeva quindi costretto a ricorrere al Tribunale. La resistente, costituendosi, ha formulato istanza per la conversione del rito affermando che “la necessità di un giudizio a cognizione piena discende non solo da quanto diremo in merito alla infondatezza della avversaria domanda di “rimborso” (perché di ciò trattasi), ma, prima ancora, dalla esatta individuazione del soggetto legittimato passivo in riferimento alle domande attoree. Trattasi di questioni, di fatto e di diritto, che inevitabilmente comportano la necessità di approfondimenti istruttori incompatibili con un giudizio sommario”, omettendo, tuttavia di formulare, nel contesto dell’atto di costituzione, alcuna istanza istruttoria, non evidenziando quindi profili che realmente necessitino di approfondimenti istruttori. Di contro la resistente insisteva nelle proprie istanze alla luce dei chiari principi enunciati in merito alle questioni oggetto del giudizio dalla Suprema Corte nella nota pronuncia emessa a Sezioni Unite a fronte dei contrasti giurisprudenziali in precedenza emersi ( Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007 ) “i crediti del “de cuius”, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l’unico credito succede nel credito al momento dell’apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall’art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il “de cuius” ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Il Tribunale ha quindi rigettato ogni richiesta della banca Resistente, rinviando per la discussione alla prossima udienza di comparizione non prima di aver invitato l’istituto di credito ad adoperarsi per comporre bonariamente la vertenza evitando la ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c.  (Avv. Antonella Paura)
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