STELLA POLARE di Sandro PAJNO

Questo spazio tipografico di prevalente taglio  giuridico è sicuramente pregno di casistiche e di autorevoli casi  che la dottrina e la giurisprudenza hanno affrontato e concluso. Il sottoscritto non è un leguleio anche se di argomenti giuridici ha dovuto , talvolta, “appropriarsene” in veste di operatore di una organizzazione  Istituzionale. Porgerò dunque di seguito un pensiero, avvalendomi di  una metafora iniziale,  quella della stella polare, per condividere alcune riflessioni che, ispirandosi ai principi del nostro mondo del diritto, non dovrebbero risultare  estranee anche se,  attualmente e sempre con maggior frequenza, nella società reale, stentano a trovare quel soddisfacimento  non soltanto giuridico , ma anche etico , morale e di opportunità . Stella polare, dunque : il riferimento per quanti , nell’antica arte dell’andar per mari o per terre , ad essa si riferivano per non perdersi . La polare  ci consegna anche la misura del tempo, dell’ora, per meglio capire dove siamo e dove andiamo. Come la stella polare in cielo, il fondamentale orientamento nelle organizzazioni  statuali  è  la Costituzione, carta fondante costitutiva dello Stato e dei suoi apparati, dei rapporti con gli altri Stati, di quelli tra i propri cittadini e, di questi, con i  poteri  statuali stessi. Da cittadino ma, soprattutto da persona libera  nell’alveo del solenne giuramento reso  di osservanza dei doveri e delle leggi, assisto attonito al turbinio spumeggiante di elementi che agitano il vivere civile, che erodono il baluardo dei principi che stanno alla base della  democraticità di uno stato che , aldilà delle definizioni con le quali si identifica (anche la ex  DDR si appellava democratica, come altri Stati tuttora” democratici e popolari” che in pratica sono dittature ), in realtà fa riferimento a parametri  quali, ad es. ,  la effettiva capacità assicurata  ai propri  soggetti , cittadini ed imprese,  in materia di espressione e libera partecipazione associativa, oltreché ai principi di libertà di movimento, libertà  d’impresa e di commercio ;  l’adesione ed appartenenza di una Nazione ad un sistema siffatto viene comunemente definito “ democrazia occidentale”,  esulando tale definizione  dal criterio di collocazione  strettamente geografico e riferendosi , piuttosto,  al sistema  organizzativo socio economico e costituzionale che rispecchia  ed assicura il rispetto a detti principi. L’avvento di strumenti innovativi quali la capillare modernizzazione informatica richiede tuttavia uno sforzo di cucitura tra i tradizionali principi anzi richiamati  e la crescente capacità tecnologica, anche potenzialmente invasiva delle libertà personali, le cui leve risultano risiedere presso alcuni soggetti , privati o statali che siano, di monitorare ed analizzare il comportamento dei singoli individui. Qui, intendo riferirmi precipuamente sia alle applicazioni tecnologiche sia a provvedimenti “normativi” che finiscono per intaccare i principi di libertà sopra richiamati, come  quelli   che, ai giorni nostri della drammatica crisi pandemica, viviamo  con l’emanazione di provvedimenti  di legge o amministrativi  di limitazione o, addirittura, censura e/o sospensione delle attività di espressione , delle attività di relazione, laddove si rinvengono divieti comunque detti di partecipazione o spostamento; mi riferisco, a titolo di concreto riferimento, alla chiusura di canali informativi  radiofonici e/o web/streaming o youtube, alle limitazioni di attività di commercio tipiche della espressione espressione della libertà economica, come pure a provvedimenti  ostativi dello svolgimento di quelle relazioni sociali cui siamo abituati, essendone del tutto normali in democrazia, come la libertà di associazione purchè attuata con finalità lecite. Per queste ultime, ad esempio, trovo sorprendente che istituzioni pubbliche di riferimento, come i governi regionali (vedasi Sicilia, Marche), abbiano talvolta emanato provvedimenti di legge  che vietano ai propri dipendenti l’associarsi ad organismi di matrice  filosofico-massoniche laddove invece,  le stesse,  sono garantite e tutelate nei principi e nelle norme costituzionali proprio in quanto espressione libera del pensiero e della libertà di associazione e partecipazione, semprechè esse  come dicevo, rimangano nell’alveo del rispetto dell’ordinamento  giuridico e, particolarmente, di quello penale. Il riferimento alla attuale crisi emergenziale fornisce comunque spunto  affinchè situazioni di border line, come vengono definite, siano valutate  ed osservate  sotto diversi punti di osservazione  e non sconfinino in arbitrio, con giustificazioni che potrebbero essere  diffuse  sotto forma di informazioni e che in realtà assumerebbero i contorni di propaganda veicolata. Si tratta di un fine esercizio di equilibri, non sempre codificati o codificabili. Certo è che l’attuale emergenza , che ha visto il proliferare di atti avente natura amministrativa , quali i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha posto in rilievo, nella nostra Nazione, un profilo tutt’altro che disconosciuto: la mancanza di una vera e propria legislazione di emergenza, fatta eccezione alla genesi di specificità  che ha portato alla costituzione di una rete di protezione civile ( nata sotto l’impulso di disastri “naturali”) o, per gli aspetti marini,  di gestione delle operazioni  di ricerca e soccorso in mare per la salvaguardia delle vite umane.  I DPCM , sarebbero quindi da inquadrarsi , da una parte, come strumento di maggiore  flessibilità delle situazioni, che vorrei definire ad adiuvandum , esplicativa  di provvedimenti aventi invece diversa forza e natura giuridica quali  le leggi ed i decreti legge (questi ultimi previsti dal corpus organizzativo-normativo italiano, portatori di esigenze di con tingibile urgenza e necessità e che abbisognano , nei termini previsti,  di conversione in legge ) . Volendo cogliere una opportunità a valle della perdurante situazione di confusione pandemica e non appena i tempi lo consentiranno,  riterrei dunque necessario  operare un sereno riesame , una sorta di de briefing, al fine di meglio regolamentare le funzioni di organi statuali  il cui operato, nell’attuale contesto, è spesso apparso come una sorta di golpe istituzionale . Ritengo che la cornice della nostra costituzione consenta, ad emeriti giuristi di cui non lamentiamo certo la mancanza,  di individuare e proporre soluzioni   giuridicamente valide e supportate  dalla  condivisione parlamentare di cui, ogni stato liberal democratico, debba fare necessario riferimento.

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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